Cartelli
segnaletici per le piste
Per quanto riguarda i cartelli segnaletici per le piste, i gestori
degli impianti di risalita sono obbligati per legge a installare
specifici segnali sulle piste da sci (classificate in base al
grado di difficoltà) che indichino, in maniera corretta e
visibile, pericoli e divieti. I cartelli -una trentina circa,
destinati all’informazione del pubblico- devono avere forma,
dimensioni, altezza dal suolo, colori, segni grafici
corrispondenti alle norme UNI proprio per rendere più facile
l’apprendimento e la memorizzazione delle varie informazioni.
Dal 1980 UNI si occupa di questo tema e ha messo a disposizione
del Ministero delle Infrastrutture un sistema completo di
segnalazione messo a punto da un gruppo di lavoro composto da
rappresentanti degli operatori di settore, delle province e
regioni più interessate e della Federazione Italiana Sport
Invernali.
La corretta, chiara e visibile
segnalazione dei pericoli e dei divieti, insieme con il
comportamento responsabile e adeguato alle capacità sciistiche
individuali, è un fattore determinante per la sicurezza degli
sciatori; inoltre i cartelli destinati all’informazione del
pubblico devono avere forma, dimensioni, altezza dal suolo,
colori, segni grafici, caratteri dei testi... corrispondenti alle
norme UNI proprio per rendere più facile l’apprendimento e la
memorizzazione delle varie informazioni.
Le norme UNI prevedono infatti che i cartelli indicatori, così
come accade per i segnali stradali, siano facilmente riconoscibili
ed abbiano forme e colori diversi.
I cartelli a seconda del messaggio sono suddivisibili in segnali
di:
- pericolo
(triangolari con fondo giallo) ad esempio: strettoia, incrocio,
crepaccio, cannone sparaneve, dosso, cunetta, mezzo battipista…
- divieto
(rotondi) ad esempio: vietato camminare sulla pista da sci, usare
la slitta, usare lo snowboard, sciare nel bosco…
- obbligo
(rotondi) ad esempio: utilizzo del caso per i ragazzi al di sotto
di 14 anni
- informazione
(rettangolari/quadrati) ad esempio: pronto soccorso, pista da
snowboard, sentiero invernale…
Inoltre, le piste da sci devono
essere classificate in base al loro grado di difficoltà. Tale
difficoltà deve essere chiaramente segnalato -come minimo-
all’inizio e dove ci sono diramazioni o incroci della pista, con
cartelli rotondi dei seguenti colori:
- blu le piste facili (la loro
pendenza non può superare il 25%, se non in brevi tratti su
terreno aperto)
- rosso quelle di media
difficoltà (pendenza non superiore al 40%)
- nero
le piste difficili (con pendenze superiori al 40%).
Caschi protettivi ed attrezzature
I caschi protettivi che i ragazzi al di sotto dei 14 anni di età
devono obbligatoriamente indossare durante la pratica dello sci
alpino e dello snowboard sono quelli conformi alla norma tecnica
UNI EN 1077:1998 (decreto 2 marzo 2006 del Ministero della
Salute). I "caschi sicuri", conformi alla norma tecnica,
si riconoscono perché marcati con l'indicazione EN 1077, oltre
che con la sigla CE. Si applica invece alle maschere utilizzate
per la protezione degli occhi durante lo sci e la pratica dello
snowboard la norma UNI EN 174:2004 "Protezione personale
degli occhi - Maschere per lo sci da discesa".
Anche per altre attrezzature
esistono delle norme tecniche che garantiscono la sicurezza, la
durata e la qualità delle prestazioni:
- protezioni
paraschiena: sono leggeri "scudi" articolati,
s’indossano sotto la giacca a vento, e garantiscono
l'assorbimento degli urti nonché la copertura di una certa
percentuale della schiena. I paraschiena sono sottoposti a prove
di impatto, taglio e solo se rispettano le caratteristiche
stabilite dalla norma tecnica UNI EN 1621-2:2004 garantiscono
veramente la protezione;
- scarponi:
una norma internazionale (ISO 5355:2005) stabilisce le
caratteristiche della punta e del tacco (dimensioni spessore,
larghezza, raggio di curvatura e addirittura grado di “rugosità”
della suola) affinché si incastrino perfettamente con l’attacco
dello sci. Bisogna infatti essere assolutamente certi che in caso
di caduta con torsione della gamba lo scarpone si sganci
immediatamente dall’attacco;
- racchette da sci:
devono garantire la resistenza e la deformazione in caso di urto e
cadute rovinose. L’impugnatura ergonomia, inoltre, deve
prevenire traumi alle mani e il puntale deve fare presa sul
ghiaccio senza tuttavia procurare ferite in caso di impatto con il
corpo. La norma di riferimento è la ISO 7331:2005;
- snowboard:
sebbene siano attrezzi semplici, è importante che i sistemi di
sicurezza - quali aggancio tra tavola e attacchi e tra scarponi e
attacchi - abbiano precise caratteristiche che rispettino quanto
stabilito dalle norme: la resistenza e il corretto funzionamento
alle basse temperature, le istruzioni per il montaggio e l’uso.
La norma di riferimento è la ISO 14573:2002
Abbigliamento
antifreddo
Fondamentale anche l'abbigliamento antifreddo e le
giacche a vento. La norma UNI EN 342:2004 "Indumenti
di protezione – Completi e capi di abbigliamento per la
protezione contro il freddo" pone particolare
attenzione all’isolamento termico, che
rappresenta la proprietà principale per questo genere di
indumento. Esso è misurato sull’intero completo (per esempio
tute composte da due pezzi o tute intere) utilizzando un manichino
termico a grandezza naturale (dotato di sensori): ciò permette di
verificare in termini realistici l’efficacia dei tessuti di
protezione, oltre che la loro vestibilità, il taglio, la
copertura e la forma, tutti elementi che in un indumento destinato
ad essere indossato in condizioni particolari risultano di grande
importanza pratica.
Anche in questo caso sono previsti valori di riferimento in base
ai quali l’indumento è classificato, soprattutto in relazione
alla permeabilità all’aria (un fattore determinante da
considerare in riferimento alla protezione contro il freddo).
L’etichettatura
prevede un pittogramma, seguito dal numero della norma (UNI EN
342), dai valori di isolamento termico, dalla classe di
permeabilità all’aria e – facoltativamente – dalla classe
di resistenza alla penetrazione d’acqua.
Importante garantire anche qualità di giacche a vento o
"duvet" con l'imbottitura in piuma d'oca, nati come capi
tecnici per lo sport: in questo caso la norma di riferimento e la
UNI EN 13536:2002 "Articoli manufatti imbottiti con piuma
e piumino - Requisiti per il vestiario - Uso normale",
che specifica i requisiti per i tessuti - esterni, interni e
fodera - e per l'imbottitura relativi al vestiario imbottito
esclusivamente con piuma e/o piumino.
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