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1. Scopo
La presente procedura fissa i
criteri e le modalità per la registrazione dei siti da parte del
Comitato Ecolabel e Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nel seguito indicato
come "Comitato",. ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93
del Consiglio del 29 Giugno 1993.
2. Requisiti
La registrazione, ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1836/93, può essere richiesta
da qualsiasi impresa in relazione ad un sito, collocato sul territorio
nazionale, sul quale eserciti il controllo gestionale complessivo e per
il quale sia in possesso di una Dichiarazione Ambientale convalidata da
un verificatore accreditato.
3. Domanda di registrazione di un
sito
3.1 Modalità di inoltro
Per ottenere la registrazione,
l'impresa deve inviare al Comitato una domanda redatta secondo lo schema
di cui all'allegato I alla presente procedura, corredato dal modulo per
la registrazione dei siti di cui all'allegato II, che costituisce parte
integrante della domanda di registrazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa ovvero da persona da questi specificamente delegata e deve
essere completata con una sua dichiarazione in cui assicuri:
l'impegno
al rispetto delle condizioni imposte dalla presente procedura;
la
correttezza e completezza delle informazioni trasmesse;
la
conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia
ambientale per il sito oggetto della richiesta di registrazione.
3.2 Contenuti della domanda
La domanda deve, in accordo a
quanto specificato nell'allegato V del regolamento (CEE) 1836/93,
contenere almeno le seguenti informazioni:
denominazione
dell'impresa;
denominazione
e localizzazione del sito da registrare;
descrizione
sintetica delle attività svolte nel sito;
nome
ed indirizzo del verificatore accreditato che ha eseguito la convalida
della dichiarazione ambientale;
scadenza
per la presentazione della successiva dichiarazione ambientale
convalidata.
3.3 Documentazione allegata alla
domanda di registrazione
Alla domanda di registrazione dovrà
essere allegata almeno la seguente documentazione:
la
politica ed il programma ambientale;
una
descrizione sintetica del sistema di gestione ambientale;
una
descrizione del programma di verifica ispettiva interna stabilito per il
sito nel periodo di validità della registrazione;
la
dichiarazione Ambientale convalidata;
una
copia del certificato di accreditamento del verificatore ambientale e
copia della notifica all'organismo di accreditamento (Comitato), qualora
il verificatore sia accreditato in un altro Stato Membro della UE;
la
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di cui al paragrafo
3.1;
la
ricevuta del versamento della quota di registrazione determinata secondo
le indicazioni contenute al paragrafo 6;
certificato
di iscrizione nel registro delle imprese attestante l'assetto societario
alla data della domanda; per le ditte individuali, che non abbiano
ancora una posizione nel predetto registro, e per le società di fatto,
certificato di iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura;
certificato
"antimafia" (legge 19 Marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni).
3.4 Presentazione della domanda di registrazione
La domanda di registrazione, in bollo, e la documentazione allegata, in
carta semplice, devono essere trasmesse al Comitato a mezzo plico
raccomandato A.R. o per corriere all'indirizzo indicato nello schema di
domanda, allegando altresì due copie in carta semplice sia della
domanda che della relativa documentazione.
4. Istruttoria
L'esame della domanda di
registrazione avviene attraverso le seguenti fasi:
4.1 Accertamento preliminare
L'accertamento preliminare, svolto dall'ANPA, consiste nella
verifica della completezza della documentazione inviata
dall'impresa.
L'ANPA comunica al Presidente del Comitato l'esito dell'accertamento ed
il nominativo del responsabile della istruttoria. Nel caso in cui
l'accertamento dia esito positivo:
•il Presidente del Comitato provvede a comunicare al Comitato e al
richiedente il nominativo del responsabile della istruttoria,
•il Presidente del Comitato autorizza l'ANPA ad avviare l'istruttoria
di registrazione.
4.2 Istruttoria di registrazione
L'istruttoria di registrazione
consiste nell'accertamento che tutte le condizioni imposte dal
regolamento (CEE) n. 1836/93 siano soddisfatte. L'ANPA esegue le
verifiche previste dalla presente procedura, e ne trasmette gli esiti al
Comitato, entro il termine massimo di un mese dalla data di avvio
dell'istruttoria. Gli esiti dell'istruttoria sono contenuti in una
relazione che l'ANPA invia al Comitato e che comprende ogni elemento
utile emerso durante l'istruttoria stessa. La suddetta relazione è
firmata dal responsabile della istruttoria e controfirmata dal
responsabile ANPA del supporto tecnico.
4.3 Richiesta di ulteriori
informazioni
L'ANPA può richiedere
all'impresa integrazioni o delucidazioni sulla documentazione
presentata. In questo caso, a decorrere dalla data della richiesta, non
si computa, nel termine di cui al punto precedente, il tempo trascorso
in attesa dei chiarimenti. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla
notifica della richiesta di integrazioni o delucidazioni, o comunque nel
caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano la prosecuzione
dell'istruttoria, la domanda sarà considerata decaduta e l'ANPA ne
darà immediata comunicazione al Comitato, che a sua volta provvederà
ad informare l'impresa.
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