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Dalla
Newsletter n. 254 del 2 - 8 maggio 2005 del Garante
L'interessato che chiede di
accedere ai propri dati personali non è tenuto a specificare in quali
atti o documenti sono contenuti
Quando chiede di accedere ai dati personali che lo riguardano,
l'interessato non è tenuto ad indicare specificamente in quali atti o
documenti essi sono contenuti: chi gestisce la banca dati deve comunicare
tutte le informazioni in suo possesso.
Così ha stabilito il Garante nell'accogliere un ricorso in materia di
accesso ai dati personali detenuti da un datore di lavoro e inerenti
all'attività lavorativa prestata da un dipendente. Questi, ritenendo
inadeguata la valutazione di "sufficiente" espressa in un
giudizio professionale complessivo, e considerandosi vittima di un
episodio di mobbing, aveva chiesto all'istituto di credito da cui
dipendeva di accedere ai dati contenuti nelle relazioni che potevano
contenere una valutazione delle sue prestazioni lavorative, destinate
anche a terzi, esercitando così il diritto di accesso previsto dal Codice
sulla protezione dei dati personali. Di fronte alla mancata risposta, il
dipendente aveva presentato ricorso al Garante affinché la sua richiesta
venisse soddisfatta.
A seguito dell'invito formale dell'Autorità ad aderire alla richiesta del
ricorrente, la società affermava di non essere in grado di dare riscontro
all'istanza, in quanto la richiesta risultava, a suo avviso, generica e
priva dell'indicazione degli specifici documenti a cui si richiedeva
l'accesso.
Di diverso avviso il Garante, il quale ha precisato che, ai sensi
dell'art. 10 del Codice, il titolare del trattamento deve agevolare
l'accesso ai dati da parte dell'interessato, anche attraverso un'accurata
selezione informatizzata.
Non è, dunque, l'interessato che deve specificare in quali documenti sono
contenuti i dati personali ai quali richiede di accedere: spetta al
titolare del trattamento, nel caso in esame all'istituto creditizio,
comunicare all'interessato tutti i dati personali che lo riguardano.
In merito alla modalità di comunicazione richiesta dall'interessato, il
titolare è tenuto a rendere noti, in forma intelligibile, i dati
personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o rilasciare copia
di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è prevista
solo quando l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti
particolarmente difficoltosa, e comunque, omettendo i dati riferiti a
terzi.
In seguito all'intervento del Garante la società dovrà fornire pieno
riscontro alla richiesta di accesso, precisando se e quali dati personali
del ricorrente detiene.
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