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il codice è stato recepito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 pubblicato
sulla G.U. n. 174 del 29.07.2003
Dalla Newsletter del Garante
per la protezione dei dati personali N.
176 del 23 giugno - 6 luglio 2003
Approvato
il “Codice” della privacy: Maggiori garanzie per i
cittadini. Semplificazioni per esercitare i diritti e adempiere agli
obblighi
E’ ispirato all’ introduzione di nuove garanzie per i cittadini,
alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione,
il testo unico in materia di protezione dei dati personali,
definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 27 giugno scorso e
denominato “Codice” della privacy. Il provvedimento, sulla base dell’esperienza
di 6 anni, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri
decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono
succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo
conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58
sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
Il Codice è diviso in tre parti: la prima dedicata alle disposizioni
generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le
regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; la
seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori: questa sezione,
oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica,
notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori),
completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli
organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza
affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il
consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le
disposizioni relative all’Ufficio del Garante.
Il Codice, che rappresenta il primo tentativo al mondo di
conformare le innumerevoli disposizioni relative anche in via
indiretta alla privacy, entrerà i vigore quasi integralmente il 1 gennaio
2004.
Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo, che in molte
parti recepisce e codifica le numerose pronunce emanate e i pareri forniti
in questi anni dal Garante.
Notificazione. Una delle principali semplificazioni riguarda l’adempimento
della notificazione al Garante, ovvero dell’atto con cui l’impresa, il
professionista o la pubblica amministrazione segnala all’Autorità i
trattamenti di dati che si intendono effettuare. Mentre con l’originale
impianto della legge 675/1996, e le successive modificazioni, dovevano
notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel testo unico
si rovescia l’impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la
notifica va effettuata. La notifica dovrà essere effettuata solo in
particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con
determinate modalità d’uso, ma anche per trattamenti particolarmente a
rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della
profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione
del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di
informazioni commerciali e relative alla solvibilità. Non solo
diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, ma vengono snellite
anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le
indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale.
Consenso. Il codice della privacy sviluppa il principio del
bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a
carico delle aziende. L’area del consenso viene sostanzialmente
confermata per ipotesi già esistenti (artt. 11, 12 e 20 della legge
675/1996), con la previsione di alcune altre ipotesi di esonero con
riferimento a settori specifici (tra le altre, quelle di utilizzo per
perseguire un legittimo interesse del titolare con particolare riferimento
all’attività dei gruppi bancari e per i trattamenti effettuati da
associazioni no profit con riferimento a soci e aderenti).
Informativa. Rimane fermo l’adempimento dell’informativa
agli interessati preventiva al trattamento dei dati. Il Garante può,
comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center).
Sanità. In ambito sanitario si semplifica l’informativa
da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al
trattamento dei dati con un’unica dichiarazione resa al medico di
famiglia o all’organismo sanitario (il consenso vale anche per la
pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e
unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e
territoriali). Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure
per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente
appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze e cautele
nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui malati ricoverati,
estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari
non tenuti al segreto professionali. Viene introdotta la possibilità di
non rendere immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di
ricette. Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita
autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.
Lavoro. Viene confermata l’elaborazione di un codice di
deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l’informativa
ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione
del personale) e della ricezione dei curricula. Il Codice affronta anche
la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto
sancito dall’ articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge
300/1970).Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Tlc. Il codice si inserisce nella linea di tendenza
europea e stabilisce un nuovo e più ridotto termine massimo per la
conservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di accertamento
e repressione reati, prescrivendo un termine di trenta mesi rispetto a
quello attuale di 5 anni, secondo modalità che dovranno essere stabilite
con decreto ministeriale. Ridotto periodo di conservazione, anonimato e
necessità del consenso per il trattamento dei dati sulla localizzazione
dei cellulari.
Trattamento in ambito giudiziario. Vengono meglio
garantite le parti nei processi. Il Codice prevede infatti che l’interessato
possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione
con la quale si avvisa che, nel caso di pubblicazione del verdetto su
riviste giuridiche o su supporti elettronici o in caso di diffusione
mediante reti telematiche, devono essere omessi i dati dell’interessato.
Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori nel
processo, non solo in quello penale, ma anche nei settori civili e
amministrativi.
Pubblica amministrazione. Il Codice innova anche,
accogliendo indicazioni del Garante, nella materia della
notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone
la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona
diversa dal destinatario. Viene sancita espressamente la necessità per
gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati
sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.
Liste elettorali. Le liste elettorali non possono essere
più usate per promozione commerciale: solo per scopi collegati alla
disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica,
scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.
Internet, videosorveglianza, direct marketing. Per
settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici
deontologici.
Prorogate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e
giudiziari
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – in vista
dell’entrata in vigore del “Codice” sulla protezione dei dati
personali contenente le disposizioni legislative e regolamentari in
materia - ha disposto la proroga al 30 giugno 2004 dell’efficacia delle
sei autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e di
quella per il trattamento dei dati giudiziari, rilasciate il 31 gennaio
2002. |
Il
documento programmatico sulla sicurezza (24.09.01)
Figure
e compiti (1/2) (12.10.01)
Figure
e compiti (2/2) (06.11.01)
Come
si sceglie una password
(04.12.01)
Cos'è
un virus informatico ? (14.01.02)
Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
|
Decreto
Legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001
Disposizioni
correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei
dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.
Legge
n. 127 del 24 marzo 2001
Differimento del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre
1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Legge n.
325 del 3 Novembre 2000
Disposizioni
inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei
dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n.
675
Decreto
n. 380 del 27 ottobre 2000
Ministero della Sanità - Regolamento recante norme concernenti
l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli
istituti di ricovero pubblici e privati
Provvedimento
n. 1/P/2000 del 13 gennaio 2000
Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione di attività
che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali e'
autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici.
Decreto
Legislativo n. 282 del 30 luglio 1999
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito
sanitario
Decreto
Legislativo n. 281 del 30 luglio 1999
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità
storiche, statistiche e di ricerca scientifica
Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Decreto
Legislativo n. 135 del 11 maggio 1999
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
Decreto
Legislativo n. 51 del 26 febbraio 1999
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n.
675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali
Decreto
Legislativo n. 389 del 6 novembre 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici
Decreto
Legislativo n. 135 del 8 maggio 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici
Decreto
Legislativo n. 255 del 28 luglio 1997
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675
in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n.
676.
Decreto
Legislativo n. 123 del 9 maggio 1997
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
Legge n. 676 del 31
dicembre 1996
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
Legge n. 675 del 31
dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
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