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Lavoro: accesso ai dati e percorso professionale  - 10 novembre 2003 Links utili

Dalla Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali


Sì a richieste di trasparenza, no ad elaborazioni personalizzate delle informazioni

Il lavoratore può avere accesso ai suoi dati personali detenuti dall’azienda ed ottenerne  la comunicazione in forma completa e intelligibile, ma non può chiedere la creazione di dati  non esistenti negli archivi o che gli venga  fornita una rielaborazione personalizzata secondo criteri da lui indicati.
La precisazione è contenuta nel provvedimento del Garante con il quale ha definito i  ricorsi di due lavoratori che si erano rivolti all’Autorità, insoddisfatti delle risposte fornite dal loro ex datore di lavoro. I dipendenti, ora trasferiti in un’altra società,  lamentavano l’incompletezza dei dati forniti dall’azienda presso la quale lavoravano, dai quali non sarebbe risultato il percorso professionale, l’indicazione dell’appartenenza ed i passaggi a vari settori e le mansioni svolte, nonché i motivi del trasferimento.
Nel corso del procedimento di fronte al Garante l’azienda ha comunicato ai dipendenti altri dati oltre quelli già forniti, contenenti alcune delle informazioni richieste, in particolare su corsi di aggiornamento effettuati, strutture alle quali sono stati assegnati nel corso degli anni, attestati ottenuti,  erogazione di un premio annuale. Le funzioni e le mansioni svolte – secondo l’azienda - risultavano essere quelle proprie del livello di inquadramento. Nulla da comunicare invece per quanto riguarda le ragioni del trasferimento. La società, infatti, che ha affermato di  aver comunicato tutti i dati in suo possesso, si è giustificata  ritenendo di non essere obbligata a creare  dati o certificazioni ad hoc per soddisfare altre e diverse esigenze informative del lavoratore.
La risposta fornita dalla società – ha precisato il Garante – corrisponde a quanto previsto  dalla legge sulla privacy in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso (art. 17  d.P.R. 501/1998 ora art.10 del Codice della privacy). La disposizione consente infatti di ottenere la comunicazione in forma intelligibile  dei  dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento, ma non consente il diritto di ottenere la creazione di dati non esistenti in tali archivi o l’organizzazione secondo criteri delineati dall’interessato.
La società dovrà comunque continuare le ricerche per verificare la presenza di alcune schede di valutazione e di informazioni relative ad un tentativo di conciliazione che i dipendenti avrebbero inviato nel 2002. In  considerazione  del parziale riscontro dato alle richieste dei lavoratori, alla società sono state addebitate le spese del procedimento.

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