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Dalla
Newsletter del Garante
per la protezione dei dati personali
Sì
a richieste di trasparenza, no ad elaborazioni personalizzate delle
informazioni
Il lavoratore può avere accesso ai
suoi dati personali detenuti dall’azienda ed ottenerne la
comunicazione in forma completa e intelligibile, ma non può chiedere la
creazione di dati non esistenti negli archivi o che gli venga
fornita una rielaborazione personalizzata secondo criteri da lui indicati.
La precisazione è contenuta nel provvedimento del Garante con il quale ha
definito i ricorsi di due lavoratori che si erano rivolti all’Autorità,
insoddisfatti delle risposte fornite dal loro ex datore di lavoro. I
dipendenti, ora trasferiti in un’altra società, lamentavano l’incompletezza
dei dati forniti dall’azienda presso la quale lavoravano, dai quali non
sarebbe risultato il percorso professionale, l’indicazione dell’appartenenza
ed i passaggi a vari settori e le mansioni svolte, nonché i motivi del
trasferimento.
Nel corso del procedimento di fronte al Garante l’azienda ha comunicato
ai dipendenti altri dati oltre quelli già forniti, contenenti alcune
delle informazioni richieste, in particolare su corsi di aggiornamento
effettuati, strutture alle quali sono stati assegnati nel corso degli
anni, attestati ottenuti, erogazione di un premio annuale. Le
funzioni e le mansioni svolte – secondo l’azienda - risultavano essere
quelle proprie del livello di inquadramento. Nulla da comunicare invece
per quanto riguarda le ragioni del trasferimento. La società, infatti,
che ha affermato di aver comunicato tutti i dati in suo possesso, si
è giustificata ritenendo di non essere obbligata a creare
dati o certificazioni ad hoc per soddisfare altre e diverse esigenze
informative del lavoratore.
La risposta fornita dalla società – ha precisato il Garante –
corrisponde a quanto previsto dalla legge sulla privacy in tema di
modalità di esercizio del diritto di accesso (art. 17 d.P.R.
501/1998 ora art.10 del Codice della privacy). La disposizione consente
infatti di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del
trattamento, ma non consente il diritto di ottenere la creazione di dati
non esistenti in tali archivi o l’organizzazione secondo criteri
delineati dall’interessato.
La società dovrà comunque continuare le ricerche per verificare la
presenza di alcune schede di valutazione e di informazioni relative ad un
tentativo di conciliazione che i dipendenti avrebbero inviato nel 2002.
In considerazione del parziale riscontro dato alle richieste
dei lavoratori, alla società sono state addebitate le spese del
procedimento.
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Il
documento programmatico sulla sicurezza (24.09.01)
Figure
e compiti (1/2) (12.10.01)
Figure
e compiti (2/2) (06.11.01)
Come
si sceglie una password
(04.12.01)
Cos'è
un virus informatico ? (14.01.02)
Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
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