fonte: UNI, Stefano Sibilio
Il processo di revisione ISO
La struttura attuale della norma internazionale ISO 14001, che definisce i
requisiti per l’adozione di un sistema di gestione ambientale da parte
di qualsiasi organizzazione, ha mostrato negli anni un’ottima
flessibilità rispetto alle esigenze di un mercato sempre in evoluzione,
permettendone l’applicazione ad entità differenti caratterizzate da
impatti ambientali anche di natura molto diversa. Ad oggi, infatti, oltre
alle imprese manifatturiere, tra le organizzazioni dotate di un sistema di
gestione conforme alla ISO 14001 si contano anche società di servizi,
interi comuni, parchi naturali, complessi turistici, rifugi di montagna e
persino delle banche.
La stessa varietà di possibili tipologie di organizzazioni riguarda,
seppur con cifre molto più basse, le registrazioni comunitarie EMAS, ma,
essendo nato esclusivamente per i siti industriali, il Regolamento europeo
ha avuto bisogno di una revisione per estendere il proprio campo di
applicazione anche ad entità diverse dalle aziende produttive.
Oggi anche la norma ISO 14001 è in revisione, ma per motivi diversi. Sono
infatti le stesse regole ISO che prevedono che tutte le norme siano poste
in “revisione quinquennale”, una procedura che, a cinque anni dalla
pubblicazione di una norma, prevede un’inchiesta presso tutti i paesi
membri, per valutare se la norma è ancora attuale, se può o deve essere
aggiornata o migliorata, se addirittura deve essere ritirata. Sulla base
dei commenti ricevuti dagli esperti ISO, il gruppo di lavoro WG1 del
sottocomitato internazionale ISO/TC 207/SC1 “Environmental Management
System”, responsabile dell’elaborazione della prima versione della ISO
14001, già nel 2000 aveva deciso di iniziare i lavori di revisione della
norma, escludendo l’ipotesi di modificarne i requisiti ma indirizzando i
lavori soltanto su possibili chiarimenti o miglioramenti del testo e sulla
compatibilità con le nuove ISO 9000:2000. Dopo diverse riunioni
internazionali è stata emessa la prima bozza di revisione, l’ISO/CD
14001.1, ossia il “Committee Draft” datato dicembre 2001.
Su questo testo i paesi ISO si sono già
confrontati, con pareri abbastanza differenziati, non consentendo di
arrivare in tempi rapidi all’elaborazione di un DIS (Draft International
Standard, sarà il documento che, quando finalizzato, verrà ufficialmente
inviato in inchiesta pubblica), ma richiedendo al comitato tecnico una
nuova bozza. All’inizio dell’anno in corso è stata così posta al
voto ISO la seconda bozza di revisione, identificata come ISO/CD 14001.2.
Data la premessa è evidente che entrambi i documenti ISO (CD.1 del 2001 e
CD.2 del 2003) non si discostano in maniera sostanziale dalla ISO 14001
del 1996 attualmente in vigore. Nonostante ciò, da un esame comparato dei
tre testi, emergono alcuni elementi interessanti.
L’analisi ambientale
L’analisi ambientale, ovvero quel processo iniziale dell’attuazione di
un sistema di gestione ambientale, teso a “prendere in considerazione
tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione prima di stabilire il
sistema di gestione ambientale” [UNI EN ISO 14001:1996, Appendice A],
non è un requisito della norma in senso stretto, non essendo riportato
nella parte normativa del testo, ovvero tra i requisiti del punto 4 della
norma. Nelle prime fasi del processo di revisione si era ipotizzato di
inserire questo requisito in una nuova versione della ISO 14001,
ritenendolo importante ai fini della costruzione del sistema di gestione
ambientale. Ma l’inserimento di un nuovo requisito avrebbe stravolto la
struttura del sistema di gestione, riconosciuto invece come uno strumento
valido e completo già nella sua forma attuale. Si è scelto dunque di non
aggiungere nuovi requisiti nel punto 4 della norma, ma la valutazione che
è stata fatta in proposito è che l’analisi ambientale, che la pratica
stessa ha dimostrato essere un passaggio obbligato per l’applicazione
della norma, è da considerarsi come una sorta di pre-requisito per la
corretta attuazione di un sistema di gestione ambientale. Va intesa dunque
come procedura preliminare finalizzata a conoscere la propria posizione
nei confronti dell’ambiente prima della progettazione stessa del
sistema, individuando così lo “stato zero” sulla base del quale sarà
possibile misurare il miglioramento indotto dal sistema.
Anche il Regolamento EMAS considera l’analisi ambientale (vedere Reg.
761/2001 Allegato VII) come un requisito preliminare rispetto all’attuazione
del sistema, che è a sua volta coincidente con il punto 4 della ISO 14001
(vedere Reg. 761/2001 Allegato I), richiedendo poi, come noto, il passo in
più della Dichiarazione Ambientale.
Per quanto riguarda il testo della ISO 14001, la significativa novità
introdotta dal CD.2 è nell’appendice informativa della norma, dove
tutta la trattazione relativa all’analisi ambientale, che nella ISO
14001:1996 è proposta tra le informazioni sulla pianificazione del
sistema, viene ora spostata nel capitolo iniziale dell’appendice, a
sottolineare ancor di più la propedeuticità dell’analisi ambientale,
non solo rispetto alla fase di pianificazione e di individuazione degli
aspetti significativi, ma alla stessa definizione della politica
ambientale e degli obiettivi di miglioramento e quindi dell’intera
struttura del sistema di gestione ambientale.
Gli aspetti ambientali
La modifica sicuramente più significativa, introdotta già dal CD.1 ed
ormai “consolidata” in questo processo di revisione della norma,
riguarda l’individuazione degli aspetti ambientali, in cui si chiede di
tenere conto sia degli aspetti ambientali che sono sotto il diretto
controllo dell’organizzazione, sia di quelli sui quali l’organizzazione
può soltanto esercitare un’influenza.
Una lettura attenta della versione in vigore della norma configura questo
come un semplice chiarimento del testo, in quanto la distinzione è già
presente, ma evidentemente non era stata attentamente valutata. La
diffusione stessa della ISO 14001 in ambiti come quello bancario o
territoriale dimostra chiaramente che non avrebbe senso impostare un
sistema di gestione ambientale che non tenga conto di quelli che in EMAS 2
vengono definiti come gli “aspetti ambientali indiretti”.
Il CD.2 aggiunge ulteriori importanti chiarimenti, anche stavolta inseriti
nell’appendice della norma per evitare appesantimenti del testo
normativo. Così gli aspetti che l’organizzazione può soltanto
influenzare vengono identificati come quelli relativi ai beni e servizi
utilizzati dall’organizzazione (vista dunque come cliente di una
filiera) e dai prodotti e servizi forniti dalla stessa ai propri clienti
(l’organizzazione vista come fornitore).
Si chiarisce poi che un’organizzazione che è responsabile della
progettazione dei propri prodotti può modificare, per esempio, un
materiale in ingresso, influenzando così i propri fornitori, mentre un’organizzazione
che ha bisogno di fornire un prodotto in accordo a specifiche determinate
dai suoi clienti, può avere un’influenza molto più bassa. Rispetto ai
prodotti forniti, pur riconoscendo che le organizzazioni possono avere un
controllo limitato sull’uso e sullo smaltimento dei loro prodotti da
parte degli utilizzatori, si sottolinea che esse possono comunque
utilizzare forme di comunicazione per esercitare la loro influenza sugli
utilizzatori stessi.
Un ulteriore chiarimento è aggiunto dalla revisione della norma ISO 14004
che sta seguendo in parallelo la stessa procedura della ISO 14001. Nella
nuova bozza di revisione si introduce un elenco di possibili aspetti
indiretti: le attività effettuate in appalto, la progettazione di
prodotti e servizi, i materiali, i beni ed i servizi forniti ed
utilizzati, il trasporto, l’uso, il riuso e il riciclaggio dei prodotti
forniti.
Le prescrizioni legislative
Altro punto molto dibattuto, che va ancora una volta a chiarire una
scorretta interpretazione della norma attuale, riguarda le prescrizioni
legislative.
La suddivisione dell’attuale punto 4.5.1 della norma, relativo a
sorveglianza e misurazioni, in due punti: “monitoring and measurement”
ed “evaluation of legal compliance”, fornisce un riferimento univoco e
chiaro agli utilizzatori della norma, non consentendo più di ipotizzare
che l’attuazione di un sistema di gestione ambientale non implichi il
rispetto della legislazione ambientale applicabile all’organizzazione.
Un ulteriore segnale forte sull’importanza della conformità legislativa
è presente nel testo del CD.2 dove si introduce l’obbligo dell’organizzazione
di assicurare che tutte le prescrizioni siano effettivamente prese in
considerazione nello sviluppo stesso, nell’attuazione e nel mantenimento
del sistema di gestione. In particolare si sottolinea che gli obiettivi e
i traguardi devono essere coerenti anche con l’impegno alla conformità
legislativa e al miglioramento continuo, oltre che con la politica e con l’impegno
alla prevenzione dell’inquinamento (come riportato nella versione
attuale della norma). Questo percorso presuppone che il miglioramento
continuo deve avere proprio la conformità legislativa come base di
partenza dalla quale sviluppare obiettivi migliorativi e chiarisce
ulteriormente lo stretto legame che deve esserci tra l’impostazione di
un sistema di gestione ambientale e la conformità a tutti i requisiti
legislativi di natura ambientale applicabili.
La documentazione del sistema
In materia di documentazione, oltre ad importanti chiarimenti sulla
gestione delle registrazioni, la novità principale è un segnale forte
nella direzione del maggiore alleggerimento possibile del peso burocratico
del sistema, aprendo alla possibilità di utilizzo di procedure non
documentate per tutti i punti della norma, ad esclusione del controllo
operativo.
In appendice si propone poi un chiarimento riguardo alla possibilità di
documentare o meno una procedura, decisione che dovrebbe dipendere dalle
conseguenze di natura ambientale che il non documentarla può comportare,
dalla necessità di dimostrare la conformità alle prescrizioni
legislative, dalla necessità di garantire che le attività vengano svolte
in maniera coerente. I vantaggi di avere procedure documentate vengono
identificati nei seguenti: comunicazioni più immediate, gestione
documentale più accurata e precisa, minori rischi di ambiguità e
scostamenti da quanto richiesto, dimostrabilità e visibilità dei
contenuti delle procedure.
Gli audit del sistema di gestione
Anche il punto relativo agli audit è stato modificato nella proposta di
revisione, ma si è scelto di non fare riferimento alla nuova ISO 19011,
per non introdurre nuovi requisiti, tanto che lo stesso punto sui
riferimenti normativi è rimasto privo di riferimenti ad altre norme. Nel
titolo del punto 4.5.5 si chiarisce che gli audit trattati sono quelli “interni”
dell’organizzazione stessa, limitando così ai soli audit di prima
parte. Nel testo si sottolinea poi l’importanza di pianificare l’attività
di audit e di selezionare gli auditor secondo criteri di obiettività ed
imparzialità.
Conclusioni
Attualmente il CD.2 è posto in discussione tra gli Enti Normatori ISO
(UNI per l’Italia), la raccolta e la discussione dei commenti
consentirà di redigere la bozza ufficiale ISO/DIS 14001 che, dopo il
meeting della prossima estate, andrà in inchiesta pubblica. Naturalmente
molto dipenderà dall’esito di questi confronti ed in particolare dal
fatto che, indipendentemente dai commenti, una larga maggioranza abbia
approvato i contenuti della revisione.
Prospetto 1: I documenti
di riferimento per i sistemi di gestione ambientale
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Riferimento
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Titolo
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| UNI EN ISO 14001: 1996 |
Sistemi di gestione ambientale -
Requisiti e guida per l'uso |
| UNI ISO 14004: 1997 |
Sistemi di gestione ambientale -
Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto |
| UNI ISO 14050: 2002 |
Gestione ambientale – Vocabolario |
| Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio (CE) N. 761/2001 del 19 marzo
2001 |
Adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
EMAS |
| Decisione della Commissione
2001/681/CE del 7 settembre 2001 |
Orientamenti per l’attuazione del
regolamento EMAS: entità che possono essere registrate;
periodicità delle verifiche, delle convalide e dell'audit;
impiego del logo |
| Raccomandazione della
Commissione 2001/680/CE del 7 settembre 2001 |
Orientamenti per l’attuazione del
regolamento EMAS: dichiarazione ambientale; partecipazione dei
dipendenti; individuazione degli aspetti ambientali e valutazione
della loro significatività; verifiche da condurre nelle piccole e
medie imprese (PMI) e nelle microimprese |
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Perché
e quando applicare un Sistema di gestione ambientale ISO 14001 (04.09.01)
la
gestione ambientale nel settore turistico: alcuni esempi pratici
(28.09.01)
il
percorso di certificazione ambientale ISO 14001(15.10.01)
Convalida
ambientale EMAS e principali differenze con ISO 14001 (06.11.01)
Le
novità in Emas II (04.12.01)
Certificazione
ambientale: la situazione italiana (9.01.02)
Procedure
per la Registrazione dei Siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93
del 29 giugno 1993 - Prima Parte (01.03.02)
Ecolabel
(10.05.02)
Procedure
per la Registrazione dei Siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93
del 29 giugno 1993 - Seconda Parte (28.05.02)
Procedure
per la Registrazione dei Siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93
del 29 giugno 1993 - Terza parte (12.06.02)
L'adesione
volontaria delle Amministrazioni Comunali al Sistema di Ecogestione ed
Audit Emas II (3.09.02)
Nuova
edizione norma UNI EN ISO 14001: tempistiche e modifiche previste
(07.10.02)
Glossario
dei principali termini della norma UNI EN ISO 14001 (2.01.03)
Nascita
dei sistemi di gestione ambientale (11.03.03)
Certificazioni
ambientali di prodotto (07.04.03)
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