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| Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante - 23 aprile 2004 | Links utili | |
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Comunicato
stampa del Garante
per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2004 ABI Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante La
notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il
trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato
in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003). a) registrazione di ingressi o uscite presso
luoghi di lavoro, tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso
o altri dispositivi, a meno che, mediante la rete di comunicazione
elettronica, sia possibile tracciare gli spostamenti di interessati in
determinati luoghi o aree sul territorio. Non devono essere inoltre trattati
dati biometrici, perché in tal caso la notificazione è necessaria; b) rilevazione di immagini o suoni,
anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si
svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali,
professionali o aziendali, nonché le relative aree perimetrali, adibite a
parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno
che, anche mediante interazione con altri sistemi, il titolare possa
rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto
in determinati luoghi o aree sul territorio; c) lettura di carte elettroniche per fornire
beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento,
carte di credito o di fidelizzazione. I dati non devono essere peraltro
rilevati con strumenti elettronici volti ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, poiché in tal caso la notificazione è necessaria (art. 37, comma
1, lett. d)). 3.
Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi
sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett.
b)). a) fornire all’interessato beni,
prestazioni o servizi, con l’ausilio di strumenti elettronici
finalizzati alla gestione del relativo rapporto e dei connessi adempimenti
contabili o fiscali, all’invio di eventuali comunicazioni informative
commerciali e al controllo della qualità di servizi offerti senza procedere
ad alcuna profilazione degli interessati; b) verificare l’identità o il profilo di
autorizzazione di utenti o incaricati, nell’ambito di sistemi di
autenticazione informatica o di autorizzazione per l’accesso a dati o
sistemi (ad esempio, per accedere ad una banca di dati personali o a
determinati contenuti di un sito web). Anche in questo caso, se
sono trattati dati biometrici la notificazione è necessaria (art. 37, comma
1, lett. a)); c) registrare gli accessi ad un sito web,
se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente
indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica
in forma anonima. 6.
Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti
illeciti o fraudolenti (art. 37, comma 1, lett. f)). a) non devono essere notificati (punto 6, lett.
b)) i trattamenti relativi a clienti o fornitori effettuati da liberi
professionisti od organismi (es.: CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in
qualità di intermediari necessari per presentare le dichiarazione dei
redditi) o contabili (es.: redazione di bilanci), oppure per svolgere
investigazioni difensive o curare la difesa in sede giudiziaria di diritti
degli assistiti; b) i trattamenti relativi alla fornitura di beni,
prestazioni o servizi (ad esempio, concernenti clienti, fornitori o
dipendenti) o ad adempimenti contabili o fiscali, e che non devono essere
notificati in base al provvedimento n. 1/2004 (punto 6, lett. b)),
riguardano anche dati di cui sia necessario il trattamento in sede
pre-contrattuale; c) i trattamenti relativi ad obbligazioni,
comportamenti illeciti o fraudolenti che non devono essere notificati in
quanto trattati solo per adempiere ad obblighi normativi in materia di
rapporto di lavoro, previdenza o assistenza (punto 6, lett. c)), comprendono
quelli concernenti eventuali obblighi derivanti dalla contrattazione
collettiva, giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia; d) sono sottratti all’obbligo di notificazione
i soggetti pubblici che utilizzano la banca di dati elettronica per
riscuotere tributi, applicare sanzioni amministrative o rilasciare licenze,
concessioni o autorizzazioni (punto 6, lett. d) del provv. n. 1/2004).
Devono invece notificare i soggetti privati concessionari di servizi di
riscossione di tributi che esercitano le medesime attività, a meno che essi
svolgano formalmente ed effettivamente le funzioni di “responsabile del
trattamento” per conto del soggetto pubblico conformemente alle
disposizioni vigenti su tale designazione (art. 29 del Codice); e) non sono sottratti all’obbligo di
notificazione i trattamenti di immagini o suoni che, benché registrati
temporaneamente, siano inseriti in apposite banche di dati elettroniche
relative a comportamenti illeciti o fraudolenti (punto 6, lett. e) del
provv. n. 1/2004). L’Autorità
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. |
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