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| Condominio a prova di privacy - 13 luglio 2006 | Ultimi articoli | |
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Comunicato
stampa del Garante per la Protezione dei dati personale del 28 giugno 2006 Regole chiare per un condominio a prova di privacy. Con un provvedimento generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai condomìni, anche per i trattamenti effettuati dall'assemblea e dall'amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali. Il provvedimento tiene conto anche delle osservazioni di associazioni di categoria e di singoli condomini che hanno partecipato con numerosi contributi alla consultazione pubblica aperta l'8 febbraio scorso. Le regole
per il condominio "Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale" - sottolinea Giuseppe Fortunato, componente dell'Autorità e relatore del provvedimento. "La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominale; la trasparenza correttamente intesa non è mai un lasciapassare per offendere la riservatezza della persona. Per aiutare amministratori e condòmini e favorire una lettura pronta, pratica ed esemplificativa del provvedimento verrà redatto anche un apposito "Vademecum del palazzo", uno strumento operativo per qualunque cittadino."
Punto 1 Sono trattabili dati anagrafici e indirizzi (ai fini della convocazione d'assemblea o per comunicazioni), le quote millesimali e i dati accessori per calcolarle, i dati necessari per il calcolo di specifici oneri. Non possono essere trattati dati che non siano correlati ad attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente idonei a determinare entrate o uscite dei partecipanti al condominio. È, ad esempio, vietato che in fogli cartacei o elettronici condominiali siano riportate, vicino a nomi di condomini o inquilini, annotazioni quali: single, capellone, calvo, cugino dell'ex-portiere, "non verrà all'assemblea", "va in vacanza a giugno", "risponde sempre la segreteria"… Punto 2 Ai partecipanti alle spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità degli altri partecipanti per cui ogni richiamo alla privacy è, in tal caso, fuori luogo. Al contrario non si possono divulgare spese o morosità all'infuori di tale ambito. È quindi assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o di altri terzi i nomi o altri dati di morosi. È vietato sia esporre tali dati in bacheca sia comunicarli a fornitori o altri terzi in qualunque forma e in qualunque circostanza. Punto 3 In ogni caso occorre sempre tener presente il principio di proporzionalità circa l'uso di tali numeri, con particolare riferimento a frequenze e ad orari, tenuto presente che il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare danni incombenti) mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie. Punto 4 Può sussistere tale ipotesi per i collaboratori, ivi compreso il portiere (sussistendone i presupposti e comunque previa informativa), oppure in altre specifiche fattispecie come nel caso di delibera assembleare per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso sia indispensabile trattare dati sensibili o giudiziari devono essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati. Punto 5 Fuori dei casi predetti non possono essere comunicati a terzi dati personali riferiti ai partecipanti. Né il condominio, né l'amministratore, né il portiere, né il singolo condomino od inquilino che (per ragione del ruolo, per la vicinanza, per la condivisione delle parti comuni o per semplice casualità) viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere a altro partecipante del condominio o a terzo. Punto 6 Punto 7 Soltanto con l'assenso di tutti i partecipanti è possibile la videoregistrazione dell'assemblea condominiale. Punto 8 Sono vietati pertanto avvisi quali: "per le quote per la riparazione della colonna pluviale di Rossi passare in portineria", oppure "si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel garage". Punto 9 Punto 10 Per ogni trattamento dei
dati non conforme alla normativa o ai provvedimenti del Garante è possibile
rivolgere allo stesso Garante reclamo, nelle modalità e forme previste,
oppure una segnalazione, indicando comunque ogni elemento conosciuto. |
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