Privacy e Sicurezza dati Ultimi articoli
www.garanteprivacy.it 
Sito uff. del Garante privacy italiano
www.angap.it
Sito dell'Associazione Nazionale Garanzia Privacy
www.cnil.fr
Sito uff. del Garante privacy Francese
www.dataprotection.gov.uk
Sito uff. del Garante privacy Inglese
Approvato il "Codice" della Privacy (*)  - 30 luglio 2003 Links utili

(*): il codice è stato recepito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29.07.2003

Dalla Newsletter del
Garante per la protezione dei dati personali  N. 176 del 23 giugno - 6 luglio 2003

Approvato il  “Codice” della privacy: Maggiori garanzie per i cittadini. Semplificazioni per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi

E’ ispirato all’ introduzione di nuove garanzie per i cittadini,  alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione,  il testo unico in materia di protezione dei dati personali, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 27 giugno scorso e denominato “Codice” della privacy. Il provvedimento, sulla base dell’esperienza di 6 anni, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Il Codice è diviso in tre parti: la prima dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori: questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori),  completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.
Il  Codice, che  rappresenta il primo tentativo al mondo di conformare le innumerevoli disposizioni relative anche in via  indiretta alla privacy, entrerà i vigore quasi integralmente il 1 gennaio 2004.
Ecco, in sintesi,  alcuni dei punti rilevanti del testo, che in molte parti recepisce e codifica le numerose pronunce emanate e i pareri forniti in questi anni dal Garante.

Notificazione.
Una delle principali semplificazioni riguarda l’adempimento della notificazione al Garante, ovvero dell’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all’Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare. Mentre con l’originale impianto della legge 675/1996, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel testo unico si rovescia l’impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va effettuata. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d’uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità. Non solo diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, ma vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale.

Consenso.
Il codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. L’area del consenso viene sostanzialmente confermata per  ipotesi già esistenti (artt. 11, 12 e 20 della legge 675/1996), con la previsione di alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici (tra le altre, quelle di utilizzo per perseguire un legittimo interesse del titolare con particolare riferimento all’attività  dei gruppi bancari e per i trattamenti effettuati da associazioni no profit con riferimento a soci e aderenti).

Informativa. Rimane fermo l’adempimento dell’informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati. Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center).

Sanità. In ambito sanitario si semplifica l’informativa da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario (il consenso vale anche  per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali). Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali. Viene introdotta la possibilità di non rendere immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette. Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.

Lavoro. Viene confermata l’elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l’informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei curricula. Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall’ articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Tlc. Il codice si inserisce nella linea di  tendenza europea e stabilisce un nuovo e più ridotto termine massimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di accertamento e repressione reati, prescrivendo un termine di trenta mesi rispetto a quello attuale di 5 anni, secondo modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale. Ridotto periodo di conservazione, anonimato e necessità del consenso per il trattamento dei dati sulla localizzazione dei cellulari.

Trattamento in ambito giudiziario. Vengono meglio garantite le parti nei processi. Il Codice prevede infatti che l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, nel caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o in caso di diffusione mediante reti telematiche, devono essere omessi i dati dell’interessato. Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori nel processo, non solo in quello penale, ma anche nei settori civili e amministrativi.

Pubblica amministrazione.  Il Codice innova anche, accogliendo indicazioni del Garante,  nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.

Liste elettorali. Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale: solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.

Internet, videosorveglianza, direct marketing. Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici deontologici.

Prorogate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari


L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – in vista dell’entrata in vigore del “Codice” sulla protezione dei dati personali contenente le disposizioni  legislative e regolamentari in materia - ha disposto la proroga al 30 giugno 2004 dell’efficacia delle sei autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e di quella per il trattamento dei dati giudiziari, rilasciate il 31 gennaio 2002.

Il documento programmatico sulla sicurezza (24.09.01)
Figure e compiti (1/2) (12.10.01)
Figure e compiti (2/2) (06.11.01)
Come si sceglie una password (04.12.01)
Cos'è un virus informatico ? (14.01.02)
Anticipazione della legge quadro sulla privacy (04.02.02)
Certificazione BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco (31.01.03)
Il viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)

Articoli, documenti e leggi
Decreto Legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001   
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.
Legge n. 127 del 24 marzo 2001
Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Legge n. 325 del 3 Novembre 2000

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675
Decreto n. 380 del 27 ottobre 2000
Ministero della Sanità - Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati
Provvedimento n. 1/P/2000 del 13 gennaio 2000
Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali e' autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
Decreto Legislativo n. 282 del 30 luglio 1999
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario
Decreto Legislativo n. 281 del 30 luglio 1999
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica
Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Decreto Legislativo n. 135 del 11 maggio 1999
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
Decreto Legislativo n. 51 del 26 febbraio 1999
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Decreto Legislativo n. 389 del 6 novembre 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici 
Decreto Legislativo n. 135 del 8 maggio 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici
Decreto Legislativo n. 255 del 28 luglio 1997
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
Decreto Legislativo n. 123 del 9 maggio 1997
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge n. 676 del 31 dicembre 1996
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
 

FRAREG - FRAFOR

Copyright © 1999-2002
Tutti i diritti riservati.