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L'uso di Internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco - 31 gennaio 2003 Links utili

(Newsletter 13 gennaio - 19 gennaio 2003 – Fonte:www.garanteprivacy.it)

L’Autorità federale tedesca per la protezione dei dati personali ha messo a punto un documento che offre, in relazione al particolare contesto tedesco, una serie di linee-guida per i datori di lavoro nel settore pubblico rispetto all’uso di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti. Al documento è allegato il testo di un accordo-modello che i datori di lavoro di quel paese potrebbero utilizzare per regolamentare contrattualmente tale uso e garantire un’adeguata informazione dei dipendenti (disponibile all’indirizzo http://www.bfd.bund.de/...).

Punto di partenza delle linee-guida, applicabili anche al settore privato, è il riconoscimento di un determinato interesse legittimo del datore di lavoro a verificare che l’eventuale divieto di utilizzazione privata degli strumenti informatici (quali Internet e posta elettronica) sia effettivamente rispettato, oppure che tale utilizzazione, ove consentita, avvenga nei limiti previsti e/o concordati. La specifica normativa tedesca in materia di telecomunicazioni e protezione dei dati è piuttosto dettagliata e complessa, per cui il Garante federale ha ritenuto di fornire indicazioni e chiarimenti sul corretto modo di operare.

Se al dipendente è permesso di accedere ad Internet ed alla posta elettronica solo per motivi di servizio, il datore di lavoro non rappresenta, ad avviso di quell’Autorità, un "provider" di servizi di telecomunicazione (ai sensi della normativa in materia); pertanto, il trattamento di dati personali del dipendente (attraverso la loro registrazione nei log files, ossia i file di connessione) può avvenire solo nel rispetto della legge federale di protezione dati. Ciò comporta un bilanciamento degli interessi fra le parti in causa, tenendo conto dell’effettiva necessità e della proporzionalità dei trattamenti di dati previsti. Bisogna anche avere riguardo al diritto all’autodeterminazione informativa, che rappresenta uno dei principi-cardine non solo in Germania, ma a livello europeo.

E’ chiaro, dunque, anche in quel Paese che una sorveglianza a tappeto dei dipendenti non è ammissibile alla luce delle norme di protezione dati; piuttosto, sarebbero possibili controlli regolari a campione dei log files, che non possono assolutamente essere utilizzati per fini diversi (ad esempio, per valutare le prestazioni o il rendimento dei dipendenti).

Se, viceversa, al dipendente è consentito l’utilizzo privato di Internet e posta elettronica, si applicherebbero le norme tedesche in materia di telecomunicazioni in quanto, a giudizio dell’Autorità, il datore di lavoro funge in questo caso da fornitore di servizi di telecomunicazione. In base a tali norme, il trattamento dei dati di connessione e di utilizzazione, come pure dei dati di natura contabile, è consentito esclusivamente se risulta necessario per la prestazione e la (eventuale) fatturazione dei servizi. Inoltre, si sottolinea chiaramente che, nei confronti del dipendente, il datore di lavoro è tenuto al rispetto del segreto delle (tele)comunicazioni: valgono le stesse regole applicabili per le telefonate private. Poiché, tuttavia, non si può pensare di separare tecnicamente i dati di connessione riferiti all’uso per scopi di servizio da quelli relativi all’uso privato, né rappresenta una soluzione la previsione di due user account distinti - che richiede, fra l’altro, un impegno aggiuntivo da parte dell’amministratore di sistema - , la direttiva elaborata dall’Autorità tedesca prevede che, in questo caso, i dati personali generati dall’utilizzo privato degli strumenti informatici messi a disposizione del dipendente dovrebbero essere inclusi fra quelli sottoposti al controllo previsto per l’uso a scopi di servizio (controlli periodici, a campione, a intervalli temporali ravvicinati). Le relative modalità di gestione devono essere dettagliate in modo chiaro attraverso un accordo con il personale (del quale il documento fornisce, appunto, un modello), che dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti.

Vale la pena sottolineare che, a giudizio dell’Autorità tedesca, tale accordo farebbe venire meno la necessità di un consenso individuale del dipendente al trattamento dei dati personali generati dall’uso di Internet o e-mail per scopi privati: il fatto stesso che il dipendente acceda ad Internet per scopi privati, essendo a conoscenza delle regole stabilite dall’accordo, costituisce una forma di accettazione "per comportamento concludente". Ovviamente, ciò presupporrebbe un’adeguata e dettagliata informativa da parte del datore di lavoro sulle condizioni di utilizzo e sui controlli previsti.

Fra le indicazioni concretamente riferite a singoli aspetti, contenute anche nel "modello di accordo" sopra ricordato, citiamo in particolare le seguenti:
E-mail: a) le e-mail in arrivo ed in partenza dalle postazioni dei dipendenti per scopi di servizio potrebbero essere visionate dal datore di lavoro integralmente, esattamente come ogni altra forma di corrispondenza relativa all’attività di lavoro; b) per motivi di sicurezza, si potrebbe prevedere l’eliminazione dai messaggi di posta elettronica di allegati che presentino estensioni pericolose o sospette di tipo eseguibile (.exe, .bat, .com); c) le e-mail private sono da considerare alla stregua di corrispondenza ordinaria. Il datore di lavoro potrebbe prevedere indirizzi di e-mail distinti ai fini dell’invio e della ricezione di messaggi privati da parte del dipendente, oppure indicare ai dipendenti l’opportunità di rivolgersi a servizi di web mail gratuiti.
Internet: a) i dati di connessione dovrebbero comprendere data e ora della connessione, indirizzo IP di mittente e destinatario e volume complessivo dei dati trasmessi; b) i dati di connessione dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per la ricerca di eventuali errori, per garantire la sicurezza del sistema, per analisi di tipo statistico e per verificare eventuali abusi; c) potrebbero essere condotti controlli a campione, anche giornalieri, sui siti web visitati, purché essi non si riferiscano ai singoli utenti; d) l’accesso ai dati di connessione dovrebbe essere limitato agli amministratori di sistema, i quali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione dati; e) dovrebbe essere prevista la cancellazione automatica dei dati di connessione dopo una settimana.

www.garanteprivacy.it 
Sito uff. del Garante privacy italiano
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Sito dell'Associazione Nazionale Garanzia Privacy
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Rivista giuridica on-line
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www.dataprotection.gov.uk
Sito uff. del Garante privacy Inglese
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Sito uff. del Garante privacy tedesco
www.bka.gv.at/datenschutz/
Sito uff. del Garante privacy Austriaco

Articoli, documenti e leggi
Decreto Legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001   
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.
Legge n. 127 del 24 marzo 2001
Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Legge n. 325 del 3 Novembre 2000

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675
Decreto n. 380 del 27 ottobre 2000
Ministero della Sanità - Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati
Provvedimento n. 1/P/2000 del 13 gennaio 2000
Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali e' autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
Decreto Legislativo n. 282 del 30 luglio 1999
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario
Decreto Legislativo n. 281 del 30 luglio 1999
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica
Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Decreto Legislativo n. 135 del 11 maggio 1999
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
Decreto Legislativo n. 51 del 26 febbraio 1999
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Decreto Legislativo n. 389 del 6 novembre 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici 
Decreto Legislativo n. 135 del 8 maggio 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici
Decreto Legislativo n. 255 del 28 luglio 1997
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
Decreto Legislativo n. 123 del 9 maggio 1997
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge n. 676 del 31 dicembre 1996
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