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Dalla
Newsletter del Garante per la Protezione dei Dati Personali N. 284 del 18
dicembre 2006
Non si può
pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è
stato adottato. Lo vietano la normativa sulla privacy, il codice
deontologico dei giornalisti e la legge sulle adozioni.
Con un forte
richiamo ai mezzi di informazione il Garante ha concluso l'esame della
segnalazione di una persona che lamentava la pubblicazione della
notizia relativa all'adozione, da parte sua, di un bambino. Come evidenziato
in più occasioni, il Garante ha ribadito che le informazioni sullo stato di
adozione sono oggetto di una speciale protezione. Per tutelare
la personalità dell'adottato e la sua famiglia la legge, infatti,
stabilisce che siano i genitori adottivi a decidere i modi e i tempi per
informare il minore della sua condizione. E a garanzia degli interessati la
normativa individua limiti rigorosi, anche penali, riguardo alla diffusione
di questa informazione.
Inoltre, pur
tenendo conto del delicato problema del bilanciamento tra diritto di
cronaca e diritti dei cittadini, l'Autorità ha ribadito la necessità che i
giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la
regola dell'essenzialità dell'informazione. Il codice deontologico
prescrive infatti una forte tutela della personalità dei minori, giungendo
ad affermare che il loro diritto alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.
L'esigenza
di una particolare cautela da parte del giornalista trova conferma anche in
altre disposizioni del Codice della privacy, laddove si prevede che in caso
di pubblicazione di sentenze o altri provvedimenti su riviste giuridiche
siano omesse le generalità o altre informazioni che rendano identificabili
i minori. |