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Fonte: Comunicato
stampa del 22 Novembre 2005
Il Garante prescrive le regole di condotta per la sanità
Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per
diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative deve essere
garantita la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei suoi
diritti fondamentali e della sua dignità.
Con un provvedimento generale, adottato il 9 novembre scorso e di cui è
stato relatore il Presidente Francesco Pizzetti, il Garante per la
protezione dei dati personali ha prescritto ad organismi sanitari pubblici
e privati (aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, case di
cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e
sicurezza sul lavoro) una serie di misure da adottare per adeguare il
funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie a quanto
stabilito nel Codice sulla privacy e per assicurare il massimo livello di
tutela delle persone.
Tutela della dignità
La tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita.
In particolare, riguardo a fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma
anche a pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è
doverosa una particolare attenzione (es. interruzione della gravidanza).
Nei reparti di rianimazione devono essere adottati accorgimenti anche
provvisori (es. paraventi) per delimitare la visibilità dell'interessato,
durante l'orario di visita, ai soli familiari e conoscenti.
Riservatezza nei colloqui
Quando prescrive medicine o rilascia certificati, il personale
sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato
possano essere conosciute da terzi. Stesso obbligo per la consegna di
documentazione (analisi, cartelle cliniche, prescrizioni etc.) quando
questa avvenga in situazioni di promiscuità (es.locali per più
prestazioni, sportelli).
Distanze di cortesia
Ospedali e aziende sanitarie devono predisporre distanze di cortesia
per operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni) o al momento
dell'acquisizione di informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando
anche gli utenti con cartelli, segnali ed inviti.
Notizie al pronto soccorso
L'organismo sanitario può dare notizia, anche per telefono, sul
passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso, ma solo ai
terzi legittimati, come (parenti, familiari, conviventi). L'interessato,
se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (es.
all'accettazione) e poter decidere a quali soggetti può essere comunicata
la sua presenza al pronto soccorso.
Notizie sui reparti
Le strutture sanitarie possono dare informazioni sulla presenza dei
degenti nei reparti, ma solo a terzi legittimati (familiari, conoscenti,
personale volontario). Anche qui l'interessato, se cosciente e capace,
deve essere informato al momento del ricovero e poter decidere quali
soggetti possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di
degenza.
Chiamate in sale d'attesa
Nei locali di grandi strutture sanitarie i pazienti, in attesa di una
prestazione o di documentazione (es. analisi cliniche), non devono essere
chiamati per nome. Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio
attribuendo un codice numerico al momento della prenotazione o
dell'accettazione.
Liste di pazienti
Non è giustificata l'affissione di liste di pazienti in attesa di
intervento in locali aperti al pubblico, con o senza la descrizione della
patologia sofferta. Non devono essere resi visibili ad estranei documenti
sulle condizioni cliniche dell'interessato, come le cartelle
infermieristiche poste vicino al letto di degenza.
Informazioni sullo stato di salute
Si possono dare informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi
dall'interessato quando questi abbia manifestato uno specifico consenso.
Tale consenso può essere dato da un familiare in caso di impossibilità
fisica o incapacità dell'interessato o, valutato il caso, anche da altre
persone legittimate a farlo, come familiari, conviventi o persone in
stretta relazione con l'interessato stesso.
I soggetti terzi che hanno accesso alle strutture sanitarie (es.
associazioni di volontariato), per poter conoscere informazioni sulle
persone in relazione a prestazioni e cure devono rispettare tutte le
regole e le garanzie previste dalle strutture sanitarie per il proprio
personale, come ad esempio vincoli di riservatezza, possibilità e modalità
di approccio ai degenti.
Ritiro delle analisi
I referti diagnostici, i risultati delle analisi e i certificati
rilasciati dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari
possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati
purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa.
I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialistici non
rientrano nell'obbligo di adottare queste misure, ma sono comunque tenuti
a garantire il rispetto della dignità degli interessati nonché del
segreto professionale.
Sulle modalità di applicazione delle norme sulla privacy al settore
sanitario il Garante ha avviato una consultazione con organismi sanitari,
associazioni e comitati interessati.
Strutture sanitarie: rispetto della dignità - 9 novembre 2005
IL PROVVEDIMENTO
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione
dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in relazione agli
articoli 2, 10, 11 e 32 della Costituzione;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
CONSIDERATO:
1. Premessa
Sono pervenuti a questa Autorità reclami e segnalazioni con i quali si
rappresenta che alcune strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni e
servizi per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, non
rispetterebbero le garanzie previste dalla legge a tutela, in particolare,
della dignità e della riservatezza delle persone interessate.
In materia di trattamento dei dati personali in ambito sanitario, il
Codice prevede che gli organismi sanitari pubblici e privati adottino
misure ed accorgimenti di carattere supplementare rispetto a quelle già
previste per il trattamento dei dati sensibili e per il rispetto delle
misure di sicurezza. In particolare, l'art. 83 individua alcune specifiche
prescrizioni che devono tradursi anche in adeguate misure organizzative,
ferma restando la necessità di adottare comunque tutti gli ulteriori
accorgimenti che si rendessero opportuni per garantire il più ampio
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli
interessati, nonché del segreto professionale.
Con il presente provvedimento, il Garante intende richiamare l'attenzione
dei soggetti che operano in ambito sanitario in ordine alla necessità di
adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie
alle previsioni stabilite dal Codice in materia di protezione di dati
personali (art. 83). I medesimi soggetti sono altresì invitati ad
adottare tutte le misure ritenute necessarie ed opportune, conformemente
ai principi generali, per garantire il rispetto della dignità della
persona e il massimo livello di tutela degli interessati in ambito
sanitario.
2. Ambito di applicazione delle misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
Le misure organizzative in esame devono essere adottate per espresso
obbligo di legge da tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (es.
aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere), sia privati (es.
case di cura).
Sono tenuti alla loro adozione anche i servizi e le strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o aventi competenza in materia di
prevenzione e sicurezza del lavoro (es. osservatori epidemiologici
regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro).
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché, deve
ritenersi, anche i medici specialisti operanti in studi medici privati,
non sono invece destinatari dell'obbligo di adottare dette misure, che
riguardano l'organizzazione di strutture. I medesimi soggetti devono
comunque ottemperare ai principi cui si ispirano le disposizioni in esame,
predisponendo in ogni caso misure idonee a garantire il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
nonché del segreto professionale, secondo modalità adeguate a garantire
un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti (art. 83, comma
2-bis, del Codice).
3. Garanzie per l'interessato
Gli organismi sanitari pubblici e privati, in qualità di titolari del
trattamento dei dati personali, devono garantire, in particolare, il
rispetto dei seguenti princìpi:
a) dignità dell'interessato (art. 83, comma 2, lett. e) del Codice)
La prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali
deve avvenire nel pieno rispetto della dignità dell'interessato (artt. 2
e 83 del Codice).
La tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di
tutti i soggetti cui viene erogata una prestazione sanitaria, con
particolare riguardo a fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i
minori, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o
bisogno.
Particolare riguardo deve essere prestato nel rispettare la dignità di
pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o nei cui confronti è
comunque doverosa una particolare attenzione anche per effetto di
specifici obblighi di legge o di regolamento o della normativa comunitaria
(ad es., in riferimento a sieropositivi o affetti da infezione da Hiv
–l. 5 giugno 1990, n. 135-, all'interruzione di gravidanza –l. 22
maggio 1978, n. 194- o a persone offese da atti di violenza sessuale -art.
734-bis del codice penale-).
Nei reparti di rianimazione dove si possono visitare i degenti solo
attraverso vetrate o videoterminali devono essere adottati accorgimenti,
anche provvisori (ad es., mediante paraventi), che delimitino la visibilità
dell'interessato durante l'orario di visita ai soli familiari e
conoscenti.
La necessità di rispettare la dignità è stata rappresentata a questa
Autorità anche in relazione alle modalità di visita e di intervento
sanitario effettuati nelle aziende ospedaliero-universitarie alla presenza
di studenti autorizzati. Le strutture che intendono avvalersi di questa
modalità devono indicare nell'informativa da fornire al paziente che
(art. 13 del Codice), in occasione di alcune prestazioni sanitarie, si
perseguono anche finalità didattiche, oltre che di cura e prevenzione
(cfr. d.lg. n. 517/1999). Durante tali prestazioni devono essere adottate
specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti,
anche in relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo,
ad esempio, il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali
legittime volontà contrarie.
b) riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie (art. 83, comma
2, lett. c) e d))
É doveroso adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di
colloqui, specie con il personale sanitario (ad es. in occasione di
prescrizioni o di certificazioni mediche), per evitare che in tali
occasioni le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere
conosciute da terzi. Le medesime cautele vanno adottate nei casi di
raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni
di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate.
Il rispetto di questa garanzia non ostacola la possibilità di utilizzare
determinate aree per più prestazioni contemporanee, quando tale modalità
risponde all'esigenza terapeutica di diminuire l'impatto psicologico
dell'intervento medico (ad es., alcuni trattamenti sanitari effettuati nei
confronti di minori).
c) notizie su prestazioni di pronto soccorso (art. 83, comma 2, lett. f))
L'organismo sanitario può dare notizia, anche per via telefonica, circa
una prestazione di pronto soccorso, ovvero darne conferma a seguito di
richiesta anche per via telefonica.
La notizia o la conferma devono essere però fornite correttamente ai soli
terzi legittimati, quali possono essere familiari, parenti o conviventi,
valutate le diverse circostanze del caso.
Questo genere di informazioni riguarda solo la circostanza che è in atto
o si è svolta una prestazione di pronto soccorso, e non attiene ad
informazioni più dettagliate sullo stato di salute.
L'interessato -se cosciente e capace- deve essere preventivamente
informato dall'organismo sanitario (ad es. in fase di accettazione), e
posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono
essere informati della prestazione di pronto soccorso. Occorre altresì
rispettare eventuali sue indicazioni specifiche o contrarie.
Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi legittimati a
ricevere la predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi
desunti dall'interessato.
d) dislocazione dei pazienti nei reparti (art. 83, comma 2, lett. g))
Il Codice incentiva le strutture sanitarie a prevedere, in conformità
agli ordinamenti interni, le modalità per fornire informazioni ai terzi
legittimati circa la dislocazione dei degenti nei reparti, allorché si
debba ad esempio rispondere a richieste di familiari e parenti, conoscenti
e personale del volontariato.
L'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso,
informato e posto in condizione (ad es. all'atto del ricovero) di fornire
indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero
e del reparto di degenza. Occorre altresì rispettare l'eventuale sua
richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota
neanche ai terzi legittimati (cfr. Carta dei servizi pubblici sanitari,
dPCM 19 maggio 1995).
Come per le prestazioni di pronto soccorso, questo genere di informazioni
riguarda la sola presenza nel reparto e non anche informazioni sullo stato
di salute.
Possono essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti
diversi dall'interessato quando sia stato manifestato un consenso
specifico e distinto al riguardo, consenso che può essere anche
manifestato da parte di un altro soggetto legittimato, in caso di
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o
di volere dell'interessato (art. 82).
e) distanza di cortesia (art. 83, comma 2, lett. b))
Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia in
tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (es.
operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di
salute), nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza
dell'interessato.
Vanno in questa prospettiva prefigurate appropriate soluzioni,
sensibilizzando gli utenti con idonei inviti, segnali o cartelli.
f) ordine di precedenza e di chiamata (art. 83, comma 2, lett. a))
All'interno dei locali di strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni
sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un
periodo di attesa (ad es., in caso di analisi cliniche), devono essere
adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata
degli interessati che prescinda dalla loro individuazione nominativa (ad
es., attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento
della prenotazione o dell'accettazione). Ovviamente, tale misura non deve
essere applicata durante i colloqui tra l'interessato e il personale
medico o amministrativo.
Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di
tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell'interessato
(ad es. in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche
legate ad uno stato di disabilità), possono essere utilizzati altri
accorgimenti adeguati ed equivalenti (ad es., con un contatto diretto con
il paziente).
Non risulta giustificata l'affissione di liste di pazienti nei locali
destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la
descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o
ancora da erogare (es. liste di degenti che devono subire un intervento
operatorio). Non devono essere, parimenti, resi facilmente visibili da
terzi non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche
dell'interessato (es. cartelle infermieristiche poste in prossimità del
letto di degenza) (artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice).
g) correlazione fra paziente e reparto o struttura (art. 83, comma 2,
lett. h))
Gli organismi sanitari devono mettere in atto specifiche procedure, anche
di formazione del personale, per prevenire che soggetti estranei possano
evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente
attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione
della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato
ricoverato.
Tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certificazioni
richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura (ad es.,
per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi
ad una procedura concorsuale).
Analoghe garanzie devono essere adottate da tutti i titolari del
trattamento, ivi comprese le farmacie, affinché nella spedizione di
prodotti non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale,
informazioni idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di salute
dell'interessato (ad es., indicazione della tipologia del contenuto del
plico o del reparto dell'organismo sanitario mittente).
h) regole di condotta per gli incaricati (art. 83, comma 2, lett. i)).
Il titolare del trattamento deve designare quali incaricati o,
eventualmente, responsabili del trattamento i soggetti che possono
accedere ai dati personali trattati nell'erogazione delle prestazioni e
dei servizi per svolgere le attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, nonché quelle amministrative correlate (artt. 30 e 29 del
Codice).
Fermi restando, in quanto applicabili, gli obblighi in materia di segreto
d'ufficio, deve essere previsto che, al pari del personale medico ed
infermieristico, già tenuto al segreto professionale (art. 9 del codice
di deontologia medica del 3 ottobre 1998; art. 4 del codice deontologico
per gli infermieri del maggio del 1999), gli altri soggetti che non sono
tenuti per legge al segreto professionale (ad es., personale tecnico e
ausiliario) siano sottoposti a regole di condotta analoghe (cfr. anche
art. 10 del codice di deontologia medica).
A tal fine, anche avvalendosi di iniziative di formazione del personale
designato, occorre mettere in luce gli obblighi previsti dalla disciplina
in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento
all'adozione delle predette misure organizzative (artt. 30 e 35 del Codice
e punto 19.6 del disciplinare tecnico allegato B) al Codice), evidenziando
i rischi, soprattutto di accesso non autorizzato, che incombono sui dati
idonei a rivelare lo stato di salute e le misure disponibili per prevenire
effetti dannosi.
4. Comunicazione di dati all'interessato
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari possono
comunicare all'interessato informazioni sul suo stato di salute solo per
il tramite di un medico (individuato dallo stesso interessato, oppure dal
titolare del trattamento) o di un altro esercente le professioni sanitarie
che, nello svolgimento dei propri compiti, intrattenga rapporti diretti
con il paziente (ad es., un infermiere designato quale incaricato del
trattamento ed autorizzato per iscritto dal titolare).
La necessità di rispettare queste modalità andrebbe menzionata nelle
istruzioni impartite agli incaricati del trattamento (art. 84, comma 2,
del Codice). Nel caso in cui l'interessato riceva una comunicazione dalla
struttura sanitaria che documenti gli esiti di esami clinici effettuati,
l'intermediazione può essere soddisfatta accompagnando un giudizio
scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni a
richiesta.
Il personale designato deve essere istruito debitamente anche in ordine
alle modalità di consegna a terzi dei documenti contenenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute dell'interessato (es. referti diagnostici). In
riferimento alle numerose segnalazioni pervenute, va rilevato che le
certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri
organismi sanitari possono essere ritirate anche da persone diverse dai
diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante
la consegna delle stesse in busta chiusa.
5. Altri adempimenti da rispettare
I titolari del trattamento in ambito sanitario devono infine rispettare
gli obblighi che attengono:
a) alla notificazione al Garante, dovuta nei soli casi di cui all'art. 37
del Codice (cfr. anche provvedimento del Garante n. 1/2004 del 31 marzo
2004 recante i casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, pubblicato
sulla G. U. n. 81 del 6 aprile 2004 e disponibile sul sito dell'Autorità
www.garanteprivacy.it (doc. web n. 852561));
b) alla predisposizione dell'informativa da fornire agli interessati (art.
13 del Codice);
c) all'acquisizione del consenso per i trattamenti di dati personali
connessi all'erogazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 22, 26 e
76 del Codice);
d) per gli organismi sanitari pubblici, al rispetto delle disposizioni
contenute nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili per
finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione adottato ai sensi dell'art. 20 del Codice (cfr. Provv.
del 30 giugno 2005);
e) al rispetto delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ed, in
particolare, dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (artt. 26 e 76 del Codice);
f) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 del Codice e allegato B) al
Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
1.
prescrive a tutti i titolari del trattamento di dati personali interessati
in ambito sanitario, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice
di adottare, ove già non attuate, le misure necessarie od opportune al
fine di rendere il trattamento dei medesimi dati conforme alle
disposizioni vigenti, sulla base dei principi richiamati nel presente
provvedimento e dei primi chiarimenti con esso forniti;
2.
prescrive ai medesimi titolari, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c),
del Codice di adottare comunque tutte le ulteriori misure per garantire,
in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito sanitario, il
massimo rispetto del principio di dignità;
3.
avvia una consultazione allo scopo di acquisire elementi di informazione e
documentazione da parte di organismi sanitari, nonché di soggetti,
portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni e comitati, in ordine alle modalità
di attuazione adottate ed alle problematiche riscontrate.
Roma, 9 novembre 2005
Il Presidente
Pizzetti
Il Relatore
Pizzetti
Il Segretario generale
Buttarelli
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Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
Lavoro:
accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
Malattie
professionali: lecite le segnalazioni dei medici all’Inail (02.12.03)
Il
nuovo Codice della Privacy (10.02.04)
Videosorveglianza
e protezione dati personali (15.03.04)
Obblighi
di sicurezza e documento programmatico: slitta al 30 giugno la redazione del
dps (24.03.04)
Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante (23.04.2004)
Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (20.05.2004)
Adempimenti
semplificati per gli avvocati (16.06.04)
Rinnovate
le autorizzazioni generali (02.09.04)
La
normativa in materia di privacy e il D.lgs. 626/94 (04.10.04)
Lavoro.
Il fascicolo del dipendente è riservato, solo copie autorizzate (27.10.04)
Dati
sanitari in busta chiusa (15.11.04)
Che
cosa è un "dato personale" (09.12.04)
Nuove
tecnologie: il Garante avvia la consultazione via web (12.01.05)
Videofonini.
Le regole per rispettare gli altri (07.02.2005)
Controlli
sulle telecamere
(28.02.05)
Accesso
alle banche dati e diritti dei cittadini (23.03.05)
Videosorveglianza:
nuovi interventi del Garante (13.04.05)
Questionari
a scuola e garanzie per alunni e genitori (05.05.05)
Accesso
ai dati personali e diritti degli interessati (26.05.05)
Giornalismo:
Codice della privacy e segreto professionale (20.06.05)
Il
Garante potenzia l'attività ispettiva e vara il piano per i prossimi mesi
(11.07.05)
No
all'uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei lavoratori
(02.08.05)
Raccolta
differenziata e tutela della privacy (31.08.05)
Radiotaxi:
vietato schedare i clienti (20.09.05)
Scuola:
più privacy per il "portfolio" degli alunni (12.10.05)
Pubblica
Amministrazione e gestione dei dati in out-sourcing (02.11.05)
Protocollo
di intesa Garante-Guardia di Finanza (24.11.05)
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