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Comunicato stampa del
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 aprile 2006
Una grande catena alberghiera non
potrà più usare i dati raccolti per non aver prima informato la
clientela
Gusti, abitudini, durata dei
pernottamenti, tutti i dati e tutte le informazioni utili per
"conoscere" meglio il cliente e "anticiparne" le
richieste, raccolte e rielaborate in un considerevole data base. Tutto però
all'insaputa dei clienti che, nè al loro arrivo in albergo né al momento
di aderire ad un programma di fidelizzazione, venivano adeguatamente
informati dell'uso che sarebbe stato fatto dei dati inseriti nei moduli
che avevano compilato. Salvo poi rendersi conto di tale modalità illecita
soltanto quando, in caso di successivi soggiorni, venivano proposti
servizi analoghi a quelli già richiesti oppure arrivava a casa pubblicità.
Le violazioni, emerse nel corso di accertamenti disposti nell'ambito del
settore alberghiero, riguardano una grande catena alberghiera
italiana e sono state sanzionate.
Con un provvedimento, di cui è stato
relatore il presidente Francesco Pizzetti, il Garante per la privacy ha
poi vietato alla società l'utilizzo dei dati personali della clientela,
contenuti nel data base, trattati in violazione di legge. L'Autorità ha
altresì prescritto alla società l'adozione delle misure necessarie per
conformarsi alle norme sulla privacy.
Dagli accertamenti è risultato che i clienti non venivano adeguatamente
informati sull'uso che sarebbe stato fatto dei loro dati personali e per
di più dovevano sottoscrivere moduli con formule di consenso generiche.
Questi dati personali venivano usati dalla catena alberghiera italiana non
solo per fornire i servizi richiesti, ma anche per definire i
"profili" dei clienti allo scopo di proporre servizi mirati in
caso di ulteriori visite.
La società utilizzava, inoltre, per
finalità di marketing e per l'invio di comunicazioni commerciali e sempre
senza consenso specifico, altre informazioni (professione, recapiti,
frequenza dei pernottamenti, pasti) di clienti che aderivano ad
un'operazione a premio con "carta di fedeltà", usufruendo di
vantaggi (bonus, premi, sconti) correlati ai volumi di spesa. I dati
di questo gruppo di clienti venivano trasmessi anche ad altre società
(società di noleggio, compagnie aeree).
Dopo l'intervento del Garante la catena
alberghiera, oltre a non poter più utilizzare i dati raccolti
illecitamente, dovrà rispettare una serie di prescrizioni e in
particolare: a) riformulare i modelli di informativa alla clientela, sia
su carta sia on line, specificando per quali scopi e per quanto tempo
vengano usati i dati personali dei clienti; b) predisporre modelli che
consentano alla clientela di decidere liberamente se autorizzare o meno
l'uso dei propri dati a fini di "profilazione" o di invio di
materiale pubblicitario; c) individuare precisi tempi di conservazione dei
dati e cancellare o trasformare in forma anonima quelli non più
necessari.
Con lo stesso provvedimento l'Autorità
ha, inoltre, avviato l'applicazione di sanzioni amministrative per
inidonea informativa nonché per omessa notificazione, non risultando
comunicata al Garante l'attività di profilazione della clientela messa in
atto.
Va
sottolineato che questo provvedimento costituisce un segnale forte della
nuova fase di azione che l'Autorità ha avviato svolgendo un'attività
ispettiva programmata e finalizzata a estendere la difesa dei diritti dei
cittadini anche al concreto e incisivo controllo del rispetto delle norme
e dei provvedimenti del Garante, a cominciare dai settori di attività che
più direttamente e immediatamente incidono sugli utenti di grandi
comparti di servizi.
IL PROVVEDIMENTO
Alberghi: vietato profilare le
abitudini dei clienti in modo illecito - 9 marzo 2006
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali
relativi alla clientela da parte di Italjolly Compagnia italiana dei Jolly
hotels S.p.a.
1.1. Al fine di verificare
l'osservanza della disciplina di protezione dei dati personali da parte di
catene alberghiere –con particolare riferimento alle informazioni
raccolte mediante schede di dichiarazione delle generalità o più
propriamente connesse all'esecuzione del contratto (ivi comprese quelle
registrate nell'ambito dello svolgimento di operazioni a premio)–, il 4 novembre 2005
l'Autorità ha avviato d'ufficio accertamenti preliminari presso Italjolly
Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.a. (di seguito, la "società").
1.2. Dai primi accertamenti svolti è emerso che, grazie all'attribuzione
a ciascun cliente di un codice univoco (c.d. codice ospite), la società
tratta, con l'ausilio di strumenti elettronici, "sia in locale,
sia in una banca dati centralizzata" (detenuta presso la sede
legale), una pluralità di informazioni personali relative alla clientela,
raccolte direttamente presso ciascun interessato, anzitutto per mezzo
delle "schede di dichiarazione delle generalità "
(conformi al modello approvato dal Ministero dell'interno ai sensi
dell'art. 109, comma 3, r.d. 18 giugno 1931, n. 773,
t.u.l.p.s.), che formano oggetto di comunicazione all'autorità di
pubblica sicurezza.
1.3. Tali informazioni, unitamente a quelle relative alla tipologia di
servizi, anche accessori, di cui la clientela usufruisce presso ciascuna
struttura alberghiera, comprensive della durata del soggiorno e della
tariffa applicata, dal 2001 sono trattate dalla società, oltre che per
assolvere ad obblighi legali (ivi compreso quello appena menzionato) e per
dare esecuzione al rapporto contrattuale, per "definire i profili
dei clienti allo scopo di orientare l'offerta della società in occasione
di successive visite da parte dello stesso cliente" (così come
risulta dal verbale delle attività ispettive dell'8 novembre 2005 – di
seguito "verbale"). Questi dati, limitatamente agli ultimi tre
soggiorni, restano quindi visibili nelle strutture alberghiere della
società.
1.4. La società, oltre ai dati personali fin qui menzionati che si
riferiscono in modo indifferenziato a tutta la clientela, tratta altre
informazioni relative ai soli clienti che aderiscono all'operazione a
premio denominata "optime". I clienti detentori della
"optime card" possono fruire di vantaggi correlati al
volume di spesa (in forma di sconti, premi, bonus, priorità,
servizi accessori e facilitazioni di pagamento: cfr. regolamento
"programma optime"), in conformità all'art. 3 del
d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (concernente la revisione organica della
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locale). I dati trattati riguardano:
·
dati anagrafici;
·
recapiti, anche telefonici, e coordinate di posta
elettronica;
·
professione;
·
"accrediti" maturati (in misura proporzionale alle
somme corrisposte per il godimento di servizi) e alla loro scadenza; come
risulta dal verbale degli accertamenti effettuati, "in relazione
a tali accrediti è altresì possibile visualizzare il dettaglio relativo
alle strutture presso le quali sono stati maturati, la data, l'ammontare e
i servizi che li hanno generati (camera, cantina, ristorante)";
·
ulteriori informazioni personali (il cui conferimento è
facoltativo), fornite in forma di risposta a quesiti (cfr. il modulo di
adesione al programma "optime"), relative alla
frequenza di pernottamenti, alla consumazione di pasti e alle modalità di
prenotazione abitualmente utilizzate.
Nei confronti della clientela partecipante all'operazione a premio la
società tratta i dati personali ora descritti non solo per la gestione
della medesima, ma, anche avvalendosi di due società (designate
responsabili del trattamento: cfr. comunicazione della società del 15
novembre 2005), per finalità di "database marketing" e
di invio di comunicazioni commerciali alla clientela partecipante al
programma "optime". Tale circostanza, oltre che dalle
dichiarazioni rese dalla società (contenute nel verbale), risulta dalle
clausole contenute nei contratti di collaborazione stipulati da
quest'ultima con le società responsabili del trattamento, in virtù dei
quali si prevede la costituzione di un archivio contenente "informazioni
anagrafiche, preferenze dell'ospite e tipo di carte di credito"
per consentire la realizzazione di operazioni di mailing
individualizzate e l'estrazione "di mailing list per attività di
comunicazione (direct mail, telemarketing)" (cfr. all. A dei
contratti di collaborazione).
La società ha altresì dichiarato (come risulta dal verbale) che i dati
della clientela aderente all'operazione a premio sono comunicati ad altre
società (quali ad esempio società di noleggio e compagnie aeree) in base
ad accordi aventi ad oggetto, tra l'altro, la conversione degli
"accrediti" maturati nell'ambito del programma "optime"
per fruire di ulteriori vantaggi presso società partner.
1.5. Come risulta dal verbale, attraverso la postazione informatica
locale, ciascuna struttura alberghiera può accedere, limitatamente "agli
ultimi tre soggiorni", alle informazioni riferite a tutta la
clientela identificando altresì, grazie ad una differenza cromatica nella
visualizzazione delle posizioni anagrafiche, i clienti aderenti
all'operazione a premio.
1.6. Informazioni personali della clientela vengono raccolte anche a
seguito della compilazione dei modelli, acquisiti agli atti, resi
disponibili online sul sito web della società in
occasione della prenotazione di servizi alberghieri e della richiesta,
redatta on-line, di invio della newsletter predisposta dalla
società.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati, oltre che
per l'assolvimento di obblighi legali (punto 1.2.) e per finalità
connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale (punto 1.3.) o
precontrattuale (con riguardo ai dati raccolti attraverso la prenotazione on-line
dei servizi alberghieri: punto 1.6.), anche per le seguenti, ulteriori
finalità:
a) attuazione di operazioni a premio, attraverso, nel caso di specie,
il programma denominato "optime" (punto 1.4.);
b) definizione dei profili dei clienti, si tratti o meno di
partecipanti all'operazione a premi (punto 1.3. e 1.4.);
c) svolgimento di attività di marketing con riguardo alla
clientela "optime" (punto 1.4.);
d) trattamento di dati personali riferiti ai soggetti che si
iscrivono on-line alla newsletter della società (punto
1.6.).
Queste ultime finalità vanno considerate
tra loro distinte, come già rilevato da questa Autorità nel
provvedimento generale sull'uso delle c.d. carte di fidelizzazione (Provv. 24
febbraio 2005, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1103045),
e come risulta anche dal differenziato statuto normativo ad esse
riservato. Mentre la definizione di profili individuali relativi alle
preferenze e alle scelte di consumo è regolata in alcune disposizioni del
Codice (artt. 14, 22, comma 10 e 37, comma 1, lett. d)), i trattamenti di
dati personali effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale trovano diversa disciplina (artt. 7, comma 4,
lett. b) e 130 del Codice). La specifica finalità del trattamento di dati
personali connessi alle operazioni a premio si desume poi dalla
particolare normativa vigente (art. 3 d.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430).
Alla luce della documentazione acquisita
questa Autorità ravvisa taluni profili di violazione della disciplina
vigente in relazione al trattamento dei dati personali; pertanto, ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lett. c) e d), del Codice, prescrive con il
presente provvedimento le misure necessarie al fine di rendere i
trattamenti sopra indicati conformi alle disposizioni contenute nel
Codice, vietando altresì quelli posti in essere in violazione di legge.
3. Principi di necessità e
pertinenza
Dagli elementi acquisiti in atti, benché
di recente la società abbia cancellato informazioni relative a clienti
che in tempi più risalenti hanno usufruito dei suoi servizi, emerge che
"non è stato stabilito un termine di conservazione"
dei dati presenti nel database, accessibili nella loro interezza
solo dalle funzioni centrali della società e, come si è detto,
limitatamente agli ultimi tre soggiorni di ciascun cliente, anche da parte
delle singole strutture alberghiere.
In termini generali, con particolare riferimento al principio di necessità
(art. 3 del Codice), si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per
la gestione delle informazioni raccolte devono essere configurati, già in
origine, in modo da minimizzare l'utilizzo di dati identificativi dei
clienti. Pertanto, qualora la definizione di profili di consumo e di
preferenze dei clienti possa essere effettuata anche a livello centrale
senza individuare le persone interessate, la società è tenuta a porre in
essere ogni misura necessaria per trattare in modo anonimo i dati
personali raccolti per questa finalità.
In applicazione dei principi di pertinenza e proporzionalità, va altresì
segnalata la necessità di identificare i tempi massimi di conservazione
dei dati trattati alla luce delle finalità in concreto perseguite dalla
società mediante il trattamento dei dati raccolti, nonché delle scelte
effettuate dall'interessato in ordine al loro trattamento (ad esempio nel
caso di restituzione della carta). I dati personali dei quali non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati
trattati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (art. 11,
comma 1, lett. e), del Codice).
In particolare, nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati sia
preordinato alla:
- realizzazione
delle operazioni a premio, risulta congrua la conservazione dei
dati personali relativi al solo ammontare degli esborsi effettuati
–essendo questo il criterio utilizzato per commisurare, in valori
percentuali, l'ammontare degli "accrediti"– sino al
conseguimento da parte del cliente del vantaggio previsto e comunque
non oltre la scadenza del termine dell'operazione a premio indicato
nel regolamento (o della sua eventuale proroga);
- creazione
di profili dei clienti partecipanti o meno al programma "optime",
risulta congrua la conservazione dei dati raccolti per la durata di
dodici mesi decorrenti dalla registrazione delle informazioni e
conformemente a quanto stabilito nel menzionato provvedimento del 24 febbraio 2005
(v. il relativo par. 8).
Per quanto attiene alla finalità di
"marketing" e di vendita diretta, resta comunque
impregiudicata la facoltà dell'interessato di opporsi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano (art. 7, comma 4, lett. b), del Codice;
v. anche, per quanto riguarda le "coordinate di posta
elettronica", l'art. 130, comma 4).
4. Informativa alla clientela
Le diverse modalità di raccolta delle
informazioni personali della clientela –in occasione del soggiorno
presso strutture alberghiere della società oppure con l'adesione
all'operazione a premi o, ancora, mediante la compilazione di modelli resi
disponibili online– implicano che, in ciascuna circostanza e
indipendentemente dal mezzo di volta in volta utilizzato, debbano essere
rese all'interessato le informazioni contenute nell'art. 13 del Codice.
A questo proposito sono emerse, alla luce degli accertamenti svolti,
alcune difformità rispetto al dato normativo, ed in particolare:
a) con riguardo all'informativa resa a tutta la clientela,
indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'operazione a premio
"optime" (all'atto dell'arrivo) presso le singole
strutture alberghiere, la medesima informativa prevede che i dati raccolti
siano soggetti ad ulteriori operazioni di trattamento "in forma
anonima […] per redigere statistiche operative e commerciali".
L'informativa, pertanto, non esplicita, come dovrebbe, l'ulteriore finalità
perseguita dalla società (come risulta da quanto rappresentato al punto
1.3) nel definire i profili dei clienti con riguardo alle preferenze e
scelte di consumo individuali;
b) con riguardo all'informativa resa ai clienti aderenti al programma
"optime", l'interessato non viene reso edotto del fatto
che taluni suoi dati personali possono essere comunicati ad altre società,
con le quali può essere concordata una partnership nello
svolgimento di altri programmi di fidelizzazione, in caso di richiesta di
conversione degli "accrediti" maturati;
c) con riguardo all'informativa resa alla clientela in occasione
della raccolta on-line di dati personali al fine di prenotare
soggiorni, essa non risulta previamente fornita rispetto al conferimento
dei dati da parte dell'interessato, come richiesto dall'art. 13, comma 1,
del Codice;
d) in relazione all'iscrizione on-line alla newsletter
della società, il testo dell'informativa –pur presente in calce al
modello di raccolta dei dati e contenente altresì inesattezze, quali il
richiamo all'art. 13 anziché all'art. 7 del Codice, e il diritto, in base
al richiamato art. 13, ad "accedere ai registri del Garante"
(facoltà attribuita a chiunque dall'art. 37, comma 4, del Codice)– non
enuncia la finalità di marketing del trattamento, indicando in
suo luogo, quale scopo perseguito dalla società, l'utilizzazione dei dati
raccolti per la valutazione "del possibile interesse alla futura
costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto":
tale dizione non è idonea a rendere edotto l'interessato in ordine alla
reale finalità per la quale i dati (e non diversamente il consenso)
vengono effettivamente raccolti, e cioè per l'invio della newsletter.
Muovendo da tali considerazioni, la società,
in conformità alla disciplina sopra richiamata, qualora intenda
intraprendere nuovi trattamenti di dati personali del genere qui esaminato
(la definizione dei profili della clientela e l'invio alla medesima di
comunicazioni commerciali), dovrà predisporre o riformulare le
informative rese nei termini sopra precisati.
La società è tenuta, altresì, ad astenersi dall'utilizzare i predetti
dati sin qui trattati in violazione di legge (in applicazione dell'art.
11, comma 2, del Codice secondo cui "i dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati"). Formerà poi oggetto
di un separato procedimento la contestazione della violazione
amministrativa relativa alla mancata o inidonea informativa agli
interessati (art. 161 del Codice).
5. Consenso al trattamento
Sotto un diverso profilo -quello del
consenso al trattamento dei dati personali da parte della clientela-
devono poi rilevarsi ulteriori difformità rispetto alla disciplina
contenuta nel Codice.
Il trattamento effettuato per le ulteriori
finalità di marketing e di definizione dei profili dei clienti,
ricorrenti nel caso di specie nei termini sopra precisati, necessita del
consenso specifico e informato dell'interessato (art. 23 del Codice; Provv. 24
febbraio 2005, punto 7). Il consenso non è invece richiesto con riguardo
ai dati trattati in base ad obblighi di legge (ad esempio, per assolvere
ad obblighi contabili e tributari o alla richiamata disposizione contenuta
nell'art. 109, comma 3, del t.u.l.p.s.: art. 24, comma 1, lett. a) del
Codice). Non diversamente, il consenso non occorre per le operazioni di
trattamento finalizzate all'esecuzione del contratto –ivi comprese
quelle derivanti dall'operazione a premi "optime" (in
tal senso v. Provv. 24 febbraio 2005, cit.)– o per
adempiere, anche in fase precontrattuale, a specifiche richieste del
cliente (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).
In particolare:
a) con riguardo ai dati raccolti presso le singole strutture
alberghiere in occasione dell'esecuzione del contratto d'albergo (cfr.
modello dell'informativa) e successivamente trattati per le ulteriori
finalità di definizione dei profili della clientela relativi alle
preferenze e alle scelte di consumo, non risulta essere stato raccolto un
apposito consenso informato;
b) con riguardo ai dati personali raccolti in occasione dell'adesione
all'operazione a premi "optime",
l'"autorizzazione" del cliente al trattamento per finalità di marketing
svolto dalla società non è distinta da quella richiesta per beneficiare,
più in generale, dei vantaggi connessi alla partecipazione all'operazione
a premio (pur non essendo necessario raccogliere tale consenso per detto
trattamento, come sopra precisato) e la mancata accettazione delle
condizioni relative al trattamento dei dati personali (nell'indicata
formula onnicomprensiva) preclude l'iscrizione al programma "optime".
Ne deriva che il consenso al trattamento
dei dati per finalità di marketing non soddisfa i requisiti
posti dalla legge, in base ai quali esso "è validamente prestato
solo se è espresso liberamente" (art. 23, comma 3, del Codice). In
casi come quello in esame, come già rilevato da questa Autorità (Provv. 12 ottobre 2005,
in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1179604; Provv. 3
novembre 2005 in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1195215),
non può definirsi libero, e risulta indebitamente necessitato, il
consenso al trattamento dei dati personali che l'interessato deve
prestare, accettando (nel caso di specie quale condizione per conseguire i
vantaggi dell'operazione a premi) l'utilizzo di propri dati personali
conferiti ad altri scopi per l'invio di comunicazioni pubblicitarie.
Gli interessati debbono essere invece
messi in grado di esprimere (consapevolmente e) liberamente le proprie
scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano (Provv. 28
maggio 1997, in Boll. n. 1, p. 17, doc. web n. 40425),
manifestando il proprio consenso (per dir così, "modulare") per
ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. Provv. 24
febbraio 2005, punto 7). Tale capacità di autodeterminazione non è
assicurata quando si raccoglie il consenso in modo indifferenziato per
perseguire distinte finalità quali sono (come si è esplicitato al punto
2) la definizione dei profili della clientela e l'invio alla medesima di
comunicazioni commerciali (marketing), ben potendo essere
ciascuna di esse perseguita singolarmente in presenza di un'autonoma
valutazione e determinazione dell'interessato.
Qualora intenda intraprendere nuovi
trattamenti di dati personali del genere qui esaminato (definizione dei
profili della clientela e invio alla clientela di comunicazioni
commerciali), la società dovrà pertanto provvedere a predisporre modelli
di raccolta del consenso della clientela (anche rispetto alle adesioni
pervenute tramite il sito web) che consentano autonome
dichiarazioni di consenso da parte dell'interessato in presenza di
distinte finalità del trattamento, nel caso di specie relative alle
operazioni di definizione dei profili di consumo e preferenze individuali
e di invio di comunicazioni commerciali.
6. Notificazione dei trattamenti
per finalità di definizione dei profili della clientela
Le operazioni di trattamento realizzate
con l'ausilio di strumenti elettronici al fine di analizzare preferenze e
scelte di consumo degli interessati sono comprese nella tipologia di
trattamenti individuati dall'art. 37, comma 1, lett. d) del Codice, che
prevede la notificazione al Garante, alle condizioni previste all'art.
181, comma 1, lett. c) del Codice, obbligo rispetto al quale la società
è risultata inadempiente.
Pertanto, la società dovrà provvedere ad
effettuare la relativa notificazione entro il 31 marzo 2006.
Come per la mancata o inidonea informativa, l'omessa notificazione sarà
oggetto di separata contestazione amministrativa (art. 163 del
Codice).
TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara illecito il
trattamento dei dati personali della clientela effettuato da Italjolly
Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.a. e descritto nei punti da
1 a 6 in motivazione, con particolare riguardo ai seguenti profili:
·
omessa e incompleta informativa, con riguardo a quella resa:
o
a tutta la clientela presso le singole strutture alberghiere
(punto 4, lett. a);
o
alla clientela aderente all'operazione a premi denominata
"optime" (punto 4, lett. b);
o
alla clientela in occasione della raccolta on-line
di dati personali al fine di prenotare soggiorni (punto 4, lett. c);
o
all'atto dell'iscrizione on-line alla newsletter
della società (punto 4, lett. d);
·
mancata acquisizione del consenso per le attività connesse
alla definizione dei profili individuali in relazione a scelte e
preferenze di consumo (punto 5);
·
mancata acquisizione di un ulteriore e specifico consenso
per svolgere operazioni di marketing nell'ambito della gestione
dell'operazione a premi denominata "optime" (punto 5);
·
omessa notificazione dei trattamenti volti a definire il
profilo degli interessati e ad analizzarne abitudini o scelte di consumo
(punto 6);
b) vieta
a Italjolly Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.a., ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. d), del Codice, la prosecuzione delle operazioni di
trattamento di dati personali effettuate in violazione di legge nei
termini di cui alla lettera a);
c) ferma
restando l'inutilizzabilità dei dati personali sinora trattati in
violazione di legge nei termini di cui alla lettera a), prescrive a
Italjolly Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.a., ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. c), del Codice di adottare le misure necessarie
indicate nel presente provvedimento (punti da 3 a 6) al fine di conformare
alle disposizioni vigenti nuovi trattamenti di dati personali che intenda
intraprendere, con specifico riferimento, per quanto attiene ai tempi di
conservazione dei dati trattati per la gestione dell'operazione a premio e
per la definizione dei profili della clientela, a quanto indicato nel
punto 3;
d) dispone
che Italjolly Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.a. confermi a questa
Autorità, qualora intenda intraprendere nuovi trattamenti di dati
personali del genere qui esaminato (la definizione dei profili della
clientela e l'invio alla medesima di comunicazioni commerciali), e prima
che i trattamenti siano effettuati, che gli stessi sono conformi alle
prescrizioni del presente provvedimento, indicando ogni informazione utile
al riguardo ed allegando la pertinente documentazione.
Roma, 9 marzo 2006
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Pizzetti
IL
SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
Lavoro:
accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
Malattie
professionali: lecite le segnalazioni dei medici all’Inail (02.12.03)
Il
nuovo Codice della Privacy (10.02.04)
Videosorveglianza
e protezione dati personali (15.03.04)
Obblighi
di sicurezza e documento programmatico: slitta al 30 giugno la redazione del
dps (24.03.04)
Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante (23.04.2004)
Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (20.05.2004)
Adempimenti
semplificati per gli avvocati (16.06.04)
Rinnovate
le autorizzazioni generali (02.09.04)
La
normativa in materia di privacy e il D.lgs. 626/94 (04.10.04)
Lavoro.
Il fascicolo del dipendente è riservato, solo copie autorizzate (27.10.04)
Dati
sanitari in busta chiusa (15.11.04)
Che
cosa è un "dato personale" (09.12.04)
Nuove
tecnologie: il Garante avvia la consultazione via web (12.01.05)
Videofonini.
Le regole per rispettare gli altri (07.02.2005)
Controlli
sulle telecamere
(28.02.05)
Accesso
alle banche dati e diritti dei cittadini (23.03.05)
Videosorveglianza:
nuovi interventi del Garante (13.04.05)
Questionari
a scuola e garanzie per alunni e genitori (05.05.05)
Accesso
ai dati personali e diritti degli interessati (26.05.05)
Giornalismo:
Codice della privacy e segreto professionale (20.06.05)
Il
Garante potenzia l'attività ispettiva e vara il piano per i prossimi mesi
(11.07.05)
No
all'uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei lavoratori
(02.08.05)
Raccolta
differenziata e tutela della privacy (31.08.05)
Radiotaxi:
vietato schedare i clienti (20.09.05)
Scuola:
più privacy per il "portfolio" degli alunni (12.10.05)
Pubblica
Amministrazione e gestione dei dati in out-sourcing (02.11.05)
Protocollo
di intesa Garante-Guardia di Finanza (24.11.05)
Le
strutture sanitarie rispettino la dignità delle persone (19.12.05)
E'
ancora proroga (04.01.06)
CNIPA,
arriva la posta certificata (24.01.06)
Illecito
spiare il contenuto della navigazione in internet del dipendente (15.02.06)
Filtri
antispam: linee-guida dei Garanti europei (07.03.06)
Internet:
motori di ricerca, il Garante chiede a Google america più tutele per gli
utenti (19.04.06)
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