Finalità
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 10 1999 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento", il quale, per le attività ricomprese nell’Allegato
I al medesimo decreto, prevede misure intese ad evitare oppure, qualora
non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel
suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un
livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Tale decreto esclude dal campo di applicazione i nuovi impianti,
disciplinando il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di
esercizio dei medesimi.
Pertanto, i principi della nuova disciplina troveranno applicazione solo
al momento della presentazione della domanda di autorizzazione per
l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle
disposizioni dettate dal decreto.
Entro il 30 giugno 2002 l’autorità competente dovrà stabilire il
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tutti i
procedimenti dovranno comunque concludersi entro il 30 ottobre 2004.
Definizioni e campo di applicazione
Per delineare il campo di applicazione della disposizione occorre
fare prioritario riferimento alle definizioni di impianto ed impianto
esistente riportate nello stesso decreto e, precisamente:
Impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o più'
attività elencate nell'Allegato I e qualsiasi altra attività
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel
luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
Impianto esistente: un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai
sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo
di compatibilità ambientale. E' considerato altresì esistente
l'impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano state presentate richieste complete delle predette
autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Interessanti riscontri
emergono anche da alcune delle ulteriori definizioni riportate nel D.Lgs.
372/99 quali:
Sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli
organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3
marzo 1993, n. 91 e n. 92;
Inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla
qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali,
oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad
altri suoi legittimi usi;
Missione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse
dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua ovvero nel suolo;
Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati
parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione
che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori
limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all’Allegato
III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma
nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto; nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. L’effetto
di un impianto di depurazione è preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a
condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente
nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 152/99 e sue
successive modificazioni;
Modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo
funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze
sull'ambiente;
Modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo
l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi
per gli esseri umani o per l'ambiente;
Autorità competente: la medesima autorità statale competente al
rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della vigente normativa o l’autorità individuata dalla regione,
tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
Autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio
di un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono
garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente
decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o
più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e
gestiti dal medesimo gestore.
Migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti
l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di
massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le
emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli
elementi di cui all'Allegato IV.
In particolare si intende per:
"tecniche", sia le
tecniche impiegate sia le modalità' di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
"disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
"migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Principi generali e
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
La novità più importante
introdotta dal decreto è che il procedimento è unico e che
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni
altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale.
Viene cioè previsto un unico percorso procedimentale durante il quale
ad essere effettuata non è l'istruttoria di una singola disciplina in
materia di protezione dell'ambiente, ma la valutazione della conformità
ai requisiti di legge è valutata nel suo complesso, con un approccio
multidisciplinare rispetto alle diverse matrici interessate.
I principi generali richiamati nel
decreto sono:
devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, se ciò'
sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attività' ed il sito stesso ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale.
L’adeguamento del
funzionamento degli impianti esistenti avviene attraverso il
conseguimento dell’autorizzazione integrata ambientale per la cui
domanda, ferme restando le informazioni richieste dalla normativa
concernente aria, acqua, suolo e rumore, occorrerà comunque descrivere:
l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o
prodotte dall’impianto;
le fonti di emissione dell’impianto;
lo stato del sito di ubicazione dell’impianto;
il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore
ambientale, nonché un’identificazione degli effetti significativi
delle emissioni sull’ambiente;
la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall’impianto oppure per ridurle;
le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;
le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
le altre misure previste per ottemperare ai principi del decreto.
Qualora le
informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza,
elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente
rilevante connessi a determinate attività' industriali, o secondo la
norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi
del regolamento 1839/93/CEE, nonché' altre informazioni fornite secondo
qualunque altra normativa, rispettino uno o più' dei requisiti di cui
sopra, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della
domanda.
Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente
nel suo complesso, l’autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti,
in particolare di quelle elencate nell’Allegato III, che possono
essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in
considerazione della loro natura e della loro potenzialità di
trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro
(acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione
sonora ai sensi della vigente normativa sull’inquinamento acustico. Se
necessario, l’autorizzazione integrata ambientale può contenere
ulteriori disposizioni a garanzia della protezione del suolo e delle
acque sotterranee, nonché opportune prescrizioni per la gestione dei
rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento
acustico.
Se del caso, i valori limite di
emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure
tecniche equivalenti ed il tutto deve basarsi sulle migliori tecnologie
disponibili (best available technologies = BAT), senza l’obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica ma tenendo conto dell’assunto
che non esiste la tecnologia disinquinante come tale, ma esiste la
tecnologia migliore applicata al processo specifico.
Di particolare rilevanza la novità
che impone all’autorità competente di procedere al rinnovo, ogni 5
anni, delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale,
confermandole o aggiornandole.
Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta
delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
l'inquinamento provocato
dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori
limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite;
le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi
eccessivi;
la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede
l'impiego di altre tecniche;
nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
Nel contesto del riesame viene valorizzata l'adesione volontaria a
sistemi di gestione ambientale in quanto, nel caso di un impianto che,
all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti
registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo e' effettuato
ogni 8 anni, invece di cinque.
Controlli
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma
nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto. Nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
L'autorizzazione integrata
ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle
emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione,
nonché' la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto
disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché
l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per
verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale
integrata.
L'autorizzazione integrata
ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle
di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto
dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per
l'arresto definitivo dell'impianto.
L'autorità competente accerta,
anche tramite l’Arpa la regolarità delle misure e dei dispositivi di
prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di
emissione.
Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e,
ove non istituite, gli organismi di controllo individuati dall'autorità
competente, effettuano, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del
proprio bilancio, ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai
sensi del presente decreto al fine di verificare che:
il gestore rispetti, nel suo
impianto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
il gestore abbia informato regolarmente l'autorità competente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e
tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in
modo significativo sull'ambiente.
In caso di ispezione,
il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e
raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro
compiti, ai fini del presente decreto.
Gli esiti delle ispezioni debbono
essere comunicati all'autorità competente, indicando le situazioni di
non rispetto delle prescrizioni.
Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente
normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del
suolo anche in recepimento delle direttive elencate in Allegato II si
applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia
adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale
Agli impianti di cui all’Allegato I non ricompresi nella definizione
di cui all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella
normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in materia
di valutazione dell'impatto ambientale, si applicano le norme del
presente decreto.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione
integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente
decreto, sono a carico del gestore.
Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sono
disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto.
Allegato I
Categorie di attività
industriali di cui all'art.1 del DLGS 4 agosto 1999 n.372
Gli impianti o le parti di
impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di
nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
I valori limite riportati in
appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla
resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività
elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
località, si sommano le capacita' di tali attività.
Attività energetiche
Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre
50 MW ( i requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti
esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Raffinerie di petrolio e di gas.
Cokerie.
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
Produzione e trasformazione dei metalli
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore
a 2,5 tonnellate all'ora.
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per
maglio e allorché la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a
20 tonnellate al giorno.
Impianti:
destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici;
di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a
20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
Industria dei prodotti minerali
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di
prodotti dell'amianto.
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati
alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre
20 tonnellate al giorno.
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,
porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al
giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una
densità' di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
Industria chimica
Nell'ambito delle categorie di attività' della sezione 4 si intende per
produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione
chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a
4.6.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base come:
idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o
aromatici);
idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
idrocarburi solforati;
idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
idrocarburi fosforosi;
idrocarburi alogenati;
composti organometallici;
materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);
sostanze coloranti e pigmenti;
tensioattivi e agenti di superficie.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di
base, quali:
gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,
idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di
sodio;
sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo
di calcio, silicio, carburo di silicio.
Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e
di biocidi.
Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
Gestione dei rifiuti
Salvi l'art. 11 della direttiva
n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio,
del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( Gazzetta
Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20.Direttiva modificata
dalla direttiva n. 94/31/CE in Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio
1994, pag. 28).
Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della
lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE
quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8
e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli
usati con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno ( Gazzetta
Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE in Gazzetta Ufficiale n. L 377 del
31 dicembre 1991, pag. 48).
Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella
direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani ( Gazzetta Ufficiale n. L
163 del 14 giugno 1989, pag. 32.3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora
(Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50.
Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi
quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti
D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.
Discariche che ricevono più' di 10 tonnellate al giorno o con una
capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.
Altre attività'
Impianti industriali
destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno;
Impianti per il
pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione
o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento
supera le 10 tonnellate al giorno.
Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento
superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da:
-materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
-materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti
finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base
trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte
ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
Impianti per
l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una
capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
Impianti per
l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più' di:
40.000 posti pollame;
2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
750 posti scrofe.
Impianti per il
trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando
solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg
all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
Impianti per la
fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico
mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato II
Elenco delle direttive di cui all'art.14 del Dlgs 372/99
1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
2. Direttiva n. 82/176/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità' per gli
scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
3. Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità' per gli scarichi di cadmio.
4. Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi
da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
5. Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità' per gli scarichi di esaclorocicloesano.
6. Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco I dell'allegato della direttiva n. 76/464/CEE
successivamente modificata dalle direttive numeri 88/347/CEE e
90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva numero 86/280/
CEE.
7. Direttiva n. 89/369/CEE
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da
nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
8. Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei
rifiuti urbani.
9. Direttiva n. 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi.
10. Direttiva n. 92/112/CEE che
fissa le modalità' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al
fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti
dell'industria del biossido di carbonio.
11. Direttiva n. 88/609/CEE
concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da
ultimo dalla direttiva n. 94/66/CE.
12. Direttiva n. 76/464/CEE
concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
scaricate nell'ambiente idrico della Comunità'.
13. Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla
direttiva n. 91/156/CEE.
14. Direttiva n. 75/439/CEE
concernente l'eliminazione degli oli usati. 15. Direttiva n. 91/689/CEE
relativa ai rifiuti pericolosi.
Allegato III
Elenco indicativo delle
principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto, se
pertinenti, per stabilire i valori limite di emissione
Aria
Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
Monossido di carbonio.
Composti organici volatili
Metalli e relativi composti.
Polveri.
Amianto (particelle in sospensione e fibre).
Cloro e suoi composti.
Fluoro e suoi composti.
Arsenico e suoi composti.
Cianuri.
Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà' cancerogene,
mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi
nell'atmosfera.
Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua
Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine
nell'ambiente idrico.
Composti organofosforici.
Composti organici dello stagno.
Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà' cancerogene,
mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico
o con il concorso dello stesso.
Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e
bioaccumulabili.
Cianuri.
Metalli e loro composti.
Arsenico e suoi composti.
Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
Materie in sospensione.
Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in
particolare).
Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di
ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).
Allegato IV
CONSIDERAZIONI DA TENERE
PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL'ART. 2,
NUMERO 12, DEL dlgs 372/99, TENUTO CONTO DEl COSTI E DEI BENEFICI CHE
POSSONO RISULTARE DA UN'AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E
PREVENZIONE
Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
Impiego di sostanze meno pericolose.
Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse
e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con
successo su scala industriale.
Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo
scientifico.
Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel
processo e efficienza energetica.
Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per
l'ambiente;
Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali.
a
cura di: Francesca Garbarini - e-mail: fgarbarini@pr.arpa.emr.it