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Comuni,
Province e Regioni non possono fissare limiti superiori rispetto a
quelli definiti dalla normativa statale per le emissioni
elettromagnetiche delle stazioni radio per la telefonia cellulare, né
stabilire le distanze minime di queste ultime dalle abitazioni. Secondo
il TAR alle Regioni e alle Province sono attribuite funzioni di
vigilanza sull'osservanza dei limiti previsti dalla normativa statale
mentre ai Comuni sono demandati compiti più esecutivi.
Il caso sottoposto alla decisione del TAR Lazio presenta interessanti
collegamenti con la normativa relativa alle emissioni elettromagnetiche.
La vicenda processuale vede protagoniste una concessionaria per
l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione per
l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il
sistema Gsm, e l'Amministrazione comunale di Viterbo a cui la prima ha
presentato richiesta di rilascio di concessione edilizia per
l'installazione di cinque stazioni radio per telefonia cellulare.
La resistente Amministrazione comunale, in luogo di pronunciarsi in
merito alle suddette richieste, adottava l'avversato atto regolamentare
di cui la concessionaria, parte ricorrente, ha assunto l'illegittimità
sostenendo l'assoluta incompetenza dell'autorità comunale ai fini della
regolamentazione della materia, che rientrerebbe nelle esclusive
attribuzioni statali.
Il TAR del Lazio ha riconosciuto fondata la censura della ricorrente
alla luce di tutta la normativa in materia di installazioni e
mantenimento di impianti radio base per telefonia cellulare, in
particolare sotto i profili della tutela ambientale e della salute
pubblica.
Il Tar Lazio, quindi, nell'esaminare la presente vicenda contenziosa, ha
evidenziato due principi di carattere generale:l'esclusiva attribuzione
allo Stato delle funzioni di fissazione dei criteri e dei limiti
rilevanti al fine della protezione della popolazione dalle potenzialità
nocive insite nell'esposizione ai campi elettromagnetici, e il
conferimento alle Regioni ed ai Comuni di compiti aventi rilievo
attuativo, esecutivo, di controllo e di vigilanza.
Sicuramente l'apprezzabile intento dell'amministrazione comunale di
Viterbo era quello di pervenire ad una migliore tutela della salute dei
cittadini residenti sul suo territorio, ma il TAR non può non
evidenziare il fatto che riconoscere un generalizzato potere derogatorio
ai singoli comuni porterebbe a un "decentramento decisionale"
introducendo una differenziata tutela della salute dei cittadini in
ragione dell'insediamento di essi su un territorio comunale invece che
su un altro. Inoltre, potrebbero verificarsi fenomeni di concentrazione
degli insediamenti degli impianti in territori in cui l'autorità
comunale ha posto limiti meno rigidi, con conseguente incremento
dell'esposizione della popolazione ivi residente ad una accresciuta
irradiazione elettromagnetica.
Il
TAR del Lazio, anche alla luce di una conforme giurisprudenza, ha
ritenuto illegittimo l'atto emanato dall'amministrazione comunale di
Viterbo, per aver quest'ultima esercitato attribuzioni che il quadro
normativo, vigente al momento dell'adozione dell'atto, riservata ad
organi statali e regionali, residuando ai Comuni l'esercizio di compiti
di vigilanza e di attuazione.
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RF
Safety Program Office of Engineering and Technology
EMF
RAPID - Electric and Magnetic Fields Research and Public Information
Dissemination Program
Società
Scientifica di bioelettromagnetismo
IROE-CNR
Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche
Consorzio
Elettra 2000
Osservatorio
Astrofisico di Arcetri
Ministero
delle Comunicazioni
Sito
ufficiale WWF Italia
www.elettrosmog.com
International
EMF Project
International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
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Elettrosmog Verdi Toscani
Medical
College of Wisconsin: Electromagnetic Fields and Human Health
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dell'Ambiente
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Rassegna
giurisprudenziale sull'inquinamento elettromagnetico
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italiano: mappa dei siti non a norma
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