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proporzionalità nei controlli effettuati dal datore di lavoro - 2
febbraio 2006
IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione
odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso
presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Sigillò
Massara e Vincenzo Sigillò presso il cui studio ha eletto domicilio
nei confronti di
ZK S.p.A.
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maggio presso il cui
studio ha eletto domicilio;
Visti gli articoli
7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le
osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott.
Mauro Paissan;
PREMESSO
Il ricorrente ha
ricevuto dalla casa di cura resistente, presso cui prestava servizio
come addetto all'accettazione e al banco referti, una contestazione
disciplinare relativa ad accessi ad Internet non autorizzati
effettuati sul luogo di lavoro.
Il ricorrente ha
chiesto il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano relativi a tali accessi, ai sensi dell'art. 7
Codice. La resistente li aveva documentati producendo numerose
pagine -allegate alla contestazione disciplinare- recanti, in
particolare, informazioni relative ai "file"
temporanei e ai "cookie" originati, sul computer
utilizzato dal ricorrente, dalla navigazione in rete avvenuta
durante sessioni di lavoro avviate con la password del ricorrente
medesimo.
Non avendo ricevuto
riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso al Garante ai sensi
degli art. 145 e s. del Codice, ritenendo illecito il trattamento.
Il ricorrente ha
sostenuto che tra i dati in questione comparivano anche alcune
informazioni di carattere sensibile idonee a rivelare, in
particolare, convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché
gusti e tendenze sessuali posto che numerosi file fanno riferimento
a siti Internet a contenuto pornografico. La resistente avrebbe
trattato tali dati senza alcun consenso e senza informare
preventivamente circa la possibilità di effettuare controlli sui
terminali d'ufficio né l'interessato, né il "sindacato
interno all'azienda (…), in aperto spregio all'articolo 4 dello
Statuto dei lavoratori che prevede che tale attività può avvenire
solo previo consenso del sindacato o dell'ispettorato del lavoro".
Il ricorrente ha pertanto ribadito le sue precedenti istanze
chiedendo anche di porre a carico del soccombente le spese sostenute
per il procedimento.
A seguito
dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7
novembre 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice,
la resistente ha risposto con memoria del 29 novembre 2005 con la
quale, considerando il ricorso inammissibile (dal momento che il
ricorrente, contestando "fermamente di avere mai operato le
azioni oggetto della contestazione disciplinare", non
sarebbe legittimato a proporlo), ha ritenuto lecito il trattamento
citando casi analoghi di controllo dei lavoratori ritenuti leciti in
giurisprudenza e dichiarando, in particolare, che:
- "i fatti su cui si fonda
il ricorso (…) traggono origine dal licenziamento per giusta
causa intimato" al ricorrente "a seguito
dell'accertamento (…) di alcune gravi violazioni poste in essere
dal lavoratore e che, per la parte che interessa questo
procedimento, ha riguardato l'illecito accesso ad Internet dai
computer aziendali in uso allo stesso (…), l'appropriazione
indebita del materiale cartaceo utilizzato per stampare i
risultati della navigazione, nonché il danneggiamento della rete
aziendale a causa dei virus informatici introdottisi, fatti per i
quali si è provveduto a proporre relativa querela";
- il ricorrente non è stato
preventivamente informato di possibili controlli informatici in
considerazione del fatto che gli accessi ad Internet, "in
virtù delle mansioni affidate al lavoratore, non sarebbero dovuti
avvenire";
- ZK S.p.A. è comunque
"dotata di un manuale della qualità accessibile a tutti
i dipendenti della clinica che hanno in uso i terminali aziendali
(…), essendo consultabile dal computer cliccando su apposita
icona"; il manuale avverte i lavoratori sia della
circostanza che "per la salvaguardia dei dati si procederà
a backup periodici ed all'installazione e manutenzione di
opportuni programmi antivirus", sia del fatto che "gli
elaboratori sono da considerarsi beni aziendali affidati al
lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni; ogni utilizzo
per fini privati deve essere evitato";
- la società non era
obbligata a raccogliere il consenso che non è richiesto (art. 24
del Codice) quando il trattamento, come nel caso di specie, nasce
dalla "legittima esigenza di far valere i propri diritti,
anche ai fini della loro tutela in giudizio. E ciò, sia rispetto
al rapporto di lavoro con il XY ed alla sua risoluzione, sia
rispetto alla tutela di patrimonio ed attività aziendale, nonché
alla finalità di quest'ultima, rilevante sotto il profilo
sociale, operando la ZK S.p.A. nel campo della sanità
accreditata (…) e, quindi, inserita nell'ampio sistema previsto
dal nostro ordinamento per garantire il diritto, di rilevanza
costituzionale, alla salute del cittadino";
- gli artt. 2, 3 e 4 dello
Statuto dei lavoratori non farebbero "venire meno il
potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104
c.c., di controllare direttamente o mediante propria
organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni cui sono
tenuti i lavoratori, e così di accertare eventuali mancanze
specifiche dei dipendenti medesimi già commesse o in corso di
esecuzione"; per poter applicare il divieto di controllo
a distanza dei lavoratori di cui all'art. 4 della l. n. 300/1970,
"è necessario che il controllo riguardi (direttamente o
indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi
certamente fuori dall'ambito di applicazione della norma i
controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore
(cd. controlli difensivi)" (cfr. Cass. n. 4746/2002),
quali quelli messi in atto nel caso di specie;
- "l'utilizzo privato
dell'elaboratore aziendale costituisce illecito contrattuale a
carico del lavoratore"; pertanto, la società poteva
porre lecitamente in essere i necessari controlli difensivi volti
a far valere i propri diritti.
Nell'audizione del 6
dicembre 2005 il ricorrente ha rilevato che dalla motivazione delle
sentenze citate dalla controparte risulta che nei predetti casi il
controllo dei lavoratori è stato considerato lecito in quanto il
trattamento di dati personali sarebbe "stato breve e non
eccedente, ovvero effettuato limitatamente ai tempi di connessione e
non ai contenuti".
Con memoria del 13
gennaio 2006 (successiva alla proroga del termine per la decisione
sul ricorso disposta da questa Autorità, ai sensi dell'art. 149,
comma 7, del Codice, il 6 dicembre 2005), la resistente ha ribadito
di ritenere lecito il trattamento ed ha comunicato che, su richiesta
del ricorrente, è stata fissata la data di convocazione delle parti
per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c.;
ciò, confermerebbe la volontà del ricorrente "di adire
l'autorità giudiziaria al fine di far valere l'illegittimità del
licenziamento".
Nella memoria
pervenuta il 25 gennaio 2006, il ricorrente ha ribadito le proprie
richieste ed ha rilevato in particolare che:
- l'unica password
utilizzata dal ricorrente era la "password utente"
che consente di avviare la sessione di lavoro sul computer,
mentre nessuna password era prevista per entrare nella
rete Internet, liberamente accessibile mediante l'icona relativa
al browser Explorer di Windows;
- nel "manuale della
qualità della ZK (…) non si fa alcun riferimento ai
controlli degli accessi ad Internet"; comunque non sono
stati trattati file di backup poiché dalla
stringa contenuta nelle "pagine sui dati sulle
navigazioni riferite" al ricorrente "(c:\copia\documents
and settings\x-y\impostazioni locali\temporary internet files\)
emerge che c'è stata un'operazione manuale di copia della
"directory temporary internet files" contenuta
nella cartella "x-y""; analoga operazione
sarebbe stata effettuata sulla "cronologia delle
navigazioni, non riferibile ad un backup automatico";
- tra i dati trattati
compaiono anche alcune informazioni idonee a rivelare la vita
sessuale il cui trattamento, se effettuato senza il consenso
scritto dell'interessato, è consentito (art. 26, comma 4,
lett. c) del Codice) solo per far valere in giudizio un
diritto "di rango pari a quello dell'interessato";
i diritti fatti valere dalla resistente (risoluzione del rapporto
di lavoro, tutela del patrimonio aziendale, asserita finalità
sociale perseguita dall'azienda per tutelare la salute del
cittadino), non consisterebbero "in diritti di pari grado
a quelli che il sig. XY (…) si appresta a proteggere";
- il trattamento effettuato
dal datore di lavoro sarebbe pertanto eccedente, dal momento che
lo stesso è "durato ad libitum, ovvero almeno dai primi
giorni del mese di gennaio 2005".
Con memoria
pervenuta il 27 gennaio 2006, la società resistente ha ribadito la
liceità del trattamento effettuato.
CIÒ
PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte
sulla liceità e correttezza del trattamento di dati relativi alle
navigazioni in Internet contestate ad un dipendente dal datore di
lavoro.
Il ricorso è
fondato.
Va in primo luogo
rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
La resistente ha
contestato l'indebito utilizzo di strumenti aziendali per fini
privati, imputando al ricorrente le "navigazioni"
effettuate sul web durante sessioni di lavoro avviate con
l'uso della sua password. Considerato il collegamento
diretto ed univoco che la società ha rappresentato (ai fini della
contestazione disciplinare, del licenziamento per giusta causa e
della querela sporta) tra la persona del ricorrente e i dati desunti
sia dai file temporanei, sia dai cookie prodotti
in giudizio, il ricorrente stesso assume la qualità di
"interessato" (art. 4, comma 1, lett. a), del Codice,
secondo cui è tale "la persona fisica (…) cui si
riferiscono i dati personali") ed è, pertanto,
legittimato ad esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice e a
presentare ricorso al Garante.
Per ciò che
concerne il merito va rilevato che la società, per dimostrare un
comportamento illecito nel quadro del rapporto di lavoro, ha
esperito dettagliati accertamenti in assenza di una previa
informativa all'interessato relativa al trattamento dei dati
personali, nonché in difformità dall'art. 11 del Codice nella
parte in cui prevede che i dati siano trattati in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità perseguite.
Dalla documentazione
in atti si evince che la raccolta da parte del datore di lavoro dei
dati relativi alle navigazioni in Internet è avvenuta mediante
accesso al terminale in uso all'interessato (con copia della
cartella relativa a tutte le operazioni poste in essere su tale computer
durante le sessioni di lavoro avviate con la sua password,
come si desume dalla stringa riportata in apice all'elenco dei file
prodotti dalla resistente "c:\copia\Documents and
settings\x-y\"), anziché mediante accesso a file di
backup della cui esistenza il personale della società è
informato mediante il "manuale della qualità "
accessibile agli stessi sul proprio terminale.
A parte la
circostanza che l'interessato non era stato, quindi, informato
previamente dell'eventualità di tali controlli e del tipo di
trattamento che sarebbe stato effettuato, va rilevato sotto altro
profilo che non risulta che il ricorrente avesse necessità di
accedere ad Internet per svolgere le proprie prestazioni. La
resistente avrebbe potuto quindi dimostrare l'illiceità del suo
comportamento in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati
sul luogo di lavoro limitandosi a provare in altro modo l'esistenza
di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento. La
società ha invece operato un trattamento diffuso di numerose altre
informazioni indicative anche degli specifici "contenuti"
degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle
varie navigazioni, operando -in modo peraltro non trasparente- un
trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite.
La raccolta di tali
informazioni ha comportato, altresì, il trattamento di alcuni dati
sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni
sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale (ciò, stante
l'elevato numero di informazioni valutate in rapporto ad un lungo
arco di tempo, gli specifici contenuti risultanti da alcuni
indirizzi web e il contesto unitario in cui il complesso di
tali dati è stato valutato), rispetto ai quali la disciplina in
materia di dati personali pone peculiari garanzie che non sono state
integralmente rispettate nel caso di specie (art. 26 del
Codice; aut.
gen. del Garante n. 1/2004).
Va infatti tenuto
conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell'ambito
di controlli informatici volti a verificare l'esistenza di un
comportamento illecito (che hanno condotto a sporgere una querela,
ad una contestazione disciplinare e al licenziamento), le
informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore
di lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia "indispensabile"
(art. 26, comma 4, lett. c), del Codice;
autorizzazione n. 1/2004 del Garante). Tale indispensabilità,
anche alla luce di quanto precedentemente osservato, non ricorre nel
caso di specie.
Inoltre, riguardando
anche dati "idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale", il trattamento era lecito solo per far valere o
difendere in giudizio un diritto di rango pari a quello
dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Anche
tale circostanza non ricorre nel caso di specie, nel quale sono
stati fatti valere solo diritti legati allo svolgimento del rapporto
di lavoro (cfr. art. 26, comma 4, lett. c), del Codice; punto 3,
lett. d), della citata autorizzazione; cfr. Provv. Garante
9 luglio 2003).
Alla luce delle
considerazioni sopra esposte e considerato l'art. 11, comma 2, del
Codice secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati, l'Autorità dispone quindi, ai sensi dell'art.
150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti
dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare
ulteriormente i dati personali raccolti nei modi contestati con il
ricorso.
La presente
decisione lascia impregiudicati i diritti delle parti in ordine alla
liceità o meno dei comportamenti addebitati al ricorrente.
Sulla base della
determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura
forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare
per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
all'odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato
nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per
diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in
particolare, alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI
MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara
fondato il ricorso e, per l'effetto, vieta alla società
resistente il trattamento dei dati personali dell'interessato
oggetto del ricorso;
b) determina
nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei
diritti del procedimento posti a carico di ZK S.p.A., che
dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 2 febbraio
2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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