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Comunicato
stampa del Garante per la Protezione dei dati personali del 22 luglio 2005
No a sacchetti trasparenti nel "porta a porta" e a controlli
indiscriminati. Sì a codice a barre e microchip
Viola la privacy l'obbligo previsto da alcuni comuni di far utilizzare ai
cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive
nominative per la raccolta "porta a porta". Lecito, invece,
contrassegnare il sacchetto con un codice a barre, un microchip o con
etichette intelligenti (Rfid). No ai controlli indiscriminati, ma
ispezione dei sacchetti solo nei casi in cui il cittadino, che non ha
rispettato la normativa sulla raccolta differenziata, non sia
identificabile in nessun altro modo.
Con un provvedimento a carattere generale, di cui è stato relatore
Giuseppe Fortunato, il Garante per la protezione dei dati personali ha
dato risposta a vari quesiti di enti locali e a numerosi reclami e
segnalazioni di cittadini che lamentavano una possibile violazione della
riservatezza, derivante soprattutto dalle modalità di raccolta dei
rifiuti e dai controlli amministrativi, riguardo ai dati personali
rilevabili attraverso i sacchetti stessi o dall'ispezione del loro
contenuto. Nei rifiuti finiscono, infatti, molti effetti personali
(corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati, estratti conto
bancari), a volte relativi anche alla sfera della salute (farmaci,
prescrizioni mediche, ecc.) o a convinzioni politiche, religiose,
sindacali. Queste informazioni, se trattate in modo non proporzionato o in
caso di abusi, possono comportare seri inconvenienti alle persone.
Il Garante ha rilevato che la raccolta differenziata, prevista da
specifiche norme, risponde ad un importante interesse pubblico. Ma non ha
ritenuto proporzionato l'obbligo imposto da alcuni enti locali ad
utilizzare sacchetti trasparenti per la raccolta "porta a
porta", perché chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o
nell'area antistante l'abitazione può visionare agevolmente il contenuto.
Sproporzionata anche la misura che obbliga ad applicare al sacchetto
targhette adesive in cui sia riportato a vista nominativo ed indirizzo
della persona cui si riferiscono i rifiuti, in particolare se lasciati in
strada.
Invasiva è stata ritenuta anche la pratica di ispezioni generalizzate dei
sacchetti. Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni
selettive solo nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti
siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta
differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo.
Sì, invece, a codici a barre, microchip o Rfid che consentono di
delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia
accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In
questo modo gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto del
sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell'identità
della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codice a
barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.
Per quanto riguarda infine le cosiddette "ecopiazzole", il
Garante ritiene lecito che i gestori di queste aree in cui i cittadini
portano i materiali per la raccolta differenziata, registrino
temporaneamente nominativi ed indirizzo di chi conferisce i rifiuti,
previa esibizione di un documento di identità, anche per accertare la
residenza dei cittadini ed evitare che uno stesso soggetto conferisca i
rifiuti in più comuni aggirando i limiti quantitativi ammessi senza
oneri.
"Le lettere d'amore, le bollette, gli estratti conto, le confezioni
medicinali che decidiamo di buttare nei nostri rifiuti non devono finire
nelle mani di chiunque o essere esposti a sguardi indiscreti - afferma
Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - perché sono tutte
informazioni che fanno parte di noi, della nostra identità. Da esse si può
capire molto dei nostri gusti, delle nostre preferenze, dei nostri stili
di vita, del nostro stato di salute. Quindi, sì ai controlli per
sanzionare chi non rispetta la raccolta differenziata, no a indebite
invasioni nella nostra privacy."
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Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
Lavoro:
accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
Malattie
professionali: lecite le segnalazioni dei medici all’Inail (02.12.03)
Il
nuovo Codice della Privacy (10.02.04)
Videosorveglianza
e protezione dati personali (15.03.04)
Obblighi
di sicurezza e documento programmatico: slitta al 30 giugno la redazione del
dps (24.03.04)
Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante (23.04.2004)
Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (20.05.2004)
Adempimenti
semplificati per gli avvocati (16.06.04)
Rinnovate
le autorizzazioni generali (02.09.04)
La
normativa in materia di privacy e il D.lgs. 626/94 (04.10.04)
Lavoro.
Il fascicolo del dipendente è riservato, solo copie autorizzate (27.10.04)
Dati
sanitari in busta chiusa (15.11.04)
Che
cosa è un "dato personale" (09.12.04)
Nuove
tecnologie: il Garante avvia la consultazione via web (12.01.05)
Videofonini.
Le regole per rispettare gli altri (07.02.2005)
Controlli
sulle telecamere
(28.02.05)
Accesso
alle banche dati e diritti dei cittadini (23.03.05)
Videosorveglianza:
nuovi interventi del Garante (13.04.05)
Questionari
a scuola e garanzie per alunni e genitori (05.05.05)
Accesso
ai dati personali e diritti degli interessati (26.05.05)
Giornalismo:
Codice della privacy e segreto professionale (20.06.05)
Il
Garante potenzia l'attività ispettiva e vara il piano per i prossimi mesi
(11.07.05)
No
all'uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei lavoratori
(02.08.05)
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