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Dalla
newsletter n. 214 del Garante
per la protezione dei dati personali
Adempimenti
semplificati per gli avvocati e privacy dei clienti più garantita anche
nel corso delle attività che precedono il giudizio. Notificazioni dei
trattamenti solo nei casi indicati dal Codice o in quelli stabiliti dal
Garante. Informativa ai clienti, scritta o orale, anche in forma sintetica
o colloquiale, purché completa.
Adozione di idonee misure per la salvaguardia dei dati e redazione di un
documento programmatico sulla sicurezza in caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari in via informatica, entro il 30 giugno 2004.
In un parere (consultabile
sul sito http://www.garanteprivacy.it/) indirizzato al Consiglio nazionale
forense l'Ufficio del Garante ha fornito alcuni chiarimenti per una
corretta applicazione della disciplina sulla privacy nell’esercizio
dell’attività forense.
Quando l’attività è svolta individualmente, titolare del trattamento
è lo stesso avvocato. A lui spettano le decisioni sull’uso dei dati,
gli strumenti impiegati, il profilo della sicurezza. Sono contitolari del
medesimo trattamento due professionisti che operano congiuntamente. Se
l’attività è invece svolta in forma societaria o associata il titolare
è l’entità nel suo complesso. In questo caso gli adempimenti previsti
dal Codice devono essere attuati unitariamente per evitare frammentazioni
o ripetizioni da parte dei singoli professionisti. La designazione del
responsabile del trattamento è facoltativa, ma nelle grandi
organizzazioni ne possono essere designati anche diversi. Chiunque ha
accesso ai dati (praticanti, personale amministrativo ecc.), deve essere
designato quale incaricato del trattamento, e per iscritto devono essere
indicati anche i compiti.
L'avvocato è tenuto alla notificazione solo nei casi previsti dal Codice
tenendo anche presenti quelli che sono stati sottratti a tale obbligo dal
Garante. Dall'aprile 2004, in base ad un provvedimento dell’Autorità,
non sono infatti più soggetti a notificazione i trattamenti di dati
genetici e biometrici effettuati nel corso di investigazioni
difensive o per far valere o difendere un diritto in giudizio, purché il
diritto che si intende far valere sia almeno dello stesso rango di quello
dell’interessato. Non vanno inoltre notificati i trattamenti di dati
economici relativi a clienti o fornitori, purché l’avvocato non
costituisca una banca dati informatica, con dati sulla solvibilità,
situazione patrimoniale ecc.
Il cliente deve essere sempre informato, anche in forma orale e sintetica
purché completa, sull’uso che verrà fatto dei suoi dati personali.
I dati comuni e sensibili possono essere trattati senza consenso solo se
il loro uso è necessario per svolgere indagini difensive o far valere un
diritto. Se tra i dati sensibili vi sono anche informazioni relative a
salute e vita sessuale il diritto difeso o fatto valere in giudizio
deve essere un diritto della personalità o un altro diritto o libertà
fondamentale o inviolabile. Non è richiesto il consenso per
trattare i dati giudiziari, ma l’avvocato deve rispettare le
prescrizioni dell'autorizzazione
generale rilasciata a suo tempo dal Garante.
I dati dei clienti, inoltre, devono essere protetti da misure di sicurezza
idonee e preventive per ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato ecc. Alcune cautele, le cosiddette
"misure minime" di sicurezza, sono obbligatorie e hanno risvolti
anche sul piano penale. In particolare, l’avvocato che tratta dati
sensibili o giudiziari con mezzi informatici è tenuto a predisporre un
documento programmatico sulla sicurezza (Dps) entro il 31 marzo di
ogni anno (per il 2004 entro il prossimo 30 giugno).
Il Garante ha anche precisato che, contrariamente a quanto ipotizzato in
diversi quesiti posti ai propri uffici, non occorre sostituire i nomi
delle parti sul fascicolo cartaceo con un codice identificativo: è
sufficiente adottare opportune precauzioni per rendere la documentazione
accessibile solo al personale autorizzato.
Regole diverse si applicano all’esercizio dell’attività
stragiudiziale (arbitrati, conciliazioni, ricorsi amministrativi) dove il
trattamento dei dati comuni di soggetti diversi dal cliente, a meno che
siano dati ricavabili da fonti pubbliche, deve avvenire con il consenso
dell'interessato. Consenso che deve essere scritto nel caso si tratti di
dati sensibili, giudiziari o di informazioni sulla salute e le abitudini
sessuali.
Il Garante ha espresso, infine, al Consiglio nazionale forense la propria
disponibilità a fornire ogni altro chiarimento e parere anche in altre
tematiche da approfondire, quali ad esempio quelle del rapporto con gli
investigatori privati, della conservazione di documenti, della
conoscibilità di atti e documenti in sede giudiziaria.
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Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
Lavoro:
accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
Malattie
professionali: lecite le segnalazioni dei medici all’Inail (02.12.03)
Il
nuovo Codice della Privacy (10.02.04)
Videosorveglianza
e protezione dati personali (15.03.04)
Obblighi
di sicurezza e documento programmatico: slitta al 30 giugno la redazione del
dps (24.03.04)
Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante (23.04.2004)
Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (20.05.2004)
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