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I
NAS stanno effettuando in questi giorni moltissimi sopralluoghi per
verificare il rispetto del divieto di fumo presso gli Enti Pubblici. A
seguito del controllo molte sono state le persone sanzionate. Le multe
vanno da un minimo di 25 a un massimo di 250 Euro.
All’interno degli Enti Pubblici coloro che sono preposti a far
rispettare il divieto di fumo sono i dirigenti dei vari settori che
possono individuare delle persone che hanno lo specifico incarico di
procedere alla contestazione formale. La mancanza del controllo da parte
dei dirigenti può comportare una sanzione a loro carico che va da 200 a
2000 Euro.Le nuove sanzioni sono state
introdotte dalla recente legge
finanziaria che definisce anche che la misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni. Coloro che in ogni caso hanno il potere di accertare le
contravvenzioni sono: i carabinieri, gli ispettori delle ASL e i dirigenti
degli uffici interessati della trasgressione; queste figure possono
elevare verbale nei confronti dei dipendenti inadempienti richiedendo il
pagamento della relativa sanzione.
Comunque, ognuno di noi può richiedere di essere tutelato: nelle circolare
del Ministero della Sanità 4/2001 si prevede, infatti, che le
segnalazioni possano essere effettuate da chiunque.
Riportiamo qui di seguito il modulo di segnalazione antifumo.
MODULO
DI SEGNALAZIONE ANTIFUMO
Al
proprietario/gestore/conduttore di…………………
p.c
Al Prefetto di………..…………………………………
p.c
Alla Regione …………………………………………..
Oggetto:
segnalazione violazione circolare "contro il fumo
passivo"
Il
sottoscritto……………………………………………………………………………
Nato
a ……………………………..……… il……………………….………………..
Residente
in ………………………………………………………...………………….
Con
la presente segnala la seguente violazione della circolare ministeriale
11-4-2001:
In
località………………………………………………………………….……………
Presso
il locale aperto al pubblico………………………….…………………………..
oppure
Sul
mezzo di trasporto pubblico………………………………………………………..
In
data……………………………………… alle ore………………………………….
Trovandomi
in quella sede o a bordo del mezzo, ho potuto constatare che non veniva
rispettata la circolare contro il fumo passivo in quanto (barrare la
voce interessata):
Dell'accaduto
ho informato immediatamente il gestore/proprietario/addetto alla
vendita/responsabile del locale o ufficio, il quale tuttavia non è
intervenuto per far rispettare il divieto, richiamando i trasgressori
all'osservanza del divieto.
·Nel
locale non era affisso il cartello con l'indicazione "Vietato
fumare"
·Sono
state vendute sigarette o prodotti da fumo a persona apparentemente di
età inferiore ai 16 anni
·Nel
mezzo di trasporto o nel locale o nell'ufficio si fumava ignorando il
divieto
La
prego pertanto di voler intervenire onde evitare che ciò abbia a
ripetersi. Si tratta di un atto doveroso nei confronti di tutti i
cittadini che hanno scelto di non fumare.
Data………………………
Firma…………………………………………
Doc.
di riconoscimento:…………….………..
Ricordiamo
che tale segnalazione deve essere inviata al gestore dell’esercizio, al
prefetto e alla Regione.
Principali
Norme che riguardano la normativa in materia di fumo in Italia
Legge
11 novembre 1975
La Legge 11 novembre 1975 n. 584 statuisce
il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto
collettivo di persone e nelle metropolitane,
protegge i non fumatori contro gli inconvenienti del fumo che si
producono in alcuni locali quali corsie di ospedali, aule scolastiche,
mezzi adibiti al trasporto pubblico, locali adibiti a pubblica riunione e
in una serie di locali di divertimento.
Direttiva
P.C. M. 14 dicembre 1995 – Pubblica Amministrazione
Questa direttiva riguarda specificatamente il divieto di fumare in
determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi
pubblici; i soggetti a cui si rivolge questo provvedimento sono:
- amministrazioni
dello Stato (ivi compresi gli istituti, le istituzioni educative, le
scuole di ogni ordine e grado), istituzioni universitarie,
- enti
locali , loro consorzi e associazioni,
- enti
pubblici non economici, non nazionali e locali,
- aziende
ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
L'art.
3 indica poi i criteri interpretativi da osservare elencandoli in quattro
punti fondamentali:
a)
il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo,
dalla Pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio
di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi
pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempre che si tratti
(in entrambi i casi) di locali che in ragione di tali funzioni siano
aperti al pubblico;
b) per locale aperto al pubblico si intende quello al quale la generalità
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno
di particolari permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto deve comunque essere applicato nei luoghi indicati nel primo
articolo della legge 11 Novembre 1975 n° 584 a meno che non si tratti di
locali aperti al pubblico nel senso precisato nel precedente punto (di
conseguenza si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado
sono comprese quelle universitarie);
d) permane l'autonomia regolamentare nonché disciplinare delle
amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del
divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre
1975 n° 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi
ordinamenti.
Per
l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti
adempimenti:
a)
nei locali ove si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con
l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa
norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le
infrazioni;
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio
individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di
procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarne e
di riferirne all'autorità competente, come previsto della legge 24
Novembre 1981 n° 689;
c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile delle
strutture, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato,
richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, curando che le
infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a
norma dell'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n° 689;
d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza,
nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero
delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al
Ministro della Sanità che ne riferisce in Parlamento.
D.lgs.
626/94
Gli articoli 1, 3, 4, 31
D.Lgs. n. 626/94 e l' art. 9 D.P.R. n. 303/1956 impongono ai datori di
lavoro, come ha affermato in moto deciso la Corte Costituzionale,
l'obbligo di «attivarsi per verificare che in concreto la salute dei
lavoratori sia adeguatamente tutelata» e quindi anche l'obbligo di
proteggere in via preventiva i non fumatori nei luoghi di lavoro. La Corte
di Cassazione afferma che la prescrizione è «soddisfatta quando,
mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze,
il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad
una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro
salute sia messa a repentaglio» [sentenza n. 399 dell'11 dicembre 1996
(depositata il 20 dicembre 1996) della Corte Costituzionale (Pres.
Granata)].
Segnaletica
antitabacco
La Regione presenterà nei giorni prossimi la
nuova segnaletica antitabacco. Quattro tipi di cartelli saranno inviati
alle sedi dei servizi sanitari e degli uffici pubblici. «Stai già
cominciando a smettere? Continua!», dice il primo cartello. «Resisti»,
è lo slogan di altri due: «Se resisti 2 giorni miglioreranno il tuo
gusto e il tuo olfatto. Se resisti 3 mesi spariranno la tosse, la mancanza
di respiro, e la fatica anche per piccoli sforzi. Se resisti un anno
dimezzi il rischio di infarto e di patologie tumorali. Se resisti 10 anni
rendi il tuo rischio di infarto e di patologie tumorali uguale a chi non
ha mai fumato. Tanti piccoli grandi vantaggi per la tua salute e per
quella dei tuoi famigliari, dei bambini, delle donne in gravidanza e di
quanti non fumano». La campagna anti-fumo della Regione con l´imperativo
categorico «Resisti!» riguarderà non solo i luoghi dove il divieto di
fumare è esplicito, ma anche quei locali dove accendere una sigaretta non
è reato, «ma dove intendiamo comunque informare il pubblico che non
fumare comporta rilevanti benefici».
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