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a cura di Pierangelo Losi
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In data 28 Dicembre 2001 è stato emanato il nuovo Decreto (D.Lgs. 467, pubblicato sulla G.U. del 16/01/2002 n.13) sul trattamento dei dati personali che modifica sostanzialmente il quadro normativo previsto dalla legge L. 675/96 e dal D.P.R. 318/99. In generale il decreto introduce le seguenti novità:

          Notificazione al Garante: vengono ridotti i casi di obbligo della notificazione al Garante (prevista dall'art. 7 L. 675/96) e verranno notificati solo i trattamenti che siano suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato e in altre determinate circostanze.
Verrà dunque previsto dal Garante un elenco dei soggetti tenuti alla Notificazione;

          Informativa e consensi: l'informativa dovrà contenere il nome di almeno un responsabile a cui rivolgersi per ottenere le informazioni previste dall'art. 13 L. 675/96 (diritto dell'interessato). Non sarà quindi più necessario elencare tutti i responsabili, interni ed esterni, migliorando così, l'iter burocratico e la gestione delle informative. Nei rapporti commerciali non sarà più necessario il consenso dell'interessato quando si dia luogo all'esecuzione di misure precontrattuali "adottate", come nel caso degli istituti di credito e delle assicurazioni che finalmente potranno trattare i dati e comunicarli a terzi senza il consenso dell'interessato. I casi di esonero del consenso saranno individuati dal Garante entro gennaio 2003;

          Nuove sanzioni: in generale
-   l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza, previste dal DPR 318/99, è punita con la reclusione fino a due anni o con l'ammenda da 5164,6 a 41316, 6 euro (da 10 a 80 milioni di lire);
-   chi non si è ancora adeguato alle misure minime (password, antivirus, Documento Programmatico sulla Sicurezza, ecc.) potrà sanare l'irregolarità al massimo entro sei mesi dall'accertamento e dietro pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo della contravvenzione (10329,14 euro - 20 milioni di lire);
-   la mancata o falsa notificazione è depenalizzata, si pagherà una sanzione amministrativa da 5164.6 a 30987, 4 euro (da 10 a 60 milioni);
-   fornire al Garante notizie false o presentare documenti contraffatti comporta la pena detentiva da sei mesi a tre anni. La mancata informativa comporterà una sanzione da 1549,37 a 9296,22 euro (da 3 milioni a 18 milioni di lire) e se riguarda i dati sensibili, giudiziari e i nuovi dati quasi sensibili potrà arrivare fino a 15493,71 euro (30 milioni di lire);
-   la contravvenzione per mancata informativa potrà, inoltre, essere aumentata fino al triplo quando risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

          Trattamento dei dati da parte delle Associazioni: le associazioni, gli enti o organismi senza scopo di lucro, i partiti, i movimenti politici, le confessioni e le comunità religiose potranno trattare i dati sensibili senza il consenso dell'interessato, ma solo con la preventiva autorizzazione del Garante.
I dati dovranno riferirsi agli iscritti e non dovranno essere diffusi al di fuori dell'ambito dell'associazione o dell'ente. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono necessari quando i dati sono relativi all'adesione di associazioni e organizzazioni sindacali o di categoria ed altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

          Internet, Marketing e codici deontologici: entro il 30 giugno 2002 il Garante promuoverà i codici deontologici che dovranno regolare il trattamento dei dati in diversi settori: Internet, rapporti di lavoro e finalità previdenziali, il direct marketing, le informazioni commerciali, le centrali rischi, le banche dati pubbliche, l'utilizzo di strumenti automatizzati di rilevazioni delle immagini;

          Dati “quasi-sensibili”: nasce una nuova categoria di dati, che si affianca ai dati comuni e a quelli sensibili, i dati cosiddetti "semi o quasi sensibili". Si tratta del trattamento di dati (individuati dal nuovo art. 24-bis L. 675/96 rubricato "Altri dati particolari”) che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato (dati diversi dal semplice indirizzo o nominativo ma meno riservati dei dati sulla salute). Tale trattamento è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato che saranno prescritti dal Garante entro gennaio 2003.

          Blocco dei dati: il Garante potrà bloccare il trattamento dei dati se risulta un illecito o se il titolare del trattamento non si adegua alle indicazioni dell'Autorità;

     Privacy e telefono: entro il 30 giugno 2002 i fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico dovranno documentare al Garante la predisposizione di misure idonee affinché le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione.
Inoltre i fornitori di servizi di telecomunicazioni dovranno predisporre procedure adeguate per garantire l'annullamento del mascheramento del chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate di emergenza, questo per evitare scherzi e chiamate di disturbo.

www.garanteprivacy.it 
Sito uff. del Garante privacy italiano
www.angap.it
Sito dell'Associazione Nazionale Garanzia Privacy
www.iet.it
Rivista giuridica on-line
www.cnil.fr
Sito uff. del Garante privacy Francese
www.dataprotection.gov.uk
Sito uff. del Garante privacy Inglese
www.bfd.bund.de
Sito uff. del Garante privacy tedesco
www.bka.gv.at/datenschutz/
Sito uff. del Garante privacy Austriaco

Articoli, documenti e leggi
Decreto Legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001   
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.
Legge n. 127 del 24 marzo 2001
Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Legge n. 325 del 3 Novembre 2000

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675
Decreto n. 380 del 27 ottobre 2000
Ministero della Sanità - Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati
Provvedimento n. 1/P/2000 del 13 gennaio 2000
Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali e' autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
Decreto Legislativo n. 282 del 30 luglio 1999
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario
Decreto Legislativo n. 281 del 30 luglio 1999
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica
Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Decreto Legislativo n. 135 del 11 maggio 1999
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
Decreto Legislativo n. 51 del 26 febbraio 1999
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Decreto Legislativo n. 389 del 6 novembre 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici 
Decreto Legislativo n. 135 del 8 maggio 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici
Decreto Legislativo n. 255 del 28 luglio 1997
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
Decreto Legislativo n. 123 del 9 maggio 1997
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge n. 676 del 31 dicembre 1996
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
 

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