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Danno ambientale e modello UE - 24 gennaio 2006 |
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La
materia è attualmente regolata dall’art. 18 della legge 349/86. Nella
bozza del nuovo decreto viene definito il concetto di danno ambientale,
ampliate le competenze del ministero e varato un sistema di
autocontrollo e viene anche affidato un ruolo centrale, sia nella fase
preventiva, che in quella riparatoria all’impresa. Il
nuovo decreto che intende attuare la Direttiva 2004/35/Ce sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale e abroga l’art. 18 della legge 349/86 si caratterizza
per: Lo
schema del decreto individua sia i criteri di determinazione delle
misure di ripristino e riparazione ambientale, sia i costi delle stesse,
prevedendo i casi in cui non sono a carico dell’ operatore. Per
operatore s’intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o
privata, che esercita o controlla un’attività professionale avente
rilevanza ambientale oppure chi eserciti potere decisionale sugli
aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del
permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività. Gli
ambiti dei poteri e delle responsabilità contenuti nel nuovo decreto
legislativo sono: Per
quanto riguarda le denuncie: le Regioni, gli enti locali i cittadini e
le associazioni ambientaliste, sono legittimati a presentare al Ministro
denuncie e osservazioni; possono chiedere il risarcimento del danno
subito; possono agire in sede amministrativa per l’annullamento degli
atti e dei provvedimenti che violino le previsioni del decreto di
prossima emanazione. Il ricorso al giudice amministrativo deve essere però preceduto dall’opposizione
al Ministro e in caso d’inerzia dalla diffida a provvedere.
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