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Dalla
Newsletter n. 246 del 21 - 27 febbraio 2005 del Garante
É gratuito l’accesso ai
propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. Un modesto
contributo spese è invece dovuto nel caso in cui se ne chieda la
trascrizione su particolari supporti o le ricerche diano esito negativo.
Il contributo richiesto non può comunque superare i costi effettivamente
sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante. Con
un provvedimento a carattere generale (Gazzetta ufficiale n. 55
dell’8 marzo 2005), l’Autorità ha individuato - in attuazione del
Codice in materia di protezione dei dati personali - criteri e
contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti
di accesso. Gli importi sono stati determinati tenendo conto di una serie
di fattori: la normativa comunitaria ed internazionale, la necessità di
non rendere oneroso l’esercizio del diritto di accesso, i contributi
già previsti dalla legge (d.P.R. n. 501/1998) prima dell’entrata in
vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il
Codice riconosce, infatti, ad ognuno, il diritto di chiedere
gratuitamente, a società pubbliche o private, e di avere conferma dell’esistenza
di propri dati personali, ottenere la loro comunicazione in modo
comprensibile, conoscerne l’origine, sapere come e perché sono
raccolti e utilizzati. Ma lo stesso Codice, nell’intento di
circoscrivere il numero delle istanze immotivate che possono finire per
gravare sull’attività di un’amministrazione o di una azienda privata,
prevede la possibilità di chiedere un contributo spese, demandandone la
determinazione al Garante. Chi si rivolge a enti pubblici e privati,
impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla,
perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati, dovrà
versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro, importo
sostanzialmente corrispondente a quello a quello già previsto dalla
precedente normativa (£ 20.000). Il contributo non può essere chiesto
quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque
trattati in precedenza. Si scende a due euro e mezzo se le ricerche
sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita
oralmente. Il contributo è invece di venti euro nel caso in cui la
risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati), ma l’interessato
chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi,
lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd
rom. Si tratta sempre, di un importo massimo perché il contributo non
può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili.
Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base
al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un
notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha
accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni
creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari
ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali).
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Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
Lavoro:
accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
Malattie
professionali: lecite le segnalazioni dei medici all’Inail (02.12.03)
Il
nuovo Codice della Privacy (10.02.04)
Videosorveglianza
e protezione dati personali (15.03.04)
Obblighi
di sicurezza e documento programmatico: slitta al 30 giugno la redazione del
dps (24.03.04)
Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante (23.04.2004)
Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (20.05.2004)
Adempimenti
semplificati per gli avvocati (16.06.04)
Rinnovate
le autorizzazioni generali (02.09.04)
La
normativa in materia di privacy e il D.lgs. 626/94 (04.10.04)
Lavoro.
Il fascicolo del dipendente è riservato, solo copie autorizzate (27.10.04)
Dati
sanitari in busta chiusa (15.11.04)
Che
cosa è un "dato personale" (09.12.04)
Nuove
tecnologie: il Garante avvia la consultazione via web (12.01.05)
Videofonini.
Le regole per rispettare gli altri (07.02.2005)
Controlli
sulle telecamere
(28.02.05)
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