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Fonte:
sito UNI
Per meglio garantire la
competenza e la professionalità degli Organismi di Certificazione e
quindi il valore e la credibilità delle certificazioni da questi
rilasciate alle imprese di costruzione di opere pubbliche, SINCERT ha
predisposto apposite prescrizioni contenute nei seguenti documenti:
- Documento RT-05 “Prescrizioni per la valutazione e la
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità (SGQ) delle imprese
di costruzione e installazione di impianti e servizi” (edizione corrente
Rev. 05 del 13.05.2002);
- Documento RT-08 “Prescrizioni per l’accreditamento degli
Organismi operanti la valutazione degli elementi significativi e correlati
di sistema qualità delle imprese di costruzione e installazione (settore
EA 28) ai fini della dichiarazione prevista dell’Articolo 8 della Legge
Quadro in materia di Lavori Pubblici” (edizione corrente Rev. 01 del
19.12.2000).
Tali documenti pongono obblighi precisi a carico degli Organismi di
Certificazione a tutto vantaggio della completezza ed efficacia delle
valutazioni condotte nei confronti delle imprese e, quindi, della qualità
che le imprese valutate sono effettivamente in grado di erogare nella
realizzazione delle opere.
Il documento RT-05 - relativo alle certificazioni di conformità alle
Norme della serie ISO 9000 - fornisce importanti prescrizioni in ordine
alla formulazione degli scopi di certificazione (per il miglior utilizzo
da parte del “mercato”), alle metodologie operative da adottare nella
valutazione dei sistemi di gestione per la qualità (ricerca di evidenze
oggettive), ai criteri da seguire per la definizione delle tipologie e del
numero di cantieri da sottoporre a verifica, alle modalità di
sorveglianza periodica, e a numerosi altri aspetti. Esso contiene inoltre
raccomandazioni per la corretta ed efficace applicazione della Norma ISO
9001:2000 agli specifici processi del settore costruzioni.
Il documento RT-08 che tratta del rilascio delle dichiarazioni
dell’esistenza di “elementi significativi e correlati di sistema
qualità” – forma questa di attestazione della conformità esclusiva
della legislazione in oggetto – prescrive che la dichiarazione possa
essere rilasciata solo a seguito di un completo esame documentale, visita
alla sede dell’impresa e visita ad almeno un cantiere operativo.
Esso prevede inoltre una sia pur limitata attività di monitoraggio nel
tempo, mediante la prescritta convalida triennale.
Il rispetto di tali requisiti è verificato da SINCERT tramite apposita
attività di sorveglianza che può comprendere anche verifiche
straordinarie, senza preavviso, a seguito di reclami o segnalazioni da
parte del mercato. Gli Organismi accreditati da SINCERT devono attenersi
alle prescrizioni di cui sopra, pena la sospensione o revoca
dell’accreditamento.
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www.fita.it/quaform1.html
Glossario di Qualità della
formazione
www.ispesl.it/formaz/certif/
Sito dell'ISPESL relativo alla
qualità della formazione
www.istruzione.it
Sito del Ministero
dell'Educazione
www.3vit.it
Finanziamenti alle regioni per lo
sviluppo della qualità nelle PMI
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