fonte:
edilportale
Dal
2009 il titolo abilitativo per le nuove costruzioni sarà subordinato
alla certificazione energetica dell'edificio
La
Finanziaria accelera i tempi in materia di certificazione energetica
degli edifici. L’art. 1, comma 288, della Legge 244/2007
prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra
cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sarà
subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto
dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle
caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio
idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
Ricordiamo
che, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova
costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati
interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al
termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.
In
seguito, il Dlgs 311/2006 ha stabilito ulteriori scadenze per
l’obbligo di certificazione energetica degli edifici:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile
fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso
dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Il
successivo comma 289 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, modificando
l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che,
sempre dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai
fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova
costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100
metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.