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Dalla
Newsletter n. 234 del 15 - 21 novembre 2004 del
Garante
Studio inglese sul concetto di dato
personale. Proposti alcuni modelli teorici per un’applicazione armonica
della direttiva Ue sulla privacy
Un ponderoso studio dell’Università di Sheffield, condotto per
l’Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito ha cercato di
definire che cosa costituisca un “dato personale” secondo un modello
concettuale rapportato, in primo luogo, alle definizioni contenute nella
Direttiva 95/46/CE. Ne emerge la difficoltà di definire il dato personale
in maniera univoca, essendo necessario tenere conto sia del contesto, che
può rendere “personale” un dato in determinati casi, sia delle
componenti intrinseche al dato (vi sono alcuni dati che sono per loro
natura personali in quanto univocamente identificativi di una determinata
persona: è il caso del DNA, a giudizio degli Autori). Lo studio propone,
dunque, alcuni modelli teorici di “dato personale” che possono
rivelarsi utili, soprattutto alle autorità di protezione dati, per
applicare coerentemente la normativa nazionale e valutare la natura
personale o meno di un determinato elemento informativo. Lo studio
sottolinea, inoltre, che ogni dato personale è inscindibilmente connesso
alla dignità umana: “è dato personale ogni informazione relativa alla
dignità della persona, per cui qualsiasi vulnus di tale informazione è
arrecato ai diritti ed alle libertà fondamentali della persona”.
Lo studio ha seguito tre filoni di indagine: un’analisi della
letteratura sull’argomento; una rassegna delle definizioni formali di
“dato personale” presenti nelle legislazioni nazionali e
sovranazionali; un’analisi delle prassi seguite dalle autorità di
protezione dati di numerosi Paesi UE e non-UE sulla base delle risposte
fornite ad un questionario fatto circolare all’inizio del 2004. Ne è
emersa un’assenza sostanziale di univocità sul concetto di “dato
personale” alla luce della definizione di cui alla direttiva 95/46
(“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o
identificabile”), non solo fra diversi Paesi, ma anche all’interno
dello stesso Paese (in base alle risposte fornite al questionario).
Tuttavia, l’analisi concettuale ha permesso di evidenziare che nel
definire il “dato personale” si utilizzano tre criteri principali,
spesso in modo intercambiabile: a) la capacità del dato di identificare
una persona fisica; b) la capacità del dato di avere effetti su una
persona fisica; c) la capacità del dato di identificare ed avere effetti
su una persona fisica. Per tutti questi aspetti, risulta fondamentale il
ruolo svolto dal contesto nel definire il concetto di “sfera privata”
e, quindi, nel valutare se il dato sia “personale” o meno.
Per tenere fede all’obiettivo della direttiva 95/46, che è quello di
creare un sistema europeo armonizzato di protezione dei dati sostenendo,
al contempo, lo sviluppo del mercato unico, lo studio propone di elaborare
modelli teorici che servano da ausilio nel definire che cosa costituisca
un dato personale. In tal modo si potrà evitare che un’applicazione non
conforme del concetto di “dato personale” mini alla radice il
raggiungimento dell’obiettivo di armonizzazione inerente alla direttiva
95/46/CE.
Lo studio postula che ciascun modello teorico (basato, è bene
sottolinearlo, sulle risultanze dello studio della letteratura
specializzata, della legislazione, e degli approcci empirici sopra
descritti) debba partire dalla definizione del “concetto ideale”
di dato personale. In sostanza, i modelli teorici servirebbero da guida
per costruire strategie di classificazione che evidenziano svantaggi
e svantaggi, lasciando poi ai singoli Paesi (ed alle singole Autorità) il
compito di selezionare quella giudicata più adeguata.
Quali sono questi modelli teorici?
Partendo dalla premessa che ciascuno di essi è incentrato sul valore
preponderante assegnato ad un singolo elemento significativo, lo studio ne
individua tre.
Il modello dell’ “identificatore
univoco” (dato personale = informazione univocamente identificativa di
una persona fisica). Nel valutare la natura di un dato, cioè, si
prescinde da ogni considerazione contestuale. Questo comporta una
considerevole riduzione delle categorie di dati classificabili come
“personali”, a meno di stabilire una sorta di gerarchia sulla base
della rispondenza al criterio ideale dell’identificazione univoca. In
tale gerarchia, ad esempio, il vertice sarebbe occupato dal DNA, ed a
seguire da tutti gli altri dati. Dunque, sempre a titolo esemplificativo,
in questo modello l’impronta digitale sarebbe più vicina al concetto di
dato personale del semplice “nome”. Il problema è stabilire dove
tracciare il confine fra quanto è dato personale e quanto non lo è, ed
ovviamente il riferimento al contesto non aiuta, proprio perché in questo
modello concettuale si prescinde dalla significatività del contesto.
Il modello degli “effetti
indipendenti dal contesto” (dato personale = informazione in grado di
avere effetti su una persona fisica a prescindere dal contesto di
riferimento). Anche in questo caso appare problematico definire un elenco
di dati in grado di “avere effetti” su una persona, proprio perché si
tratta di formulare un giudizio affidabile sugli effetti che una data
informazione può avere rispetto ad una persona fisica, a prescindere dal
contesto. Un’ipotetica strategia di classificazione basata su tale
approccio potrebbe, comunque, tenere conto dell’importanza del contesto
sociale nella valutazione degli effetti sulla privacy. Questo comporta,
naturalmente, il problema di capire quale sia il contesto sociale di
riferimento per la singola persona, e quali categorie di informazione
abbiano necessariamente effetti sulla privacy di tale persona
all’interno del contesto sociale di riferimento. E’ chiaro, inoltre,
che una strategia di classificazione basata su questo modello teorico non
è focalizzata sul concetto di “identificazione” che pure è parte
integrante della definizione di “dato personale” contenuta nella
direttiva 95/46, e dunque non sembra particolarmente idonea a dare conto
dei principi comunitari.
Il modello delle “strategie
dipendenti dal contesto” (dato personale = informazione in grado di
identificare o avere effetti su una persona fisica in base al contesto di
riferimento). In questo caso, il rischio è di ritenere tutti i dati come
potenzialmente personali, essendo qualunque informazione in grado di
identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle idonee
circostanze. Per ovviare a tale rischio, si potrebbe adottare una
strategia reattiva, tesa a valutare se una certa informazione sia
realmente in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica
nelle circostanze specifiche. Meglio ancora, a giudizio degli autori dello
studio, sarebbe adottare una strategia in cui si diano indicazioni più
precise sulla possibilità che un dato sia considerato personale in futuro
– ossia, se è probabile che si ripresentino le condizioni contestuali
per le quali un dato permette di identificare e/o avere effetti su una
persona, allora il dato può essere considerato “personale”. Ciò
porterebbe alla definizione di un elenco di dati che sarebbero
classificati come “personali” a motivo della probabilità del
verificarsi di condizioni contestuali “propizie”. Anche questo
approccio non è esente da difficoltà, in primo luogo per la necessità
di effettuare previsioni sulla maggiore o minore probabilità del
verificarsi di determinate circostanze.
A giudizio degli autori nessuno dei
tre modelli teorici sembrerebbe essere sufficiente, in forma isolata, a
garantire un’idonea strategia di classificazione del “dato
personale”. Appare invece preferibile un approccio composito che tragga
spunto da più modelli per costruire una strategia decisionale
maggiormente affidabile.
per consultare lo studio: http://www.frareg.com/news/documentazione/gestione/personal_data.pdf
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