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Dalla
Newsletter del Garante
per la protezione dei dati personali
I medici che
diagnosticano ai loro pazienti malattie che possono essere state provocate
da determinate attività lavorative potenzialmente nocive possono
trasmettere direttamente all’Inail la denuncia della diagnosi.
Lo ha confermato il Garante nella risposta al quesito di un ufficio
giuridico che chiedeva di verificare la legittimità, rispetto alla
normativa sulla privacy, della trasmissione direttamente da parte dei
medici all’Istituto assicuratore delle denunce di alcune malattie
collegate alle attività lavorative dei loro pazienti.
Generalmente la denuncia dell’insorgenza di malattie professionali,
corredata del certificato medico contenente il domicilio dell’ammalato,
il luogo in cui è ricoverato e una relazione sulla sintomatologia
accusata dal paziente e una su quella rilevata dal medico certificatore,
viene trasmessa dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, entro i
cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha
fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia
(art. 53 del D.P.R. n. 11124/1965), con l’obbligo per il medico, qualora
l’INAIL le richieda, di fornire tutte le notizie ritenute necessarie all’espletamento
della causa.
Rispetto ad alcune malattie professionali elencate in un decreto vige
tuttavia comunque nell’attuale ordinamento giuridico l’obbligo - per
il medico che venga a conoscenza nell’esercizio della sua attività di
determinate malattie professionali - di denuncia, oltre che all’azienda
sanitaria locale, anche alla sede dell’Istituto assicuratore competente
per territorio (art. 139 del D.P.R. n. 1124/1965 e art. 10 del decreto
legislativo n.38/2000). Va ricordato, a tale proposito, che la pertinente
normativa stabilisce che l’elenco delle malattie professionali,
contenga anche una lista di malattie di probabile e di possibile origine
lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini dell’eventuale revisione
dell’elenco.
Per quanto concerne, poi, le disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, l’art. 112 del nuovo Codice, in vigore dal prossimo 1°
gennaio 2004, considera di rilevante interesse pubblico i trattamenti di
dati finalizzati all’attuazione della disciplina in materia di igiene e
sicurezza del lavoro.
Pertanto,
non ravvisandosi un contrasto con il quadro normativo vigente, l’Autorità
ha ribadito che non sussiste il divieto per i medici a trasmettere
direttamente all’Inail la segnalazione delle predette malattie
professionali potenzialmente nocive, corredate da un’anamnesi lavorativa
e dai rischi e dalle sostanze alle quali il lavoratore sia, o sia stato,
esposto nello svolgimento della sua prestazione professionale, purché
ciò avvenga nel rispetto delle finalità prescritte dalle specifiche
disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali quali quelle previste dal principio di
pertinenza (art. 9, legge 675/1996) in merito agli scopi per i quali i
dati vengono raccolti.
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Il
documento programmatico sulla sicurezza (24.09.01)
Figure
e compiti (1/2) (12.10.01)
Figure
e compiti (2/2) (06.11.01)
Come
si sceglie una password
(04.12.01)
Cos'è
un virus informatico ? (14.01.02)
Anticipazione
della legge quadro sulla privacy
(04.02.02)
Certificazione
BS 7799 sulla sicurezza informatica (10.05.02)
Come
attuare le modifiche recate dal D.Lgs, 467/2001 in relazione alla notifica (02.09.02)
L'uso
di internet sul posto di lavoro: le linee-guida del Garante tedesco
(31.01.03)
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il Codice della Privacy (30.07.03)
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degli esperti UE ai test genetici sui lavoratori (10.10.03)
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accessi ai dati e percorso professionale (10.11.03)
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