| Come
mettersi in regola con le norme sulla protezione dei dati in maniera
semplice ed efficace
Quali sono le figure che in una impresa
hanno la responsabilità sul corretto trattamento dei dati personali? Che
cos'è la notifica al Garante e quando è necessario farla? Quando si deve
richiedere il consenso di dipendenti e clienti? Quali misure vanno adottate
per mettere in sicurezza i dati, soprattutto quelli sensibili?
A queste e ad altre domande intende
rispondere la "Guida pratica" messa a punto dal Garante
per la protezione dei dati personali (pubblicata nella G.U. 21
giugno 2007, n. 142 e consultabile sul sito del Garante www.garanteprivacy.it)
per facilitare le piccole e medie imprese nell'assolvimento degli obblighi
che la normativa sulla privacy impone a chi raccoglie, utilizza, conserva
dati personali.
La "Guida pratica e misure di
semplificazione per le piccole e medie imprese", pensata come uno
strumento agile a domande e risposte, affronta tutti i problemi ai quali un
imprenditore si trova a dover far fronte quotidianamente e fornisce
indicazioni sintetiche e soluzioni semplificate per un corretto trattamento
dei dati personali. É inoltre integrata da un utile questionario
per un'immediata verifica, da parte degli imprenditori, delle eventuali
criticità.
Tra le questioni affrontate dalla Guida,
come e quando informare clienti e dipendenti sull'uso dei loro dati
personali, come soddisfare le richieste di accesso ai loro dati da parte
degli interessati, ma anche aspetti legati alla globalizzazione dei mercati
e alla sempre maggiore necessità di trasferire dati personali all'estero.
"Il Garante, con questa Guida, risponde
alle esigenze di piccoli e medi imprenditori -dice Giuseppe Fortunato,
relatore del provvedimento- innanzitutto per semplificare e facilitare la
loro vita, fornendo indicazioni utili per mettersi in regola senza ansia e
burocrazia. Su questa linea il Garante intende anche proseguire, con spirito
di piena collaborazione, un proficuo dialogo con gli operatori economici. A
tal fine è anche in preparazione un vademecum".
Guida pratica e
misure di semplificazione per le piccole e medie imprese - 24 maggio 2007
(G.U. 21 giugno 2007 n. 142)
Registro
delle deliberazioni
Del. n. 21 del 24 maggio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del
prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) con particolare
riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);
ESAMINATE le istanze provenienti da
associazioni di categoria, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese, ivi compresi gli artigiani, in materia di adempimenti derivanti
dalla disciplina di protezione dei dati personali;
RITENUTA l'opportunità di indicare, a tal
proposito, linee di comportamento conformi al Codice e misure di
semplificazione da questo previste in grado di fornire orientamenti utili
per gli operatori economici nel rispetto dei diritti degli interessati;
RILEVATA l'esigenza che tale quadro sia
riassunto in una guida pratica, suscettibile di aggiornamento periodico e di
cui verrà curata la più ampia pubblicità anche attraverso il sito
Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);
VISTE le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
DELIBERA
1. ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, di adottare il documento "Guida
pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese",
allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1 );
2. ai sensi
dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere copia del presente
provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e
decreti, unitamente alle menzionata "Guida pratica", per
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 maggio 2007
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Fortunato
IL
SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Guida
pratica e misure di semplificazione
per le piccole e medie imprese
vers. PDF
Sommario
1. I soggetti che effettuano il
trattamento
2. La notificazione del trattamento
3. L'informativa
4. Il consenso dell'interessato
5. La sicurezza dei dati
6. Il trasferimento dei dati in paesi terzi
7. I doveri del titolare del trattamento in caso di esercizio dei diritti
degli interessati ai sensi dell'art. 7 del codice
8. Check list
Con la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) l'ordinamento italiano si
è dotato di un quadro organico per attuare obblighi internazionali nascenti
dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale
(Strasburgo, 28 gennaio 1981) e per recepire direttive comunitarie (95/46/Ce
e 2002/58/Ce).
Specie nello svolgimento delle ordinarie
attività d'impresa, e in particolare per le realtà produttive di piccole
dimensioni, alcuni adempimenti contenuti nella disciplina di protezione dei
dati personali vengono reputati talvolta onerosi. Una giusta protezione dei
dati personali e della riservatezza può in verità rappresentare una
risorsa per l'impresa, rendendone più efficiente l'attività in modo da
incrementare la fiducia di consumatori e utenti.
Questa guida intende fornire a chi opera
nella realtà delle medie e piccole imprese uno strumento utile per curare
gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente, indicando le soluzioni
semplificate a disposizione.
La guida, integrata da una check
list e pubblicata sul sito web dell'Autorità, potrà subire
aggiornamenti nel tempo. (1)
1. I soggetti che effettuano il
trattamento
|
Nello svolgimento dell'attività di
impresa è normale che vengano trattati dati personali, vale a dire
informazioni riferibili a soggetti identificati o identificabili (ad
esempio, dipendenti (2), clienti e fornitori). I
dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto a finalità
legittime, esatti e aggiornati (art. 11 del Codice). Le operazioni di
trattamento (quali la raccolta, comunicazione o diffusione di dati
personali) sono effettuate anche a cura del responsabile (se
designato) e degli incaricati del trattamento.
|
1.1. Chi è il titolare
del trattamento?
Il "titolare del trattamento", è la "[...] entità che
esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.
28 del Codice). In particolare, nell'ambito dello svolgimento
dell'attività economica, "titolare del trattamento" può essere
la persona fisica (si pensi all'imprenditore individuale) o giuridica (ad
esempio, la società) che tratta i dati (con la raccolta, la registrazione,
la comunicazione o la diffusione).
Il "titolare del trattamento" è chiamato ad attuare gli obblighi
in materia (riassunti nella presente Guida) e, se ritiene di
designare uno o più responsabili del trattamento, è tenuto a vigilare
sulla puntuale osservanza delle istruzioni da impartire loro.
1.2. Chi sono i
responsabili del trattamento?
Il "responsabile del trattamento" (possono essere più d'uno),
è una figura che può essere designata a propria discrezione dal titolare
del trattamento con un atto scritto nel quale vanno indicati i compiti
affidati. Occorre scegliere persone fisiche od organismi che per esperienza,
capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza (art. 29 del Codice).
Tale figura, la cui designazione da parte del "titolare del
trattamento" è quindi facoltativa, ricorre frequentemente in presenza
di articolazioni interne delle realtà produttive dotate di una certa
autonomia (ad es., possono essere designati responsabili del trattamento i
dirigenti di funzioni aziendali, quali quelle del personale o del settore marketing)
o, rispetto a soggetti esterni all'impresa, per svariate forme di outsourcing
che comportino un trattamento di dati personali (ad es., per i centri di
elaborazione dati contabili, per i servizi di postalizzazione, per le società
di recupero crediti (3), etc.)
1.3. Chi sono gli
incaricati del trattamento?
Gli "incaricati del trattamento" sono soggetti (solo persone
fisiche) che effettuano materialmente le operazioni di trattamento dei dati
personali e operano sotto la diretta autorità del titolare (o del
responsabile) attenendosi a istruzioni scritte (art. 30 del
Codice). Il "titolare del trattamento" è tenuto a designarli.
È sufficiente assegnare un dipendente ad una unità organizzativa, a
condizione che risultino per iscritto le categorie di dati cui può avere
accesso e gli ambiti del trattamento. (4)
2. La notifica del trattamento
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La notificazione è una dichiarazione
con la quale il titolare del trattamento, prima di iniziarlo, rende
nota al Garante (che la inserisce nel registro pubblico dei
trattamenti consultabile da chiunque sul sito web
dell'Autorità) l'esistenza di un'attività di raccolta e di
utilizzazione dei dati personali.
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2.1. È sempre
necessario notificare il trattamento dei dati al Garante?
In linea di principio i trattamenti ordinari svolti presso
piccole realtà produttive non vanno notificati: si pensi ai
trattamenti di dati relativi ai dipendenti, ai fornitori o alla clientela
(5). In particolare, non devono essere notificati i dati
relativi agli inadempimenti dei propri clienti tenuti da ciascuna impresa.
In questo quadro la notificazione deve essere effettuata in ipotesi
particolari (indicate all'art. 37 del Codice). Con
specifico riguardo all'attività di impresa, i trattamenti soggetti a
notificazione sono quelli relativi a:
- dati
registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti; come detto, non rientrano in
quest'ambito, i dati relativi agli inadempimenti dei propri clienti
tenuti da ciascuna impresa.
- dati
genetici (6), biometrici o dati che indicano la
posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica (ad esempio, dati trattati mediante sistemi di
geolocalizzazione installati su veicoli al fine di individuarne la
posizione);
- dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo (c.d. profilazione), ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- dati
sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale
per conto terzi (non, quindi, quelli trattati direttamente
dall'imprenditore), nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie.
2.2. Come si effettua
la notificazione al Garante?
Solo utilizzando l'interfaccia disponibile sul sito web
dell'Autorità e seguendo le istruzioni ivi indicate (v. art. 38 del
Codice).
2.3. Quando occorre
fare una nuova notificazione?
Solo in caso di cessazione del trattamento o di mutamento di alcuni elementi
dell'originaria notificazione.
3. L'informativa
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Chi effettua operazioni di trattamento
di dati personali deve rappresentare agli interessati le
caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati. L'informativa
deve essere resa per i dati raccolti presso l'interessato e per quelli
reperiti presso terzi. La disciplina prevede alcune ipotesi di
semplificazione e di esonero.
|
3.1. Cosa è
l'informativa?
L'informativa, da rendersi con chiarezza e senza inutili
formalità, anche in modo sintetico e colloquiale, contiene i
seguenti elementi (art. 13 del Codice):
- finalità
e modalità del trattamento;
- natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
- soggetti
o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- diritti
riconosciuti all'interessato dall'articolo 7 del Codice;
- estremi
identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del
trattamento.
Se taluno di questi elementi è già
noto all'interessato, non è necessario farlo presente nuovamente.
3.2. Quando deve essere
resa l'informativa?
In caso di dati raccolti presso l'interessato, l'informativa deve essere
resa, anche in forma orale, prima delle operazioni del trattamento. Nel
rapporto con fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori non è
necessario ripeterla in occasione di ogni contatto: è sufficiente
fornirla con una formula generale una tantum, all'inizio delle
operazioni di trattamento (che potranno anche protrarsi nel tempo).
L'informativa deve essere resa anche nel
caso in cui i dati personali sono raccolti presso terzi; in tal caso, deve
essere fornita al momento della registrazione dei dati o, se è prevista la
comunicazione a terzi da parte del titolare, non oltre la prima
comunicazione. Vanno indicate anche le categorie dei dati trattati.
3.3. È possibile
rendere l'informativa in una forma semplificata?
È possibile fornire l'informativa anche oralmente, in modo sintetico e
colloquiale, senza includere elementi già noti all'interessato (art. 13,
comma 2, del Codice). Si può utilizzare anche uno spazio all'interno
dell'ordinario materiale cartaceo e della corrispondenza.
Inoltre la disciplina prevede margini
ulteriori di semplificazione (art. 13, comma 3, del Codice), tenendo conto
delle circostanze concrete da rappresentare al Garante, formulando apposita istanza,
anche tramite associazioni di categoria.
3.4. In quali casi non
è necessario rendere l'informativa agli interessati?
In relazione ai dati raccolti presso terzi, tenuto conto delle
circostanze concrete, si può omettere di fornire l'informativa se i dati
sono trattati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice):
- in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
- ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre
2000, n. 397) o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
Inoltre, è prevista la possibilità di
esonero totale o parziale dall'obbligo di fornire l'informativa:
- nei
casi in cui renderla, a giudizio del Garante −cui può essere
inviata apposita istanza−, risulti impossibile o
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto fatto valere.
4. Il concsenso dell'interessato
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Talora il soggetto privato che
effettua operazioni di trattamento è tenuto a raccogliere il consenso
dell'interessato per effettuare un trattamento di dati lecito (art.
23 del Codice). Più spesso, però, nello svolgimento
dell'ordinaria attività d'impresa, il consenso dell'interessato non
è necessario (art. 24 del Codice).
|
4.1. Nello svolgimento
dell'attività d'impresa è necessario acquisire il consenso degli
interessati?
Con particolare riferimento ai trattamenti di dati personali (non
sensibili) nell'ordinaria attività d'impresa, non è necessario il
consenso nei casi in cui (cfr. art. 24 del Codice):
- i
dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto o in fase
pre-contrattuale (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice);
- il
trattamento viene posto in essere per dare esecuzione a un obbligo
legale (art. 24, comma 1, lett. a) del Codice);
- i
dati provengono da registri ed elenchi pubblici (art. 24, comma 1, lett.
c), del Codice);
- i
dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte
dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. d), del Codice).
A queste macro-categorie, che
comprendono larga parte dei trattamenti effettuati ordinariamente da
un'impresa, devono essere aggiunte le ulteriori ipotesi di esonero enumerate
all'art. 24 del Codice. (7)
Nei casi restanti, l'interessato deve aver
manifestato un consenso libero, specifico e informato in relazione al
trattamento effettuato. Il consenso deve essere documentato per iscritto
(art. 23 del Codice).
4.2. Quali sono gli adempimenti da osservare per
trattare dati sensibili?
Cautele maggiori devono essere osservate nel trattamento dei dati
sensibili: tali sono considerate le informazioni idonee a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).
Per il trattamento dei dati sensibili di regola è necessario il consenso
scritto, oltre l'autorizzazione del Garante.
Il Garante ha rilasciato sette autorizzazioni generali che
comprendono tutti i trattamenti abitualmente effettuati nell'ordinaria
attività di impresa. Non vi è quindi bisogno di rivolgere una richiesta al
Garante, che va presentata solo per casi del tutto eccezionali non
contemplati dalle medesime autorizzazioni già rilasciate (questa ipotesi si
è sinora verificata in casi rari). (8)
Inoltre, per i dati sensibili il Codice non richiede il consenso
dell'interessato se:
- il
trattamento è necessario per svolgere le investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto. I dati vanno trattati solo per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 26,
comma 4, lett. c) del Codice); (9)
- il
trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge oppure da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e
assistenza. Occorre rispettare i limiti previsti dall'autorizzazione
generale del Garante (art. 26, comma 4, lett. d) del Codice).
5. La sicurezza dei sistemi
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Il profilo della
sicurezza e dell'integrità delle informazioni oggetto di legittimo
trattamento è un elemento qualificante delle discipline di protezione
dei dati personali (artt. 31 ss. del Codice e
disciplinare tecnico di cui all'All. B al Codice).
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5.1. Chi deve adottare
le misure di sicurezza
L'obbligo generale di adottare idonee misure di sicurezza è posto dal
Codice. Il titolare del trattamento può adempiervi avvalendosi anche di un
responsabile (art. 29, comma 2, del Codice).
5.2. Quali misure di
sicurezza devono essere adottate?
Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare tutte le misure
idonee, valutate alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, a
ridurre i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale dei dati o di
accesso non autorizzato o non consentito ai dati (art. 31
del Codice).
In questo quadro vanno anche attuate le misure minime, applicabili a piccole
e medie imprese (artt. 33-35 e all. B del Codice (10)
).
5.3. Come e quando deve
essere redatto il DPS?
In base alla vigente disciplina, in caso di trattamento di dati sensibili e
giudiziari attraverso sistemi informatici deve essere redatto il documento
programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) e regola
19 dell'Allegato B al Codice). Si può tener conto dei suggerimenti
già formulati dal Garante che –recependo le esigenze e le istanze
peculiari di professionisti e piccoli operatori, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese– ha già reso disponibile on-line, a
far data dal 11 giugno 2004, una "Guida operativa".
Il Dps:
- va
redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno;
- non
deve essere comunicato al Garante, ma semplicemente conservato dal
titolare presso la propria struttura per essere esibito in occasione di
eventuali accertamenti ispettivi (art. 34, comma 1,
lett. g) del Codice e regola 19 dell'Allegato B) al Codice);
- deve
essere redatto dal "[...] titolare di un trattamento di dati
sensibili o giudiziari anche attraverso il responsabile, se designato
[...]" (regola 19 dell'All. B) cit.).
6. Il trasferimento di dati
personali in paesi terzi
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Nello svolgimento dell'attività di
impresa può risultare necessario trasferire dati personali fuori
dell'Unione europea (ad esempio relativi alla clientela o ai
dipendenti). Il Codice prevede specifiche regole al riguardo.
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6.1.
Quando si applica la disciplina del Codice in materia di trasferimento
di dati fuori dall'Unione europea?
La disciplina in materia di trasferimento di
dati fuori dall'Unione europea (Ue) riguarda principalmente i flussi di dati
personali verso i c.d. Paesi terzi, considerato che i Paesi situati
all'interno dell'Ue hanno attuato, nei rispettivi ambiti, la direttiva
95/46/Ce, adottando specifiche normative in materia di protezione dei dati
personali. Il loro rispetto è considerato idoneo per trasferire dati
nell'Ue (art. 42 del Codice).
6.2. In quali casi è
consentito il trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea?
Il trasferimento è sempre consentito in varie ipotesi (art. 43
del Codice), tra le quali, con particolare riferimento alle attività
d'impresa, possono ricordarsi i casi in cui:
- l'interessato
ha manifestato il proprio consenso espresso e, se si tratta di dati
sensibili, in forma scritta;
- il
trasferimento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
- il
trasferimento è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento;
- è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
(legge 7 dicembre 2000, n. 397), o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria;
- il
trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
6.3. Qualora non
sussistano i presupposti sopra indicati, in quali circostanze il
trasferimento è comunque autorizzato?
Il trasferimento è consentito anche quando è autorizzato dal Garante
in presenza di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
- individuate
dal Garante;
- in
base alle decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea in
ordine al livello di protezione dei dati garantito dall'ordinamento del
Paese destinatario (artt. 25, par. 6, e 26, par. 4, della direttiva
95/46/CE); (11)
- in
base alla decisione di adeguatezza delle garanzie contenute nel Safe
Harbor per il trasferimento verso organizzazioni stabilite negli Stati
Uniti d'America che ad esso aderiscono; (12)
- in
base all'adozione di clausole contrattuali standard tra
"esportatore" e "importatore" di dati, il cui
contenuto è stato ritenuto idoneo dalla Commissione europea (artt. 25,
par. 6, e 26, par. 4, della direttiva 95/46/CE). (13)
7. I doveri del titolare del
trattamento in caso di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi
dell'art. 7 del Codice
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La disciplina di protezione dei dati
personali attribuisce a ciascun interessato il diritto di accedere ai
dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti
previsti dall'art. 7 del Codice. (14)
|
7.1. Cosa si deve fare
quando l'interessato esercita il diritto d'accesso?
Se l'interessato esercita il proprio diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano o uno degli altri diritti che gli sono riconosciuti, il titolare
del trattamento (o il responsabile) deve fornire riscontro (di regola) entro
quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 146 del
Codice).
7.2. Quali sono le
conseguenze nel caso in cui non venga fornito il riscontro all'interessato?
In caso di omesso o incompleto riscontro, i predetti diritti possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante (art. 145 del Codice).
8. Check list
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La seguente lista di controllo è
predisposta per i "titolari del trattamento"; mira a
riassumere, in forma interrogativa, i punti sopra riassunti. La
risposta negativa ad uno dei quesiti, denota un possibile profilo
critico dal punto di vista della protezione dei dati personali.
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Quesito
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SI
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NO
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1. I soggetti che effettuano
il trattamento
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È stata effettuata una valutazione
circa le operazioni di trattamento di dati personali, anche
sensibili, effettuate dall'impresa?
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I dati trattati sono pertinenti e
non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento,
oltre che esatti e aggiornati?
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Le persone fisiche che all'interno
dell'impresa trattano dati personali sono state designate tutte
quali "incaricate del trattamento"?
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Sono state fornite a tutti gli
"incaricati del trattamento" istruzioni scritte circa i
propri compiti?
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Se all'interno dell'impresa sono
stati individuati soggetti che hanno ambiti di autonomia nel
trattamento dei dati personali, sono stati designati per iscritto
"responsabili del trattamento"?
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Se fuori dell'impresa enti o persone
fisiche trattano dati personali nel suo interesse, obbligati a
seguirne le istruzioni (come accade per i casi di outsourcing), sono
stati designati per iscritto quali "responsabili del
trattamento"?
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2. La notificazione del
trattamento
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Si è verificato, prima di
intraprendere operazioni di trattamento, se l'impresa effettua i
trattamenti da notificare al Garante?
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Se sono intervenute modificazioni
relativamente ai trattamenti già eventualmente notificati, è stato
curato il loro aggiornamento in una nuova notificazione?
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Se cessano i trattamenti, ciò ha
formato oggetto di specifica notificazione?
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3. L'informativa
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È stata fornita l'informativa agli
interessati in caso di dati raccolti presso di essi?
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È stata fornita l'informativa agli
interessati in caso di dati raccolti presso soggetti diversi dagli
interessati stessi?
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4. Il consenso
dell'interessato
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Il trattamento dei dati personali
viene effettuato in presenza di uno dei presupposti di liceità
indicati all'art. 24 del Codice?
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Se non ricorre uno dei presupposti
di liceità indicati all'art. 24 del Codice, è stato raccolto il
consenso dell'interessato?
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Se sono trattati dati sensibili è
stato raccolto il consenso scritto degli interessati?
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Se sono trattati dati sensibili, è
stato verificato se il trattamento rientra tra quelli già
autorizzati dal Garante con le autorizzazioni generali?
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Se il trattamento di dati sensibili
non rientra tra quelli previsti dalle autorizzazioni generali, è
stata richiesta al Garante un'autorizzazione ad hoc?
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5. La sicurezza dei dati
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Sono state adottate idonee misure di
sicurezza per proteggere i dati personali?
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Sono state adottate le misure minime
di sicurezza previste per proteggere i dati personali?
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Se sono trattati dati sensibili e
giudiziari, è stato redatto, quando è necessario, il documento
programmatico per la sicurezza e ne vengono osservate le previsioni?
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Periodicamente, e comunque entro il
31 marzo di ciascun anno, formano oggetto di rinnovata valutazione
le misure di sicurezza individuate con il documento programmatico
per la sicurezza?
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6. Il trasferimento dei dati
in paesi terzi
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Se i dati personali trattati
dall'impresa sono soggetti a trasferimento verso Paesi terzi
(esterni all'Unione europea e all'area economica europea), il
trasferimento avviene:
- in
presenza di una delle condizioni previste dall'art. 43 del
Codice? oppure
- verso
uno dei paesi che assicurano un livello adeguato di protezione
(Svizzera, Argentina, Isola di Man, Baliato di Guernsey)? oppure
- verso
un'impresa statunitense che aderisce al Safe Harbor? oppure
- in
presenza di clausole contrattuali standard tra esportatore e
importatore? oppure
- in
presenza di un'autorizzazione ad hoc da parte del Garante?
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7. I doveri del titolare del
trattamento in caso di esercizio dei diritti degli interessati ai
sensi dell'art. 7 del Codice
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In presenza dell'esercizio del
diritto d'accesso, viene dato riscontro all'interessato secondo le
modalità previste dalla legge?
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(1) La guida ha mero valore
indicativo ed esemplificativo rispetto al contenuto delle disposizioni
normative, alla cui osservanza chiunque resta vincolato.
(2) In relazione al trattamento
dei dati personali dei dipendenti si vedano altresì le "Linee
guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità
di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro
privati" , doc. web n. 1364099.
(3) In materia v. il
provvedimento generale del 30
novembre 2005 , doc. web n. 1213644.
(4) Così, in un'azienda nella
quale ad una unità organizzativa sono stati assegnati un determinato numero
di dipendenti, si potrà ovviare ad una formale designazione (ad esempio,
mediante consegna di apposita comunicazione scritta), qualora si individuino
gli ambiti di competenza (in ordine ai trattamenti di dati consentiti) di
quella unità mediante una previsione scritta (ad es. nell'organigramma, nel
contratto, nei mansionari, ecc.) e risulti inoltre che tali dipendenti sono
stati assegnati stabilmente a tale unità.
(5) Specifiche indicazioni sono
contenute anche nel provvedimento del Garante del 31
marzo 2004 Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo
di notificazione, in G.U. del 6 aprile 2004, n. 81 e in www.garanteprivacy.it,
doc. web 852561.
V. pure, Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante , 23 aprile 2004, doc.
web. n. 993385.
(6) V. in materia Provv. 22
febbraio 2007 , doc. web n. 1389918.
(7) Art. 24. Casi
nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso
non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere,
il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica
la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.
(8) V., allo stato, l'Autorizzazione n.
1/2005 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
- 21 dicembre 2005, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl.
Ordinario n. 1 e doc. web 1203930;
Autorizzazione n.
2/2005 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale - 21 dicembre 2005, in G.U. n. 2 del 3
gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. web 1203946;
Autorizzazione n.
3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli
organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 21 dicembre 2005, in G.U.
n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. web n. 1203934;
Autorizzazione n.
4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei
liberi professionisti - 21 dicembre 2005, in G.U. n. 2 del 3
gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. web n. 1203954;
Autorizzazione n.
5/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte di
diverse categorie di titolari - 21 dicembre 2005, in G.U. n. 2 del
3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. web n. 1203938;
Autorizzazione n.
6/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli
investigatori privati - 21 dicembre 2005, in G.U. n. 2 del 3
gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. web n. 1203950;
Autorizzazione n.
7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 21 dicembre
2005, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc.
web n. 1203942.
(9) Tuttavia "se i dati
sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto
deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile".
(10) Le misure minime di
sicurezza contenute nell'allegato B) del Codice riguardano anzitutto i
trattamenti effettuati con strumenti elettronici: esse comprendono un
sistema di autenticazione informatica con credenziali di autenticazione (cioè,
un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola
chiave), programmi per elaboratore volti a prevenirne la vulnerabilità (ad
esempio, antivirus), procedure per realizzare il salvataggio periodico dei
dati (c.d. procedure di back up ) e la redazione di un documento
programmatico sulla sicurezza in caso di trattamento di dati sensibili. Per
i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici rientrano
tra le misure minime le istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla
custodia dei dati impartite agli incaricati e l'uso di contenitori o locali
con idonea serratura per custodire i dati personali.
(11) Per l'Argentina, Decisione
della Commissione del 30 giugno 2003, n. 2003/490/CE; per il Canada,
Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001, n. 2002/2/CE; per il
Baliato di Guernesy, Decisione della Commissione del 21 novembre 2003, n.
2003/821/CE; per l'Isola di Man, Decisione della Commissione del 28 aprile
2004, n. 2004/411/CE; per la Svizzera, Decisione della Commissione del 26
luglio 2000, n. 2000/518/CE. In relazione ad esse v., nell'ordine, le
autorizzazioni rilasciate dal Garante: Autorizzazione
del 9 giugno 2005 in G.U. del 25 luglio 2005, n. 171,
doc. web n. 1151846; Autorizzazione
del 30 aprile 2003 in G.U. n. 191 del 19 agosto 2003,
doc. web n. 1075324; Autorizzazione
del 7 settembre 2004 in G.U. del 22 luglio 2005, n. 169,
doc. web n. 1139333; Autorizzazione
del 9 giugno 2005 in G.U. del 25 luglio 2005, n. 171,
doc. web n. 1151889; Autorizzazione
del 17 ottobre 2001 in G.U. del 26 novembre 2001 n. 275 -
Suppl. Ordinario n. 250, doc. web n. 39428.
(12) Cfr. Decisione della
Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE e la correlativa l' Autorizzazione
del 10 ottobre 2001 (in G.U. 26 novembre 2001), doc. web
n. 39939.
Le organizzazioni aderenti al Safe Harbor sono pubblicate sul sito web: www.export.gov/....
(13) Cfr. Decisione della
Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/Ce, relativa alle
clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a
"incaricati" del trattamento residenti in paesi terzi, a norma
della direttiva 95/46/Ce (e correlativa deliberazione del Garante n.
3 del 10 aprile 2002 , doc. web n. 1065361);
Decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 2001/497/CE,
relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a
carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/Ce (e
correlativa deliberazione del Garante del 10
ottobre 2001 , doc. web 42156).
La Commissione ha altresì individuato un modello alternativo di clausole
contrattuali tipo (definito Insieme II) con la decisione del 27 dicembre
2004, n. 2004/915/Ce (e la correlativa autorizzazione del Garante del 9
giugno 2005 , doc. web n. 1151949
).
(14) Art. 7. Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato
ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine
dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato
ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
Lavoro:
accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
Malattie
professionali: lecite le segnalazioni dei medici all’Inail (02.12.03)
Il
nuovo Codice della Privacy (10.02.04)
Videosorveglianza
e protezione dati personali (15.03.04)
Obblighi
di sicurezza e documento programmatico: slitta al 30 giugno la redazione del
dps (24.03.04)
Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante (23.04.2004)
Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (20.05.2004)
Adempimenti
semplificati per gli avvocati (16.06.04)
Rinnovate
le autorizzazioni generali (02.09.04)
La
normativa in materia di privacy e il D.lgs. 626/94 (04.10.04)
Lavoro.
Il fascicolo del dipendente è riservato, solo copie autorizzate (27.10.04)
Dati
sanitari in busta chiusa (15.11.04)
Che
cosa è un "dato personale" (09.12.04)
Nuove
tecnologie: il Garante avvia la consultazione via web (12.01.05)
Videofonini.
Le regole per rispettare gli altri (07.02.2005)
Controlli
sulle telecamere
(28.02.05)
Accesso
alle banche dati e diritti dei cittadini (23.03.05)
Videosorveglianza:
nuovi interventi del Garante (13.04.05)
Questionari
a scuola e garanzie per alunni e genitori (05.05.05)
Accesso
ai dati personali e diritti degli interessati (26.05.05)
Giornalismo:
Codice della privacy e segreto professionale (20.06.05)
Il
Garante potenzia l'attività ispettiva e vara il piano per i prossimi mesi
(11.07.05)
No
all'uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei lavoratori
(02.08.05)
Raccolta
differenziata e tutela della privacy (31.08.05)
Radiotaxi:
vietato schedare i clienti (20.09.05)
Scuola:
più privacy per il "portfolio" degli alunni (12.10.05)
Pubblica
Amministrazione e gestione dei dati in out-sourcing (02.11.05)
Protocollo
di intesa Garante-Guardia di Finanza (24.11.05)
Le
strutture sanitarie rispettino la dignità delle persone (19.12.05)
E'
ancora proroga (04.01.06)
CNIPA,
arriva la posta certificata (24.01.06)
Illecito
spiare il contenuto della navigazione in internet del dipendente (15.02.06)
Filtri
antispam: linee-guida dei Garanti europei (07.03.06)
Internet:
motori di ricerca, il Garante chiede a Google america più tutele per gli
utenti (19.04.06)
Alberghi:
vietato profilare le abitudini dei clienti in modo illecito (15.05.06)
Scuola:
chiarezza sui dati degli studenti (01.06.06)
Sanzionato
chi diffonde virus informatici sui PC (21.06.06)
Condominio
a prova di privacy (13.07.06)
Carte
di fedeltà e diritti dei consumatori (02.08.06)
Informativa
del medico di medicina generale e di pediatria (04.09.06)
Il
diritto di accesso (27.09.06)
I
ribelli della privacy (20.10.06)
Le
banche dati genetiche devono tutelare la privacy (13.11.06)
Maggiori
garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy (13.12.06)
Privacy,
adozioni e diritto di cronaca (10.01.07)
Le
nuove norme in materia di privacy per le scuole (02.02.07)
Cartella
clinica elettronica: linee guida dei Garanti Ue (02.03.07)
Lavoro:
le linee guida del Garante per posta elettronica e internet (28.03.07)
Impronta
della mano e privacy dei lavoratori (18.04.07)
Telecamere
in piscina: vietato riprendere le persone negli spogliatoi (08.05.07)
Tutelare
i minori nella navigazione in rete (05.06.07)
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