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| Videosorveglianza e protezione dati personali - 15 marzo 2004 | Links utili | |
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Le indicazioni dei Garanti dell’’Unione Europea I principi
indicati dai Garanti sono così riassumibili: a)
Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza, facendo
riferimento alle norme di diritto interno applicabili, anche per quanto
riguarda quelle relative al diritto all’immagine ed alla tutela del
domicilio. b)
Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e
lecite, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini
rilevate e indicando le finalità della videosorveglianza in un documento
che fornisca anche chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal
titolare. c)
Assicurarsi della legittimità del trattamento, verificando il
rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall’articolo
7 della Direttiva europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti
pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti effettuati mediante
telecamere devono essere previsti da norme di legge. d)
Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato,
ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente
l’impiego di dispositivi del genere, e sempre a condizione che altre forme
di tutela o altri dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente
inadeguati o non siano applicabili al caso specifico. (Per quanto riguarda
l’Italia, ricordiamo che il Codice in materia di protezione dei dati
personali prevede, all’articolo 3, l’obbligo di rispettare il principio
di necessità nel trattamento dei dati personali, ossia di ridurre al minimo
l’utilizzazione di dati personali o identificativi). e)
Verificare che l’attività di videosorveglianza sia effettuata in modo
proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l’impiego di dati
personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di
ripresa delle immagini, periodo di conservazione in ogni molto breve,
rischi legati all’eventuale associazione con altri dati che facilitino
l’identificazione delle persone). Su questo punto utili suggerimenti sono
venuti dai contributi della consultazione pubblica. f)
Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni
ben visibili e posizionate in modo corretto. Può trattarsi di
informative sintetiche, secondo un approccio “stratificato” per cui
l’interessato potrà ottenere informazioni più dettagliate rivolgendosi
direttamente al titolare; tuttavia, l’informativa deve essere efficace.
Pertanto, è necessario specificare sempre le finalità dell’uso di
telecamere, e indicare chi sia il titolare del trattamento. g)
Garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di accesso,
rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al
trattamento per motivi legittimi e prevalenti. h)
Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio
l’obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso sistemi di
videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi
anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in tale attività. i)
Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di
videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di
dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di
videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con
dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di
utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di
una persona. In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso
per caso, alla luce dei principi sopra ricordati. |
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