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Dalla
Newsletter n. 241 del 10-23 gennaio 2005 del Garante
Lecite le videochiamate ad uso personale. No,
invece, alla diffusione di immagini, anche attraverso Internet,
senza il consenso degli interessati. Cautele anche per l’uso indebito di
videofonini sul luogo di lavoro. É opportuno che le imprese
produttrici sviluppino la ricerca di nuovi dispositivi tecnologici,
dotando ad esempio i cellulari di segnali anche luminosi, che rendano
evidente a terzi che la fotocamera o la videocamera dei telefonini è in
funzione o rendendo più semplice bloccare l’immagine senza interrompere
la conversazione.
Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe
Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene per
chiarire i limiti per un corretto uso dei videofonini. I nuovi cellulari
dotati di videocamere, infatti, consentono con facilità di registrare
fotografie e filmati, comunicando a singoli o diffondendo immagini e suoni
in tempo reale. Si tratta per lo più di applicazioni lecite utilizzate
prevalentemente nell’ambito di relazioni interpersonali. I nuovi
dispositivi, in crescente evoluzione, denotano tuttavia alcune
potenzialità che permettono di violare più facilmente, anche
involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come
pure terzi inconsapevoli. I videotelefoni possono essere in particolare
impiegati per usi invasivi –in luoghi sia pubblici, sia aperti al
pubblico, sia privati– della sfera privata e lesivi di altri diritti e
libertà fondamentali, tra i quali spicca la libertà di conversare e di
comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini
e i suoni sono infatti dati personali che in alcuni casi possono anche
essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica,
religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.
Rispetto ai cellulari che inviano Mms,
in ordine ai quali il Garante si è già pronunciato nel marzo del 2003, i
videofonini offrono nuove funzionalità: sono dotati di videocamere di
dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni
(anche di ingrandimento di immagini) mediante le quali si possono
effettuare agevolmente alcune riprese anche durante una conversazione.
Tali riprese possono essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla
ricorrente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici
che segnalino a terzi la ripresa in atto. Con questi apparecchi è
possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e
trasmettere immagini relative a chi chiama, a chi è chiamato e a ciò
che si svolge attorno a loro.
Si tratta, dunque, di un uso ulteriore
rispetto all’utilizzazione ordinaria del cellulare che consente di
raccogliere, archiviare o condividere con terzi, immagini e suoni anche in
rete e diffonderle in tempo reale attraverso strumenti informatici,
telematici e televisivi. Anche rispetto alle fotocamere e videocamere
digitali, il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta
un elemento distintivo di rilievo.
Ecco allora le regole richiamate dal
Garante. Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le
immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero
ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati
personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a
rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a
risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non
ledere il diritto all’immagine e al ritratto.
Sarebbe invece illecita una comunicazione
sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet
delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere,
quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve
essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa
ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o
identificabili, ripresi nelle immagini. Il Garante richiama l’attenzione
anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi
pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei videotelefoni sia
inibito. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche
con norme) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti
pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento
illecito o non corretto. Garanzie vengono richiamate anche per l’uso di
immagini in forum on line.
L’Autorità ha, infine, invitato imprese
produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di
valutare l’opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra
cui anche segnali luminosi, per rendere più evidente a terzi che il
videotelefono è in funzione, come pure di funzioni per il blocco della
trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la conversazione.
Il provvedimento è stato adottato al
termine di una consultazione pubblica sull’argomento, all’esito della
quale il Garante ha tenuto conto di alcuni suggerimenti pervenuti.
IL PROVVEDIMENTO:
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Videofonini:
cautele per un uso legittimo - 20 gennaio 2005
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione
odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi
e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Viste le
segnalazioni pervenute in tema di uso di videotelefoni;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196);
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
RILEVATO
1. Premessa
Il presente provvedimento
attiene ai trattamenti di dati personali effettuati mediante
apparecchi di telefonia dotati di videocamere.
I
terminali di nuova generazione sono applicati specie alla telefonia
mobile, sono in fase di evoluzione costante e consentono con
crescente facilità di registrare fotografie e filmati tramite
diverse tecnologie di rete, quali Gprs, Edge o Umts,
comunicando e diffondendo immagini e suoni in tempo reale.
Si tratta di apparecchiature impiegate per lo più per applicazioni
lecite nell'ordinaria vita di relazione interpersonale, ma che, per
le loro potenzialità, possono essere utilizzate violando, anche
involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla
comunicazione, come pure di terzi inconsapevoli della ripresa.
Si pongono in primo luogo problemi analoghi a quelli già esaminati
a proposito dei telefoni dotati di fotocamera e abilitati all'invio
di messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service), sui quali il Garante si è già pronunciato
richiamando alcuni principi con il provvedimento del 12 marzo
2003 (in www.garanteprivacy.it) che vanno in questa sede
riaffermati.
Rispetto a questi ultimi apparecchi, i c.d. videotelefoni sono
dotati anche di videocamere di dimensioni assai ridotte, orientabili
in vario modo sull'apparecchio e dotate di diverse funzioni, anche
di ingrandimento di immagini. Attraverso tali videocamere si possono
effettuare riprese prima e durante una conversazione, caratterizzate
da un grado crescente di risoluzione e realizzabili anche
clandestinamente, grazie alla frequente assenza nell'apparecchio di
segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in
atto.
É possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di
una chiamata e trasmettere immagini relative al chiamante, al
chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.
Si tratta di un uso ulteriore rispetto all'utilizzazione ordinaria
del mezzo telefonico volta a veicolare voci e testi tra due o più
soggetti, risultando assai agevole raccogliere, archiviare,
condividere con terzi immagini e suoni anche in rete e diffonderli
in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e
televisivi. Anche rispetto a fotocamere e videocamere digitali il
collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un
elemento distintivo di rilievo.
Dopo aver richiamato i principi del menzionato provvedimento del
Garante, l'Autorità si sofferma in questa sede solo sulle questioni
specifiche poste da dispositivi in rapida e costante evoluzione e
che, come altre utili tecnologie, possono essere impiegati anche per
usi invasivi –in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati-
della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà
fondamentali, tra cui spicca la libertà di conversare e di
comunicare in assenza di molestie ed intercettazioni indebite.
Va richiamata a tal fine l'attenzione su diritti, pericoli ed
obblighi che l'ordinamento prefigura già e che non sembrano
richiedere, allo stato, interventi di carattere normativo.
Il Garante interviene in argomento perché le immagini e i suoni
realizzati con videocamere possono contenere "dati
personali" relativi al chiamante, al chiamato o a terzi, che in
alcuni casi possono essere anche "sensibili" riguardando
lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le
abitudini sessuali (art. 4, comma 1, lett. b) e d) del Codice).
Inoltre, la veicolazione di immagini e suoni può arrecare maggiori
fastidi agli interessati nella ricezione di comunicazioni
indesiderate o di disturbo (art. 127 e 130 del
Codice).
2. Usi
personali delle videocamere
Come per gli mms,
le videochiamate possono avvenire e circolare tra alcune persone
fisiche per fini esclusivamente personali.
In
questi casi, se i dati non sono diffusi o comunicati
sistematicamente a terzi, il complesso normativo del Codice in
materia di protezione dei dati non è applicabile.
Ciò non significa che chi utilizza l'apparecchio non debba tener
conto dei diritti dei terzi: l'utente deve infatti rispettare almeno
alcuni obblighi di sicurezza (art. 31 del Codice), deve
risarcire i danni anche morali eventualmente cagionati a terzi (art.
15 del Codice) e non deve ledere i diritti che gli interessati
hanno soprattutto per ciò che riguarda il diritto alla
riservatezza, all'immagine e al ritratto, richiamati nel predetto
provvedimento del Garante cui nuovamente si rinvia.
3. Usi ai
quali è applicabile il Codice
Le immagini e i suoni
ripresi per uso personale potrebbero riguardare terzi ed essere
comunicati sistematicamente, oppure diffusi, ad esempio attraverso
Internet, anche mediante un proprio sito web personale.
I
videotelefoni potrebbero essere inoltre utilizzati per scopi diversi
da quelli personali, ad esempio nei luoghi di lavoro.
In entrambi i casi, il trattamento dei dati personali, che si
concreta già al momento della sola raccolta (art. 4, comma 1,
lett. a), del Codice), è lecito unicamente se sono rispettate
tutte le disposizioni applicabili del predetto Codice.
Ciò comporta, in primo luogo, il dovere di informare
preventivamente gli interessati (art. 13 del Codice), di
raccogliere il loro consenso libero, preventivo e informato (che
deve essere manifestato per iscritto se i dati sono sensibili) e di
osservare tutte le altre ordinarie cautele previste, ad esempio, in
tema di requisiti dei dati (art. 11 del Codice).
L'informativa e il consenso riguardano non solo le persone in
conversazione telefonica, ma anche gli eventuali terzi identificati
o identificabili.
Tra le disposizioni del Codice vi sono, peraltro, anche quelle che
attengono a temperamenti e limiti posti all'esercizio della
professione di giornalista e alla pubblicazione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136
ss. del Codice).
Va osservato anche l'obbligo per l'utente di informare l'altro
utente quando, nel corso della conversazione, è consentito
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti (art.
131, comma 3, del Codice).
Va richiamata l'attenzione anche sull'eventualità che in
determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti al
pubblico, l'uso di videotelefoni sia inibito in tutto o in parte. Si
tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con
apposite norme legislative) che possono essere prescritti
legittimamente da soggetti pubblici e privati e che condizionano, in
tal caso, la liceità e la correttezza del trattamento dei dati:
l'utilizzo delle immagini e dei suoni raccolti in violazione di tali
prescrizioni non può infatti considerarsi lecito o corretto (art.
11, comma 1, lett. a), del Codice).
Infine, alcune segnalazioni pervenute hanno evidenziato la
specificità dei trattamenti di dati connessi all'eventualità che i
detentori di telefonini abilitati partecipino a cosiddette "comunità
virtuali" di persone che possono essere contattate
consensualmente con videochiamate da parte di utenti di siti web
che mettono a disposizione appositi spazi sulla rete.
In tal caso, i fornitori di tali servizi devono informare
compiutamente anche on line gli utenti che intendono accedere
al servizio, in modo che risulti chiaro, in particolare, l'ambito di
conoscibilità dei dati registrati (ad esempio, il fatto che possono
accedervi solo gli altri soggetti registrati e muniti di particolari
codici personali).
I medesimi fornitori potranno tra l'altro conservare i dati raccolti
esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario alla
fornitura del servizio (art. 11 del Codice), prestando
particolare attenzione ai profili di sicurezza, anche con riguardo
alla gestione dei suddetti codici personali di accesso (art.
31 e ss. del Codice).
L'Autorità si riserva di valutare con separato provvedimento le
eventuali implicazioni relative alla conservazione dei dati di
traffico.
4.
Dispositivi utili
In applicazione anche del
principio di necessità di cui all'art. 3 del Codice, va segnalata a
imprese produttrici o impegnate nella realizzazione di sistemi
informativi e programmi informatici l'opportunità di dotare i
futuri apparecchi di telefonia di segnali, in particolare luminosi,
che contribuiscano a rendere meglio evidente a terzi che il
videotelefono è in funzione, come pure funzioni di agevole blocco
della trasmissione dell'immagine senza che si interrompa
necessariamente la conversazione.
Accorgimenti
del genere sono già utilmente presenti -e attivabili dall'utente-
in alcuni apparecchi in commercio e la loro più diffusa
disponibilità potrebbe fornire anch'essa un contributo a garanzia
dei terzi rispetto a riprese indesiderate.
TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, segnala
ai titolari del trattamento interessati la necessità di conformare
i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi
richiamati nel presente provvedimento.
Roma, 20 gennaio 2005
IL
PRESIDENTE
Rodotà
IL
RELATORE
Santaniello
IL
SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
Il
viaggio on line vuole la privacy (16.05.03)
Approvato
il Codice della Privacy (30.07.03)
No
degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
Lavoro:
accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
Malattie
professionali: lecite le segnalazioni dei medici all’Inail (02.12.03)
Il
nuovo Codice della Privacy (10.02.04)
Videosorveglianza
e protezione dati personali (15.03.04)
Obblighi
di sicurezza e documento programmatico: slitta al 30 giugno la redazione del
dps (24.03.04)
Chiarimenti
sui trattamenti da notificare al Garante (23.04.2004)
Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (20.05.2004)
Adempimenti
semplificati per gli avvocati (16.06.04)
Rinnovate
le autorizzazioni generali (02.09.04)
La
normativa in materia di privacy e il D.lgs. 626/94 (04.10.04)
Lavoro.
Il fascicolo del dipendente è riservato, solo copie autorizzate (27.10.04)
Dati
sanitari in busta chiusa (15.11.04)
Che
cosa è un "dato personale" (09.12.04)
Nuove
tecnologie: il Garante avvia la consultazione via web (12.01.05)
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