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Sicurezza e Qualità nella Pubblica Amministrazione | Ultimi articoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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cura di Alessandra Di Pietto a.dipietto@frareg.com |
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Scuole ed Enti Locali: obblighi e competenze - 4 settembre 2001 | Links utili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il D.M. 28 settembre 1998 n. 382 ha definito le linee guida per l'attuazione delle disposizioni per la sicurezza sul lavoro negli Istituti scolastici. La circolare del 29 aprile 1999, n. 119, ha poi chiarito in maniera più precisa le modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro negli Istituti scolastici definendo con estrema chiarezza le competenze. Il datore di lavoro, cioè colui che è il responsabile per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza viene individuato per gli Istituti Scolastici nella figura Dirigente Scolastico mentre per le accademie e i Conservatori nella figura dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione. I principali obblighi a suo carico, che discendono dal D.lgs. 626/94 sono: 1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento; 2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi ed individuali, custodendolo agli atti; 3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E; 6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso ("figure sensibili"), nonché la figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine, ecc.); 7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo 2, comma A, del D.Lgs. n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva; 8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento. 9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati - personale ed alunni - in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità; 10) consultare il RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ovvero, in sua assenza, la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) d'istituto. La normativa sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione tra Ente Locale e Istituti Scolastici fondamentale per promuovere una cultura della sicurezza e per attuare un miglioramento delle condizioni di lavoro. Spesso per quanto attiene la competenza specifica inerente un obbligo normativo in materia di sicurezza si crea un contrasto tra Ente Locale e Istituto Scolastico. In proposito è importante sottolineare che tutte quelle che sono attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, sono a carico dell'Ente tenuto, ai sensi dell'art. 3 delle legge 11 gennaio 1996 n. 23, alla loro fornitura e manutenzione. In questo caso gli obblighi previsti dal D.lgs. 626/94, in merito ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento all'Ente locale rispettivamente competente e cioè, al comune, per le scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado e alla Provincia , per l'intera fascia Secondaria Superiore ed artistica nonché per le istituzioni Educative. Rimangono, comunque, a carico dei Dirigenti, tutti quelli che sono gli obblighi di natura organizzativa e gestionale come la formazione dei lavoratori , l'organizzazione dei piani di emergenza, la gestione del sistema di sicurezza. Per una facile lettura e comprensione delle diverse competenze, riportiamo uno schema che indica la tipologia di documentazione e se sia di pertinenza della scuola o dell'Ente. Elenco
documentazione e certificazioni tecniche
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| Articolo, documenti e leggi utili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sospensione degli effetti del decreto ministeriale 14 marzo 2001, recante criteri per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici. Ministero della Pubblica Istruzione - Igiene e sicurezza nelle scuole: monitoraggio. Ministero della Pubblica Istruzione - Igiene e sicurezza nelle scuole: monitoraggio. Ministero della Pubblica Istruzione - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Ministero dell'Interno - Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Sicurezza sociale nelle pubbliche forniture e negli appalti pubblici e privati di servizi Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto Circolare n. 223 del 3 ottobre 2000 del Ministero della Pubblica Istruzione sulle attività di competenza dei capi d'istituto in riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni Ministero della Pubblica Istruzione - Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - Sicurezza nelle scuole Ministero della Pubblica Istruzione - Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n° 242, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Articolo sull'applicazione del D.M. 10/03/1998 nelle scuole Verifica dei documenti ai fini della redazione del documento di valutazione dei rischi per gli Istituti scolastici Supporto formativo in formato PowerPoint sulle modalità di applicazione del D.M. 10/03/1998 nelle scuole Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - Accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza". |
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