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L'articolo
20 del Regolamento 1836/93 1
ne
prevedeva la revisione a cinque anni dalla sua entrata in vigore,
pertanto la Commissione UE ha avviato, sin dal 1997, una serie di
iniziative per la definizione di un nuovo testo (EMAS II). I primi
elementi di valutazione sono scaturiti da uno studio, finanziato dalla
Commissione, finalizzato alla verifica della situazione sull’applicazione
di EMAS nella UE 2.
La consultazione dei soggetti interessati
ha poi consentito di ampliare tale valutazione attraverso l'acquisizione
diretta di esperienze sulle difficoltà incontrate e sulle aspettative
delle varie categorie rappresentate.
Il testo di EMAS II, proposto dalla Commissione, ha subito una serie di
emendamenti da parte del Parlamento. Il nuovo Regolamento, che porta il
N. 761/01del 19 marzo del 2001, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea N. L 114 del 24aprile 2001.
A partire dal 27 aprile, data di entrata in vigore di EMAS II, viene
abrogato il Regolamento 1836/93. Il Regolamento 1836/93 era applicabile
per il solo settore industriale manifatturiero anche se,
all'ar-ticolo14, era stabilito che, a livello nazionale, si potesse
estendere lo schema comunitario in via sperimentale a tutti i settori di
attività con impatto am-bientale. Quasi la totalità degli stati membri
ha colto questa opportunità attivando le procedure interne che hanno
consentito di soddisfare la domanda proveniente dai settori delle
attività economiche più sensibili alle problematiche ambientali. La
stessa Commissione ha finanziato progetti pilota per verificare l’effettivo
interesse in alcuni dei settori non industriali; sono stati oggetto di
sperimentazione, tra gli altri, i trasporti, il turismo, i servizi
municipalizzati, la scuola, il commercio, la forestazione, l’agricoltura
e le autorità locali. I progetti pilota hanno dimostrato che esiste una
domanda per EMAS da parte di organizzazioni che hanno un impatto
ambientale diretto ed indiretto e che i sistemi di gestione ambientale
sono applicabili a tutti i settori in quanto parte ed integrazione di
sistemi di gestione esistenti (es. qualità, sicurezza, ecc.).
EMAS I è basato principalmente sul concetto di sito e sulla gestione
degli aspetti ambientali diretti e, di conseguenza, si è determinata
finora l’impossibilità di ridurre la pressione ambientale lungo la
catena di approvvigionamento (fornitori,servizi, ecc.). La decisione di
inserire, nel nuovo re-golamento,l'applicabilità dello stesso a tutte
le attività economiche con aspetti ambientali diretti ed indiretti ha
ottenuto, pertanto, un consenso unanime. Il Regolamento 1836/93
richiedeva alle imprese un sistema di gestione ambientale conforme ai
con tenuti dell'Allegato I del Regolamento stesso. Durante i primi anni
di applicazione, si è molto dibattuto sulle possibili interazioni fra
il Regolamento e lo standard ISO 14001, strumento che, pur se successivo
alla data di approvazione di EMAS, veniva affermandosi rapidamente per
la grande confidenza del mondo industriale nei confronti di strumenti
analoghi di gestione quale quello introdotto dalle ISO 9000 nel campo
della qualità. Le valutazioni ed i confronti tra i due sistemi hanno
portato, nel 1997, ad un formale riconoscimento da parte della
Commissione della validità dell’
ISO 14001.
Nel
provvedimento preso dalla Commissione, tuttavia, venivano evidenziate le
principali differenze esistenti fra i due strumenti ed evidenziato che
EMAS riveste un ruolo di eccellenza nella gestione dell'ambiente sia per
i contenuti specifici, sia per l'aspetto comunicativo della
dichiarazione ambientale.
In EMAS II, è stato dato ufficialmente il riconoscimento alla
ISO 14001. I contenuti della clausola sono ritenuti sufficienti per l’attuazione
del sistema di gestione ambientale. L'integrazione
di EMAS II con la norma ISO 14001 rappresenta una occasione per ottenere
un consenso più ampio da parte delle imprese che potranno utilizzare la
certificazione ISO 14001 come tappa intermedia verso la registrazione
EMAS oppure conseguire contemporaneamente le due "certificazioni"
evitando duplicazioni in termini di documentazione e di verifiche
esterne.
La partecipazione attiva dei dipendenti è un elemento chiave per una
corretta attuazione di EMAS. Questa prassi, già implicitamente
contenuta nel1836/93, è stata ritenuta essenziale da tutti i soggetti
che hanno partecipato alla revisione del Regolamento ed è stato
rafforzato diventando uno dei punti di forza del nuovo testo del
Regolamento. L’introduzione di questa disposizione nell’articolo 1,
concernente gli obiettivi, garantisce che i dipendenti, e quindi le
organizzazioni associative che li rappresentano, potranno avere un ruolo
maggiormente partecipativo sia nella fase attuativa che nella fase
operativa.
La carenza di incentivi è forse una delle cause che hanno finora
determinato il parziale insuccesso di EMAS. Le richieste, pervenute dal
mondo produttivo, in particolare le PMI, hanno riguardato per lo più
aspetti di tipo amministrativo quali i "Regulatory Benefits".
La razionalizzazione dei controlli e non la loro eliminazione,
l'adozione di corsie preferenziali in fase autorizzativa e non
l'abolizione delle autorizzazioni, sono stati alcuni dei punti di
discussione e di contrasto fra le parti interessate (con evidenti
interessi contrapposti) all'interno del Comitato art. 19 nella fase di
elaborazione del testo di EMAS II. La Commissione, riconoscendo la
necessità di rafforzare il concetto di uso di EMAS come strumento
valido di prevenzione, ma non potendo interferire direttamente nei
confronti degli Stati membri, non ha potuto fare altro che invitare gli
stessi (articolo 10) a tenere conto della registrazione EMAS sia in fase
di attuazione che in fase di esecuzione di provvedimenti di legislazione
ambientale. Per quanto riguarda in particolare le PMI, è stata
riconosciuta la necessità di una loro maggiore partecipazione ad EMAS
vista la rilevanza delle attività produttive svolte da questa categoria
nell'interno del territorio dell'Unione.
Va notato comunque che se le PMI registrano difficoltà specifiche
dovute alla mancanza di risorse finanziarie, tecniche ed umane, i
risultati delle ricerche indicano che i sistemi ISO ed EMAS non
presentano caratteristiche intrinseche tali da limitarne la
partecipazione.
Il nuovo regolamento, pertanto, indica all'artico-lo 11 la necessità
che la Commissione e gli Stati membri promuovano la partecipazione delle
organizzazioni ed, in particolare, delle PMI indicando le seguenti
modalità:
facilitazione
all'accesso alle informazioni ed ai fondi di sostegno esistenti;
sviluppo
e promozione di misure di assistenza tecnica;
registrazione
EMAS come elemento di valutazione nella definizione dei criteri e delle
politiche degli appalti pubblici nazionali e della Commissione;
considerazioni
specifiche per realtà territoriali nelle quali insistono le attività
di numerose PMI concentrate in aree geografiche ben definite (aree e
distretti).
Per
conseguire un maggiore riconoscimento della partecipazione ad EMAS, le
imprese registrate nel sistema hanno proposto l’adozione di un logo
visibile da utilizzare nella dichiarazione ambientale, nei documenti e
nella pubblicità dell'impresa. Raccogliendo questa esigenza, la
Commissione ha proposto l'inserimento di un apposito articolo con
riferimento al logo ed al suo utilizzo. Il logo di figura dovrà
necessariamente essere corredato di un testo che riporti i concetti di "Informazione
convalidata" o di "Sistema di gestione ambientale
verificato.
Il Regolamento EMAS II, infine, fissa in un periodo non superiore a 36
mesi la frequenza di verifica degli elementi necessari per la
registrazione EMAS mentre le convalide degli aggiornamenti apportati
alla dichiarazione ambientale, a parte qualche eccezione concernente
soprattutto le micro imprese, devono essere convalidati con frequenza
annuale.
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Perché
e quando applicare un Sistema di gestione ambientale ISO 14001
(04.09.01)
la
gestione ambientale nel settore turistico: alcuni esempi pratici
(28.09.01)
il
percorso di certificazione ambientale ISO 14001(15.10.01)
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ambientale EMAS e principali differenze con ISO 14001 (06.11.01)
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