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Dalla Newsletter n. 272
del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 7 marzo 2006
Il provider può effettuare la
scansione automatizzata della posta elettronica alla ricerca di virus o
spam senza il consenso dell'utente o dell'abbonato, ma ha l'obbligo di
richiederlo se lo scopo dello screening è quello di individuare contenuti
potenzialmente illegali, (ad esempio file a carattere pornografico o a
contenuto razzista).
Queste, in sintesi, le indicazioni che le Autorità europee per la
protezione dei dati personali hanno fornito in un documento (Parere
2/2006, disponibile in lingua inglese all'indirizzo: http://www.europa.eu.int/...pdf)
approvato recentemente a Bruxelles nell'ambito del Gruppo di lavoro che le
riunisce.
Obiettivo del documento è fornire alcune prime indicazioni agli operatori
del settore su tutta una serie di attività che mirano a ridurre prassi
dannose e intromissioni nella comunicazione elettronica, ma che possono
tuttavia configurarsi esse stesse come un'interferenza nella libertà di
comunicazione per le caratteristiche che vengono ad assumere. Le Autorità
per la protezione dei dati invitano provider e i produttori di software ad
incorporare i principi di tutela della privacy nei programmi utilizzati
per la gestione della posta elettronica, riducendo al minimo il
trattamento di dati personali. Vediamo in maggiore dettaglio le
indicazioni dei Garanti Ue.
La scansione effettuata al fine di individuare virus è lecita perché si
tratta di una finalità che rientra negli obblighi di sicurezza imposti
dalla direttiva 2002/58 e dalle norme nazionali e non richiede il consenso
dell'utente. Tuttavia, ciò non esime il provider dall'obbligo di
informare adeguatamente l'utente sulla natura dell'attività svolta (ad
esempio, nell'ambito delle condizioni contrattuali previste per il
servizio), di non rivelare a chiunque il contenuto della comunicazione e,
qualora la scansione anti-virus sia effettuata sotto forma di scansione
del contenuto dei messaggi, di limitare l'analisi esclusivamente alla
ricerca di possibili virus.
Anche lo screening effettuato per individuare spam è, a giudizio dei
Garanti Ue, attività assimilabile all'attivazione di misure di sicurezza,
poiché lo spam compromette la funzionalità dei servizi di posta
elettronica. Tuttavia, in considerazione del rischio di generare
"falsi positivi" - ossia di filtrare come spam messaggi che in
effetti non lo sono - e dunque di limitare in qualche misura la libertà
di comunicazione, i provider dovrebbero consentire agli utenti di
disapplicare i filtri anti-spam e di stabilire quali tipi di spam debbano
essere filtrati. In particolare, il Gruppo di lavoro invita i provider e i
produttori di software e programmi di posta elettronica a mettere a punto
strumenti che diano all'utente la possibilità di configurare
autonomamente i meccanismi di filtraggio anti-spam.
La scansione a scopo di ricerca di specifici contenuti potenzialmente
illeciti deve essere, invece, configurata come una vera e propria
intercettazione delle comunicazioni. Essa può essere effettuata solo
dalla autorità giudiziaria e dalle forze di polizia; se effettuata dai
provider, è invece necessario che via sia stata una espressa
manifestazione di volontà dell'utente interessato al controllo. Questo
tipo di screening, dunque, non può rientrare negli obblighi standard dei
provider e deve essere offerto, eventualmente, quale servizio a valore
aggiunto.
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