Con una apposita circolare (numero 1963 del
29 dicembre 2006), il Comitato Nazionale dell'Albo dei gestori
ambientali ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione
dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/06. In
particolare il comma 7 prevede che le imprese che effettuano
attività di trasporto e raccolta dei rifiuti devono presentare idonee
garanzie finanziarie. Tali garanzie sono ridotte del 40%
nel caso l'impresa abbia conseguito la certificazione ambientale
in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e del 50% in
caso di imprese registrate EMAS, ai sensi del Regolamento (CE)
n.761/2001.
L'Albo
nazionale gestori ambientali è stato costituito presso il
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio dal già citato articolo
216 del decreto legislativo 152/06, al fine di organizzare un settore di
particolare delicatezza e fornire una adeguata garanzia alla collettività
in ordine alla professionalità dei soggetti che operano sul campo. Come
recita il comma 5 "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo
svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti", con alcuni limiti
previsti dall'articolo 208 (comma 15) dello stesso provvedimento.