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Nella nuova normativa in diversi punti
vengono presi in considerazione i criteri di imputazione della
responsabilità ambientale. Tali criteri appaiono fortemente differenziati
in relazione alle diverse attività potenzialmente inquinanti che possono
venir in rilievo nella causazione del danno o del pericolo di danno
all’ambiente sempre tenendo presente che la prevenzione e la riparazione
del danno dovrebbero essere attuate applicando il principio “chi inquina
paga”.
La distinzione tra le diverse tipologie di attività alle quali il decreto
in oggetto dovrebbe applicarsi è specificata in dettaglio all’articolo
3 (Ambito di applicazione) :
al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate
nell’allegato III e alle minacce imminente in seguito a una di tali
attività
al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle
attività professionali non elencate nell’allegato III e relative
minacce di danno in caso di comportamento doloso o colposo
dell’operatore
Mentre per le attività elencate
all’allegato III la direttiva viene in rilievo ogniqualvolta vi sia
stato un danno ambientale legato da un nesso di causalità con
l’operatore, per le attività non incluse nell’allegato III,
limitatamente al danno alle specie e agli habitat naturali protetti, la
direttiva trova applicazione soltanto quando il comportamento
dell’operatore sia connotato da dolo e colpa oltre ovviamente al nesso
di casualità.
Anche nei casi nei quali l’imputazione del danno non richiede
espressamente una condotta dolosa o colposa ma viene affermata in base
alla sola verifica del nesso causale di azione od omissione e danno
ambientale la direttiva lascia spazio ad ulteriori forme di esonero da
responsabilità per gli operatori.
Sono quindi previste esenzioni di responsabilità per i fatti accidentali
In particolare l’art 8, comma 3 prevede che non siano a carico
dell’operatore i costi di prevenzione o riparazione se egli può provare
che il danno è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante
l’esistenza di opportune misure di sicurezza oppure che il danno è
conseguenza di un ordine impartito dall’autorità pubblica.
In tali casi gli Stati membri devono adottare misure appropriate per
consentire all’operatore di recuperare i costi eventualmente sostenuti.
Sempre all’art 8, comma 4, la direttiva stabilisce che gli stati membri
possono esonerare l’operatore dal sostenere i costi per la riparazione
dei danni qualora lo stesso dimostri che non gli è attribuibile un
atteggiamento doloso o colposo nei casi in cui il danno è causato da un
emissione o evento che ha ricevuto espressamente un’autorizzazione
concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari
nazionali (recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla
Comunità di cui all’allegato III) oppure da un emissione o un’attività
o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto che l’operatore
dimostri non essere stato considerato causa di probabile danno ambientale
in base alle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio
dell’emissione o dell’esecuzione dell'attività.
In queste due ultime ipotesi citate l’esenzione di responsabilità
comporta altresì un’inversione dell’onere della prova circa
l’assenza di una condotta dolosa o colposa; la previsione si colloca
quindi al di fuori del modello di responsabilità oggettiva in quanto si
richiede la presenza di una condotta colposa.
Il fatto che l’operatore debba dimostrare l’assenza di una
qualsivoglia colpa anche generica (mancata prudenza, diligenza ect.) andrà
a coincidere, in pratica, con la dimostrazione di avere adottato tutte le
cautele necessarie per evitare il prodursi del danno conseguenza
all’attività autorizzata.
Non è quindi sufficiente come prova liberatoria la prova negativa di non
aver commesso alcuna violazione alle norme di legge ma occorre anche una
prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire
l’evento dannoso.
Infine deve essere messo in evidenza che la direttiva all’art.4 precisa
che la sua applicabilità non riguarda i casi di atto di conflitto armato,
ostilità, guerra civile o insurrezione e anche i casi di fenomeni
naturali di carattere eccezionale inevitabile e incontrollabile.
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Perché
e quando applicare un Sistema di gestione ambientale ISO 14001
(04.09.01)
la
gestione ambientale nel settore turistico: alcuni esempi pratici (28.09.01)
il
percorso di certificazione ambientale ISO 14001(15.10.01)
Convalida
ambientale EMAS e principali differenze con ISO 14001 (06.11.01)
Le
novità in Emas II (04.12.01)
Certificazione
ambientale: la situazione italiana (9.01.02)
Procedure
per la Registrazione dei Siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93
del 29 giugno 1993 - Prima Parte (01.03.02)
Ecolabel
(10.05.02)
Procedure
per la Registrazione dei Siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93
del 29 giugno 1993 - Seconda Parte (28.05.02)
Procedure
per la Registrazione dei Siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93
del 29 giugno 1993 - Terza parte (12.06.02)
L'adesione
volontaria delle Amministrazioni Comunali al Sistema di Ecogestione ed
Audit Emas II (3.09.02)
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ambientali di prodotto (07.04.03)
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14001.2: la nuova proposta di revisione della norma UNI EN ISO 14001 sui
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di Gestione ambientale negli enti locali (27.10.03)
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delle disposizioni normative e regole in un sistema di gestione
ambientale: un esempio di registro (12.05.2004)
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ambientale - gestione dei rifiuti (29.06.04)
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della conformità alle pertinenti normative ambientali - check-list
(1/3) (01.09.04)
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(27.10.04)
Approvata
la nuova versione della ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale
(15.11.04)
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