| Qualità applicata | Articoli, documenti e leggi utili | |
![]() |
||
| Prodotti da costruzione: nove decreti in Gazzetta ufficiale italiana - 12 aprile 2007 | Links utili | |
Sulle GG.UU. nn. 66 e 67 del 20 e del 21.03.2007 sono stati pubblicati nove decreti del Ministero delle Infrastrutture relativi all’applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione (direttiva recepita nell'ordinamento italiano con il DPR 246/1993). I nove decreti, il cui testo è riportato in allegato alla notizia, recano: La direttiva 89/106/CEE è stata recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica N° 246 DEL 21/04/1993 (246/93) e successiva modifica N°499 del 10 dicembre 1997. Il campo di applicazione della direttiva si estende ai materiali da costruzione (“ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile), che presentano i cosidetti Requisiti Essenziali. Per un determinato prodotto, i Requisiti Essenziali possono essere applicati tutti, alcuni o soltanto uno: 1 - Resistenza meccanica e stabilità; 2 - Sicurezza in caso di incendio 3 - Igiene, salute, ambiente; 4 - Sicurezza nell'uso 5 - Protezione contro il rumore 6 - Risparmio energetico ed isolamento termico La marcatura Ce è apposta a cura e con responsabilità del fabbricante o del suo mandatario, stabilito sul territorio della Comunità Europea. Viene saldamente fissata sull'imballggio o sui documenti commerciali di acccompagnamento. Le famiglie di prodotti ed i prodotti ai quali si applica la Direttiva sono stati stabiliti dalla Commissione e sono oggetto di specifici "mandati" agli organismi di normalizzazione per l'elaborazione e la pubblicazione delle specificazioni tecniche da utilizzare per la marcatura Ce. La marcatura Ce diventa una condizione per poter essere immessi sul mercato. Si presume, che i prodotti con marcatura Ce, siano idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere, sulle quali sono installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti. Armonizzare significa assicurare che, su una questione specifica per cui è competente l'UE, le norme stabilite da ciascuno degli Stati membri dell'UE impongano gli stessi obblighi ai cittadini di tutti gli Stati membri e che in ogni paese vi siano certi obblighi minimi. I contenuti tipici principali delle norme armonizzate (En) riguardano: - Scopo e campo di applicazione; - Riferimenti normativi; - Metodi di prova; - Apparecchiature di prova; - Designazione e classificazione; - Marcatura ed etichettatura; - Appendice ZA - Valutazione della Conformità L'Allegato Za è l'allegato alla norma armonizzata contenente tutti i riferimenti relativi alla Direttiva Prodotti da Costruzione, ai documenti interpretativi e al mandato CE nell’ambito del quale la norma è stata prodotta. Dopo la pubblicazione sull’OJ, il Giornale Ufficiale delle Comunità Europee, ed al termine del periodo di coesistenza definito, il suo contenuto diviene obbligatorio ai fini della Marcatura CE. L'attestazione di conformità, è un sistema che definisce l'insieme delle verifiche e dei controlli da effettuare su un determinato prodotto e le relative responsabilità di attuazione fra il fabbricante e l'organismo notificato. Comprende una serie di verifiche e controlli quali: - Prove iniziali di tipo - Prove periodiche di controllo - Attuazione di un sistema Fpc - Approvazione e sorveglianza Fpc Il certificato di conformità Ce contiene: (nella lingua ufficiale del paese di commercializzazione) - Il nome e l’indirizzo dell’organismo di Certificazione Il nome e l’indirizzo dell’organismo di Certificazione - Il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario Il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario - La descrizione del prodotto (tipo, impiego, ecc) La descrizione del prodotto (tipo, impiego, ecc) - Le disposizioni cui risponde il prodotto Le disposizioni cui risponde il prodotto - Le condizioni particolari di utilizzazione Le condizioni particolari di utilizzazione - Il numero del certificato Il numero del certificato - Le eventuali condizioni di durata e di validità Le eventuali condizioni di durata e di validità - Il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la Il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario
|
www.fita.it/quaform1.html |
|
| Ultimi articoli | ||

Copyright © 1999-2007
Tutti i diritti riservati.