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Dalla
Newsletter del Garante
per la protezione dei dati personali N.
184 del 22 - 28 settembre 2003
Niente test
genetici sui lavoratori né prima né dopo l’assunzione. Non sono
necessari per adempiere agli obblighi del datore di lavoro in materia
sanitaria o per la valutazione attitudinale dei dipendenti e la selezione
degli aspiranti lavoratori. Si può ricorrere allo screening
genetico solo in casi del tutto eccezionali, espressamente previsti e
regolati dalla legge, a fini di tutela della salute, e comunque con il
consenso informato dei lavoratori. Allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche l’affidabilità e il valore predittivo dei test sono ancora
controversi.
Queste, in sintesi, le conclusioni formulate nel parere che il Gruppo
Europeo sull’Etica nelle Scienze e nelle Nuove Tecnologie, costituito da
esperti indipendenti dei 15 Paesi membri UE (l’Italia è rappresentata
da Stefano Rodotà), ha pubblicato di recente in merito agli “Aspetti
etici dei test genetici sul luogo di lavoro” (il documento è
disponibile all’indirizzo http://europa.eu.int/...
Il Gruppo, che riferisce direttamente al presidente della Commissione
Europea, è giunto alla formulazione di questo parere all’esito di un
lungo processo di analisi avviato con una tavola rotonda a Bruxelles nel
2000 ed articolatosi in numerosi incontri nei primi mesi del 2003.
Il parere riguarda lo “screening genetico”, ossia i test
genetici condotti per individuare l’eventuale presenza di (o
suscettibilità a) alterazioni nel patrimonio genetico di una persona.
Diverso è invece il caso del “monitoraggio genetico”, ossia l’esecuzione
di indagini genetiche a intervalli regolari per verificare se le
condizioni dell’ambiente di lavoro, in sé potenzialmente nocive,
abbiano portato ad alterazioni del patrimonio genetico dei dipendenti. Il
Gruppo tiene a sottolineare, tuttavia, che le conclusioni complessive ed
il contesto di riferimento del parere restano validi anche per il
monitoraggio genetico.
E’ evidente l’interesse che i risultati di simili test rivestono
per i datori di lavoro, nonché per le compagnie di assicurazione chiamate
a stipulare, ad esempio, polizze-vita con i dipendenti di una specifica
azienda. Pertanto, il Gruppo ha ritenuto di dover chiarire i presupposti
scientifici, giuridici ed etici che fanno attualmente da sfondo alla
valutazione di questo tema.
Sul piano scientifico, la validità dei test
genetici è ancora molto controversa. La loro affidabilità
è inficiata dalla presenza di numerosi falsi negativi e falsi positivi,
ed il valore predittivo è limitato – soprattutto nel
caso delle patologie poligeniche, ossia dovute all’interazione di più
alterazioni genetiche. In queste circostanze è praticamente impossibile
prevedere se la patologia insorgerà, ed eventualmente quando o con quale
gravità. Il Gruppo mette in guardia contro i rischi del “determinismo
genetico”, e sottolinea gli effetti dovuti ai fattori ambientali ed allo
stile di vita.
Sul piano giuridico, a livello internazionale non esistono norme
dedicate espressamente al tema dei test genetici
sul luogo di lavoro; in particolare, non ci sono disposizioni che
disciplinino le modalità di raccolta e trattamento dei dati genetici.
Peraltro, in molti Paesi UE esistono norme nazionali che,
ad esempio, vietano la discriminazione basata sui risultati di test
genetici predittivi, oppure vietano del tutto l’esecuzione di test
genetici sul luogo di lavoro (ai fini dell’assunzione o durante il
rapporto di lavoro). Va ricordato, a questo proposito, che in Italia il
trattamento di dati genetici è consentito solo con l’autorizzazione del
Garante alle condizioni indicate in tale autorizzazione. Inoltre, è allo
studio della Commissione una proposta di Direttiva che intende fornire un
quadro armonizzato a livello europeo per tutelare i dati personali sul
luogo di lavoro, secondo i principi della direttiva “madre”
(95/46/CE).
Sul piano etico, il Gruppo distingue fra esecuzione dei test ed
utilizzazione dei relativi risultati. Rispetto all’esecuzione
di test di screening esiste l’esigenza di bilanciare
l’autonomia del lavoratore (o del candidato all’impiego) con
gli obblighi del datore di lavoro concernenti la tutela della propria
forza-lavoro e di terzi. Il datore di lavoro è tenuto al
rispetto di tali obblighi (anche per garantire la sicurezza dell’ambiente
di lavoro), ma per valutare l’efficienza del lavorate sono sufficienti
normalmente gli strumenti tradizionali (curriculum vitae,
colloquio, test attitudinali, referenze, visita medica standard),
senza contare che in genere è previsto un periodo di prova precedente l’assunzione
definitiva, circostanza che costituisce un’ulteriore salvaguardia per il
datore di lavoro. Inoltre, la ridotta predittività dei test
genetici e la loro scarsa affidabilità non permettono di considerare equa
una decisione importante - come quella di assumere o promuovere un
dipendente - che si basi sui risultati di tali test. Inoltre, l’autonomia
di cui parla il Gruppo si fonda in primo luogo sul consenso
veramente informato del lavoratore, ed il Gruppo non manca di
rilevare che in questo contesto la validità del consenso è
dubbia essendo il lavoratore la parte “debole” del rapporto.
L’utilizzazione delle informazioni ricavate dai test
pone, secondo gli esperti UE, due ordini di problemi: la necessità di
mantenere riservate tali informazioni e di garantire il diritto del
dipendente di non essere informato dei risultati in questione, da un lato,
e, d’altro canto, il rischio che tali risultati siano utilizzati per
finalità discriminatorie – ad esempio, impedendo la promozione e quindi
compromettendo la carriera di uno specifico lavoratore.
Ecco, dunque, i punti salienti del parere formulato dai Garanti:
a) I lavoratori ed i candidati all’impiego devono considerare normale l’esecuzione
di una visita medica per valutare l’attitudine ad una determinata
attività; tuttavia, la visita medica non deve costituire un
criterio di selezione, e deve essere effettuata dopo che la fase
di selezione si è conclusa.
b) Lo screening genetico è un esame medico e riguarda la potenziale
evoluzione dello stato di salute di una persona; nel contesto
lavorativo, si deve tenere conto soltanto dello stato di salute corrente
del lavoratore.
c) Il Gruppo ritiene inaccettabile sul piano etico ricorrere allo screening
genetico nell’ambito di una visita medica, o comunicare i risultati di test
genetici pregressi. I test
genetici non sono necessari per garantire il rispetto degli obblighi e dei
diritti legittimi del datore di lavoro in materia sanitaria, o per la
valutazione attitudinale; pertanto, in linea di principio, i datori di
lavoro non dovrebbero ricorrere a test
genetici di screening né chiedere ai
lavoratori di sottoporsi a test del
genere.
d) Il ricorso ai test genetici di
screening deve costituire un’eccezione,
al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori o di terzi, e
deve essere effettivamente necessario, deve fondarsi
sulla provata validità scientifica del test,
deve essere proporzionato alle finalità da raggiungere e
non deve comportare alcuna discriminazione per i
lavoratori coinvolti.
e) I casi eccezionali nei quali è ammissibile effettuare
test genetici di screening sul luogo di lavoro devono
essere specificati espressamente per legge, eventualmente
prevedendo il coinvolgimento di organismi sindacali e di enti indipendenti
di controllo.
f) E’ indispensabile il consenso informato del
lavoratore o del candidato all’impiego, che deve avere la possibilità
di ricorrere ad un consulente legale indipendente.
g) I dati genetici devono rimanere riservati come ogni
altro dato sanitario; ogni comunicazione a terzi, compreso il datore di
lavoro, è vietata senza il consenso dell’interessato. In particolare, i
risultati di test di screening
o di monitoraggio effettuati sul luogo di lavoro non devono essere
comunicati a fini assicurativi.
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Il
documento programmatico sulla sicurezza (24.09.01)
Figure
e compiti (1/2) (12.10.01)
Figure
e compiti (2/2) (06.11.01)
Come
si sceglie una password
(04.12.01)
Cos'è
un virus informatico ? (14.01.02)
Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
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