In via preliminare, il consiglio dei
ministri ha varato lo schema di decreto legislativo correttivo del
codice ambientale, che modifica e riscrive molte delle norme previste
dal decreto legislativo 152/06 per i rifiuti e la tutela delle risorse
idriche. Le finalità del correttivo è adeguare il suddetto decreto al
diritto comunitario e chiudere le procedure di infrazione.
Le modifiche del decreto cominciano con la revisione della definizione
di scarico, ripristinando la nozione prevista dalla vecchia normativa e
basata sul concetto di “immissione diretta tramite condotta”.
Nello
schema del decreto sono stati riscritti gli articoli: 181 (recupero dei
rifiuti), 183 (definizioni), 185 (limiti al campo di applicazione), 186
(terre e rocce da scavo), 206 (accordi, contratti di programma e
incentivi). In particolare cambia la definizione di rifiuto e sono
cancellate le categorie di sottoprodotto e materia prima secondaria per
attività siderurgiche e metallurgiche. Mentre per i depositi temporanei
scompare la possibilità , ora prevista dal codice, di avviare i rifiuti
al recupero o allo smaltimento con cadenza bimestrale (i non pericolosi)
e trimestrali (i pericolosi). Questa procedura scatterà solo in base al
superamento di un tetto quantitativo: 10 metri cubi per i pericolosi e
20 per quelli non pericolosi.
Per
quanto riguarda il Mud, dovranno tornare a presentare la dichiarazione
ambientale anche imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, e funghi.
Le
nuove regole su terre e rocce da scavo, prevedono che la sottrazione al
regime dei rifiuti è prevista solo se questi materiali sono destinati
all’effettivo utilizzo per riempimenti e rilevati nell’ambito del
progetto sottoposto a Via o di un progetto specifico approvato
dall’autorità competente.
Infine
è stato cancellato l’iter semplificato per l’iscrizione all’albo
dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporti di
rifiuti propri non pericolosi o pericolosi fino a 30 chili o litri.
Resta l’esclusione dalle garanzie finanziarie ma ulteriori snellimenti
si potranno definire solo con successivo decreto ministeriale.