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a cura di Alessandra Di Pietto
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L’agente di polizia municipale e la valutazione del rischio nella gravidanza - 7 marzo 2002 Ultimi articoli


1.     Gli obblighi a carico del datore di lavoro

Il D.Lgs. 645/96 ha introdotto nuove norme di sicurezza per tutelare la lavoratrice in stato di gravidanza, il D.Lgs. 151/01 – testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 – ha specificato e sottolineato tali obblighi.
Compito del datore di lavoro è quello di informare le lavoratrici in stato di gravidanza dell’esistenza di misure preventive per la tutela della loro salute;fondamentale è il ruolo del medico competente che deve individuare le mansioni non pericolose e compatibili con la gravidanza, valutare le condizioni di lavoro pericolose, indicare e proporre l’eventuale cambiamento di mansione, informare i lavoratori e i loro rappresentanti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione.
Nel documento di valutazione dei rischi che ogni azienda ha l'obbligo di effettuare per l'art. 4 del 626, dovranno risultare anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel recente Decreto 645. I principali fattori di rischio che devono essere valutati sono:

agenti fisici: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto o provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (da tenere in considerazione quindi, rispetto al passato, anche macchine utensili, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni allo stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività.
agenti biologici: da considerare gli agenti dei gruppi da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 626/94, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che si rendessero necessarie metterebbero in pericolo la salute della gestante e del nascituro.
agenti chimici: con effetti irreversibili (sostanze etichettate con R40, 45, 46, 47), processi industriali di cui all' allegato VIII del D.Lgs. 626/94, mercurio, medicamenti antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi  con assorbimento cutaneo.

2.     Lo stato di gravidanza e la mansione di agente di polizia municipale

Il lavoro dell’agente di polizia municipale può presentare, in taluni casi, alcuni fattori di rischio che devono essere attentamente valutati in caso di gravidanza, sarà compito del medico competente analizzare caso per caso l’idoneità a svolgere la mansione. Qui di seguito evidenziamo i principali fattori di rischio che possono essere presenti nella mansione di agente di polizia municipale.

Rumore

Il rumore rappresenta uno degli inquinanti più diffusi. Nella mansione dell’agente di polizia municipale è sicuramente un rischio da tenere sotto controllo. Il rumore dovuto al traffico veicolare può raggiungere in talune condizioni livelli molto elevati. Il livello di soglia oltre il quale si prevede un rischio per la lavoratrice gestante è quello di 80 dB(A).

Microclima

L’agente di polizia municipale trascorre parte del tempo in luoghi all’aperto, e soprattutto  nel periodo invernale ci possono essere notevoli disagi. Il freddo facilita la permanenza di inquinanti e di batteri nell’apparato respiratorio favorendo le forme infiammatorie e influenzali. Durante il periodo di gravidanza le donne hanno meno facilità a sopportare gli sbalzi di temperatura ed è più facile che svengano per stress da calore. In questo periodo i meccanismi di regolazione della temperatura corporea possono risultare meno efficaci; questo può indurre una minor resistenza allo sforzo fisico, anche non particolarmente intenso.

Stress

L’impegno richiesto in questa particolare mansione associato all’inquinamento, al traffico caotico e al rumore possono essere causa di stress e affaticamento. Inoltre non è da sottovalutare il contatto con il pubblico che in alcuni casi può essere difficile da gestire. In queste situazioni possono comparire insoddisfazione, stato d’ansia e di paura associati a disturbi del sonno.

Posture incongrue

Il mantenimento della posizione eretta può comportare un peggioramento delle condizioni circolatorie degli arti inferiori con comparsa di varici e determinare frequenti mal di schiena.

3.     In sintesi: cosa deve fare il datore di lavoro in caso in cui una lavoratrice sia in stato di gravidanza

La lavoratrice comunica  lo stato di gravidanza al datore di lavoro che, nel suo processo generale di valutazione dei rischi,  ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la salute riproduttiva.
Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta al Servizio di Ispezione del Lavoro, mentre, se non è possibile lo spostamento, lo comunica al Servizio Ispezione del Lavoro unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell’ interessata.
Qualora la lavoratrice si presenti direttamente al Servizio di Ispezione del Lavoro, si procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio. Tutto questo con la collaborazione del medico competente, quando ne sia prevista la presenza in Azienda.

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La tutela dei non fumatori: normativa di riferimento (24.01.02)
Articolo, documenti e leggi utili
Legge n. 584 del 11 novembre 1975
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995
Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici.

Circolare 28 marzo 2001
Ministero della Sanità - Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo

Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - Legge finanziaria 2002 - art. 52 comma 20 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - Modifica all'art. 7 della Legge n. 584 del 11 novembre 1975: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico".

 


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