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| Gli "spammer" rischiano il risarcimento danni - 11 gennaio 2008 | Ultimi articoli | |
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Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non
richiesti Il destinatario di fax, e-mail, sms e mms
indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento
per la lesione dei propri diritti. Lo ha affermato in un recente provvedimento il
Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, che prosegue in questo
modo nell'azione di contrasto allo spam. L'Autorità ha vietato l'uso
illecito di dati personali a fini di marketing ad una società
che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale
pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari.
La società raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più
utilizzare i dati personali in suo possesso. Numerose irregolarità erano
infatti emerse nel corso degli accertamenti svolti a seguito di alcune
segnalazioni nelle quali si lamentava l'invio di fax indesiderati da parte
di una società che promuoveva prodotti e servizi per conto di altre
aziende. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax
commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei
destinatari, comporta un trattamento illecito. Non solo: lo spam può
causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può
consistere, tra l'altro, nella perdita di tempo, nell'uso indebito della
carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla
comunicazione indesiderata che tiene occupato l'apparecchio. La società, dal canto suo, si era
giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici
i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine
gialle, Pagine utili). Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si
utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso
quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità
(via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore
automatico). IL
PROVVEDIMENTO Provvedimento del 4 ottobre 2007 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l'art. 130, comma 2, del Codice che prevede, per l'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali mediante telefax, il presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell'interessato; VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato le modalità e le garanzie semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo comunque alcune misure che devono essere adottate con particolare riferimento, rispettivamente, all'acquisizione e all'inserimento dei dati personali, nonché all'informativa da fornire agli interessati; RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori che emerge da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell'ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell'art. 130 del Codice; VISTE le segnalazioni di Verdepiù del 4 aprile 2007, di Roberto Varrà del 15 maggio 2007 e di Romeo Mordenti per Autoricambi far s.n.c. del 9 luglio 2007, con le quali è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati inviati da Microcall s.r.l. al fine di promuovere servizi e prodotti per conto di altre società; VISTE le note inviate da Microcall s.r.l., a seguito di alcune richieste di informazioni dell'Autorità, con le quali la società ha affermato, riguardo alle modalità di raccolta delle informazioni, che i dati personali "provengono dagli elenchi categorici riferiti a soggetti esercenti attività economica" e "sono raccolti manualmente attraverso una consultazione autonoma da parte degli operatori che provvedono a digitare il numero da contattare"; la società, quindi, "utilizza solo dati relativi allo svolgimento di attività economiche (…), versando in un caso nel quale non ritiene necessario il consenso per il trattamento dei dati"; RILEVATO che, nelle medesime note, la società ha dichiarato di operare esclusivamente nei confronti di soggetti economici (i cui numeri di fax sarebbero reperibili sugli elenchi categorici) ritenendo di versare "in un caso nel quale non ritiene sia necessario il consenso per il trattamento dei dati"; rilevato che tale valutazione è, però, erronea rispetto all'uso pubblicitario e commerciale del telefax per il quale è richiesto il preventivo consenso ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato; RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nei casi di specie, sia stato richiesto preliminarmente agli interessati uno specifico consenso per l'inoltro delle comunicazioni mediante telefax; CONSIDERATO che l'invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Microcall s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 del Codice); RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidonea informativa (art. 13, comma 4 e 161 del Codice); CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico; RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Microcall s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all'invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari; TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni; CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati; CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di agire in sede civile in relazione alla condotta invasiva accertata, ai sensi dell'art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2050 c.c.; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
Roma, 4 ottobre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |
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