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In data 28 Dicembre 2001 è stato
emanato il nuovo Decreto (D.Lgs.
467, pubblicato sulla G.U. del 16/01/2002 n.13) sul trattamento dei
dati personali che modifica
sostanzialmente il quadro normativo previsto dalla legge L.
675/96 e dal D.P.R.
318/99. In generale il decreto introduce le seguenti novità:
Notificazione al Garante: vengono ridotti i casi di obbligo della notificazione al Garante
(prevista dall'art. 7 L.
675/96) e verranno notificati solo i trattamenti che siano
suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato e in altre determinate circostanze.
Verrà dunque previsto dal Garante un elenco dei soggetti tenuti alla
Notificazione;
Informativa e consensi: l'informativa dovrà contenere il nome di almeno un responsabile a cui
rivolgersi per ottenere le informazioni previste dall'art. 13 L.
675/96 (diritto dell'interessato). Non sarà quindi più necessario
elencare tutti i responsabili, interni ed esterni, migliorando così,
l'iter burocratico e la gestione delle informative. Nei rapporti
commerciali non sarà più necessario il consenso dell'interessato
quando si dia luogo all'esecuzione di misure precontrattuali
"adottate", come nel caso degli istituti di credito e delle
assicurazioni che finalmente potranno trattare i dati e comunicarli a
terzi senza il consenso dell'interessato. I casi di esonero del consenso
saranno individuati dal Garante entro gennaio 2003;
Nuove sanzioni: in generale
-
l'omessa adozione delle
misure minime di sicurezza, previste dal DPR
318/99, è punita con la reclusione fino a due anni o con l'ammenda da
5164,6 a 41316, 6 euro (da 10 a 80 milioni di lire);
-
chi non si è ancora
adeguato alle misure minime (password, antivirus, Documento Programmatico
sulla Sicurezza, ecc.) potrà sanare l'irregolarità al massimo entro sei
mesi dall'accertamento e dietro pagamento di una somma pari ad un quarto
del massimo della contravvenzione (10329,14 euro - 20 milioni di lire);
-
la mancata o falsa
notificazione è depenalizzata, si pagherà una sanzione amministrativa da
5164.6 a 30987, 4 euro (da 10 a 60 milioni);
-
fornire al Garante notizie
false o presentare documenti contraffatti comporta la pena detentiva da
sei mesi a tre anni. La mancata informativa comporterà una sanzione da
1549,37 a 9296,22 euro (da 3 milioni a 18 milioni di lire) e se riguarda i
dati sensibili, giudiziari e i nuovi dati quasi sensibili potrà arrivare
fino a 15493,71 euro (30 milioni di lire);
-
la contravvenzione per
mancata informativa potrà, inoltre, essere aumentata fino al triplo
quando risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore;
Trattamento dei dati da parte delle Associazioni:
le associazioni, gli enti o organismi senza scopo di lucro, i partiti, i
movimenti politici, le confessioni e le comunità religiose potranno
trattare i dati sensibili senza il consenso dell'interessato, ma solo con
la preventiva autorizzazione del Garante.
I dati dovranno riferirsi agli iscritti e non dovranno essere diffusi al
di fuori dell'ambito dell'associazione o dell'ente. Il consenso
dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono necessari quando
i dati sono relativi all'adesione di associazioni e organizzazioni
sindacali o di categoria ed altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria;
Internet, Marketing e
codici deontologici:
entro il 30 giugno 2002 il Garante promuoverà i codici deontologici che
dovranno regolare il trattamento dei dati in diversi settori: Internet,
rapporti di lavoro e finalità previdenziali, il direct marketing, le
informazioni commerciali, le centrali rischi, le banche dati pubbliche,
l'utilizzo di strumenti automatizzati di rilevazioni delle immagini;
Dati “quasi-sensibili”:
nasce una nuova categoria di dati, che si affianca ai dati comuni e a
quelli sensibili, i dati cosiddetti "semi o quasi sensibili". Si
tratta del trattamento di dati (individuati dal nuovo art. 24-bis L.
675/96 rubricato "Altri dati particolari”) che presenta rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato (dati diversi dal semplice indirizzo o
nominativo ma meno riservati dei dati sulla salute). Tale trattamento è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato
che saranno prescritti dal Garante entro gennaio 2003.
Blocco dei dati: il Garante potrà bloccare il trattamento
dei dati se risulta un illecito o se il titolare del trattamento non si
adegua alle indicazioni dell'Autorità;
Privacy
e telefono: entro
il 30 giugno 2002 i fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico dovranno documentare al Garante la predisposizione di misure
idonee affinché le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano
essere pagate con modalità alternative alla fatturazione.
Inoltre i fornitori di servizi di telecomunicazioni dovranno predisporre
procedure adeguate per garantire l'annullamento del mascheramento del
chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate di emergenza,
questo per evitare scherzi e chiamate di disturbo.
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www.garanteprivacy.it
Sito uff. del Garante privacy italiano
www.angap.it
Sito dell'Associazione Nazionale Garanzia Privacy
www.iet.it
Rivista giuridica on-line
www.cnil.fr
Sito uff. del Garante privacy Francese
www.dataprotection.gov.uk
Sito uff. del Garante privacy Inglese
www.bfd.bund.de
Sito uff. del Garante privacy tedesco
www.bka.gv.at/datenschutz/
Sito
uff. del Garante privacy Austriaco |
Decreto
Legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001
Disposizioni
correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei
dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.
Legge
n. 127 del 24 marzo 2001
Differimento del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre
1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Legge n.
325 del 3 Novembre 2000
Disposizioni
inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei
dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n.
675
Decreto
n. 380 del 27 ottobre 2000
Ministero della Sanità - Regolamento recante norme concernenti
l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli
istituti di ricovero pubblici e privati
Provvedimento
n. 1/P/2000 del 13 gennaio 2000
Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione di attività
che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali e'
autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici.
Decreto
Legislativo n. 282 del 30 luglio 1999
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito
sanitario
Decreto
Legislativo n. 281 del 30 luglio 1999
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità
storiche, statistiche e di ricerca scientifica
Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Decreto
Legislativo n. 135 del 11 maggio 1999
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
Decreto
Legislativo n. 51 del 26 febbraio 1999
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n.
675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali
Decreto
Legislativo n. 389 del 6 novembre 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici
Decreto
Legislativo n. 135 del 8 maggio 1998
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici
Decreto
Legislativo n. 255 del 28 luglio 1997
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675
in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n.
676.
Decreto
Legislativo n. 123 del 9 maggio 1997
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
Legge n. 676 del 31
dicembre 1996
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
Legge n. 675 del 31
dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
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