| Privacy e Sicurezza dati | ||
![]() |
||
| Il Garante definisce le regole per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e internet e avvia una consultazione - 2 ottobre 2007 | Ultimi articoli | |
| Comunicato
stampa del Garante
Il Garante per la privacy, dando attuazione a quanto previsto dal Codice privacy e alle normative in materia di sicurezza più recentemente introdotte, individua le regole essenziali per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet conservati a fini di accertamento e repressione dei reati e avvia una consultazione pubblica . Con un documento nel quale indica in maniera organica le misure da rispettare per la conservazione dei dati a fini di giustizia da parte di gestori telefonici e fornitori di servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità risponde alla necessità di assicurare una effettiva ed efficace protezione di dati personali riguardanti milioni di cittadini, sia a tutela della sfera privata di questi ultimi sia nell'interesse stesso di magistratura e forze di polizia. Il documento, del quale è stato relatore Francesco Pizzetti, è frutto di un'attività, anche ispettiva molto articolata, iniziata alla fine del 2005 e portata avanti in questi due anni. Proprio considerata la complessità della questione, l'Autorità ha deciso di avviare una consultazione pubblica (www.garanteprivacy.it) con le istituzioni interessate (in particolare Ministero della giustizia, Ministero dell'interno e Csm), con le aziende e le relative associazioni di categorie nonché con le associazioni dei consumatori. Lo scopo è quello di acquisire osservazioni e commenti utili per l'adozione di un definitivo provvedimento in materia. Come è noto, sulla base del Codice privacy i dati di traffico telefonico devono essere conservati a fini di lotta al crimine per un massimo di 4 anni. Il cosiddetto "pacchetto Pisanu" del 2005 ha poi introdotto un analogo obbligo di conservazione anche riguardo ai dati di traffico telematico che devono essere tenuti, esclusi comunque i contenuti, per un massimo di 1 anno. Obbligo questo previsto anche dalla direttiva europea sulla conservazione dei dati di traffico a fini di giustizia, alla quale il Governo deve dare a breve piena attuazione. Il documento, nel chiarire i soggetti destinatari e i dati oggetto di conservazione, stabilisce prescrizioni tecnico organizzative riguardo alla loro tenuta e alla loro messa in sicurezza. In particolare prevede:
Sono esclusi dall'ambito di applicazione di queste regole - sia perché non assimilabili a veri e propri gestori di servizi tlc e di comunicazione elettronica sia per evitare ingiustificate conservazioni di dati - i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti. La consultazione si concluderà entro il 31 ottobre e immediatamente dopo, anche sulla base degli elementi acquisiti, il Garante provvederà ad adottare in via definitiva il provvedimento. Sarà questa una tappa essenziale per rendere anche il sistema delle telecomunicazioni italiane più sicuro e più protetto. Roma, 25 settembre 2007 IL DOCUMENTO Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati - 19 settembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, "Codice") e, in particolare, i relativi articoli 17 e 132, comma 5; CONSIDERATO che l'Autorità ha concluso i primi approfondimenti inerenti alle misure e agli accorgimenti che il Garante deve prescrivere in base al Codice in riferimento ai dati del traffico telefonico e telematico che devono essere conservati, in base alla legge, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati; RILEVATA l'opportunità che la prescrizione di tali misure ed accorgimenti, che allo stato sono individuati dal Garante nell'unito documento, sia preceduta da una consultazione pubblica, in particolare dei predetti fornitori, di organismi rappresentativi di utenti e abbonati interessati, nonché del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Consiglio superiore della magistratura, anche al fine di acquisire ulteriori riscontri sull'adeguatezza delle medesime prescrizioni, nonché sulle relative modalità attuative; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; DELIBERA:
L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, loro organismi rappresentativi e analoghi organismi relativi a utenti e abbonati interessati, nonché del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Consiglio superiore della magistratura. Osservazioni e commenti potranno pervenire entro il 31 ottobre 2007 all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica datiditraffico@garanteprivacy.it. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it e verrà inviato un avviso all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia affinché sia riportato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
Misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati
1. Considerazioni
preliminari Tuttavia, tali caratteristiche permettono di individuare analiticamente quando, tra chi e come sono intercorsi contatti telefonici o per via telematica. Innumerevoli informazioni, quando divengono oggetto di una conservazione massiva e capillare sia pure solo per determinate finalità di giustizia, consentono di ricostruire anche a notevole distanza di tempo intere sfere di relazioni personali, professionali, commerciali e istituzionali e di formare anche delicati profili interpersonali: si tratta in altre parole di dati che possiedono un'"accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell'autore". (1) Vi è, quindi, un'incidenza sulla libertà stessa di comunicazione. Inoltre, specifici segreti attinenti a determinate attività, relazioni e professioni possono essere esposti a un serio pregiudizio. Quando tali dati devono essere conservati per un'eccezionale necessità prevista dalla legge, la loro custodia deve essere pertanto basata su elevate cautele, volte a prevenire rischi specifici per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nei cui confronti eventuali abusi possono comportare importanti ripercussioni. (2) Per le comunicazioni attraverso reti telematiche si possono porre, poi, ulteriori aspetti critici rispetto alle tradizionali forme di conversazione telefonica. Non di rado, i dati esteriori a tali comunicazioni possono essere infatti anche indirettamente espressivi del contenuto di messaggi, consultazioni in rete di documenti e di dialoghi, sempre in rete, tra soggetti definiti. Taluni dati possono permettere anche di desumere particolari orientamenti, convincimenti e abitudini di ordine politico, sindacale o religioso o attinenti alla sfera della salute o della vita sessuale.
2. Quadro normativo di riferimento 2.1. Normativa
comunitaria Il legislatore comunitario definisce i dati relativi al traffico come quei dati sottoposti a trattamento "ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione" (cfr. art. 2 della predetta direttiva 2002/58/CE, nonché il relativo considerando 15 (3) ). Precisa, inoltre, quanto all'ambito applicativo, che la direttiva ha ad oggetto il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione (cfr. art. 3). In tale prospettiva, la direttiva, nell'imporre agli Stati membri l'adozione di disposizioni di legge nazionali che assicurino la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, pone l'accento sui dati di traffico generati dai servizi medesimi (art. 5 (4)). Precisa, inoltre, che tali dati, trattati e memorizzati dal fornitore della rete pubblica o del servizio pubblico di comunicazione elettronica, devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione, fatte salve alcune eccezioni, indicate ai paragrafi 2 (5), 3 (6) e 5 (7) dell'art. 6 (8) e all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva. Quest'ultimo stabilisce, fra l'altro, che gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui ai predetti articoli 5 e 6 qualora tale restrizione costituisca "una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica". Il medesimo art. 15 dispone che a tal fine gli Stati membri possano tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che, per tali motivi, i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato. 2.2. Normativa
nazionale Più precisamente, nel Capo I di tale Titolo, intitolato "Servizi di comunicazione elettronica", sono contenute alcune disposizioni normative che rilevano ai fini della disciplina sulla conservazione dei dati di traffico. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 121 che, nell'individuare i "Servizi interessati", chiarisce che le disposizioni del Titolo X "si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni". Ci si riferisce, inoltre, agli articoli 123 e 132 del Codice, con i quali sono stati trasposti nell'ordinamento italiano gli articoli 5, 6 e 15 della direttiva 2002/58/Ce in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Partendo dal principio secondo il quale i dati non devono essere formati se non sono necessari e proporzionati ai fini della funzionalità della rete o della prestazione del servizio (artt. 3 e 11 del Codice ), il legislatore ha stabilito il divieto generale di conservazione dei dati relativi al traffico (art. 123, comma 1 cit.), con le seguenti eccezioni:
Pertanto, tale decreto ha, da un lato, parzialmente emendato l'art. 132 del Codice (punti 1, 2 e 3 sopra descritti), dall'altro, introdotto un regime transitorio per la conservazione dei dati, nonché una disciplina speciale per determinati soggetti (punti 4 e 5). L'attuale normativa di riferimento prescrive, quindi, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare, per finalità di accertamento e repressione di reati, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, e i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, rispettivamente per ventiquattro e sei mesi (art. 132, comma 1 del Codice). Prescrive, inoltre, agli stessi fornitori di conservare tali dati per un periodo ulteriore, rispettivamente di ventiquattro e sei mesi, per l'accertamento e la repressione dei delitti tassativamente individuati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (art. 132, comma 2). Infine, prevede che la conservazione dei predetti dati sia effettuata nel rispetto di specifiche misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati. L'individuazione di tali cautele è stata demandata al Garante per la protezione dei dati personali (cfr. artt. 17 e 132, comma 5 del Codice). 2.3.
Direttiva 2006/24/CE Tale direttiva, pur non essendo direttamente applicabile nello Stato, contiene chiare e precise indicazioni sul risultato atteso a livello comunitario in ordine, tra l'altro, alla corretta ed uniforme individuazione delle "categorie di dati da conservare", analiticamente individuate all'art. 5 della direttiva medesima, in relazione agli specifici servizi ivi enucleati, ossia telefonia di rete fissa e telefonia mobile, accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet. Per tali ragioni, si ritiene necessario tenere conto, in questa sede, di tali indicazioni. Ciò, anche in considerazione del fatto che l'attuale quadro normativo di riferimento, pur fornendo una definizione generale di "dati relativi al traffico" (art. 4, comma 2, lett. h) del Codice), non distingue i dati relativi al traffico "telefonico" da quelli relativi al traffico "telematico" né li enumera. Tale distinzione risulta, invece, necessaria in considerazione del fatto che il legislatore italiano, diversamente da quello comunitario, ha individuato due diversi periodi di conservazione in relazione alla natura "telefonica" o "telematica" del dato da conservare. Si procederà, pertanto, a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di conservazione dei dati, che risulta funzionale anche alla corretta definizione dei dati da conservare.
3. Ambito
soggettivo di applicazione Ciò, deriva non solo dalla collocazione della citata norma all'interno del Titolo X, capo I, del Codice e, in particolare, da quanto espressamente disposto dal citato art. 121 del Codice. Ma anche da quanto stabilisce il c.d. "Pacchetto Pisanu", laddove si riferisce, nell'imporre la conservazione dei dati per il predetto regime transitorio, ai "fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico". Posto quanto sopra, si ritiene siano tenuti alla conservazione dei dati ai sensi dell'art. 132 cit., i soggetti che realizzano esclusivamente o prevalentemente una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione (cfr. direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e d. lg. n. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche). Al contrario, potrebbero non rientrare nell'ambito applicativo del provvedimento:
4. Ambito
oggettivo di applicazione Pertanto, i fornitori (così come individuati nel precedente paragrafo 3) devono conservare, per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, solo i dati di traffico che risultano nella loro disponibilità in quanto derivanti da attività tecniche strumentali alla resa di un servizio, nonché alla sua fatturazione. In tal senso, si esprime anche il c.d. Pacchetto Pisanu che, all'art. 6, riconduce l'obbligo di conservazione alle "informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi". Ed ancora, la direttiva 2006/24/Ce ribadisce che tale obbligo sussiste soltanto se i dati sono stati "generati o trattati nel processo di fornitura di un […] servizio di comunicazione" del fornitore (12). L'art. 5 di tale direttiva contiene, poi, un'elencazione specifica delle informazioni da conservare e individua diverse categorie di dati di traffico, specificandone i contenuti a seconda che si tratti di traffico telefonico o telematico. Nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, occorre infatti distinguere i servizi "telefonici" da quelli "telematici". Nei primi possono essere ricompresi:
Nei secondi possono essere ricompresi:
Nell'allegato 1 sono riportati i dati di traffico che, alla luce del quadro normativo sopra descritto, devono essere oggetto di conservazione ai sensi dell'art. 132 del Codice, in relazione allo specifico servizio di comunicazione elettronica offerto.
5. Le finalità Ad esempio:
6. Modalità
di acquisizione dei dati Al difensore dell'imputato o
della persona sottoposta alle indagini è riconosciuta la possibilità di
richiedere, direttamente, al fornitore i dati di traffico limitatamente ai
dati che si riferiscano "alle utenze intestate al proprio
assistito". La richiesta deve essere effettuata "con le modalità
indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il
traffico entrante" (art. 132, comma 3, cit.). Tale ultimo riferimento
ai presupposti previsti dal Codice per l'accesso alle chiamate in entrata
comporta, anche, la necessaria valutazione preliminare, da parte dei
fornitori, della circostanza che dalla mancata conoscenza dei dati richiesti
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. A tal
riguardo, si richiama quanto rilevato nel provvedimento adottato dal Garante
in materia il 3
novembre 2005 , consultabile sul sito dell'Autorità (doc. web n. 1189488
).
7. Misure e
accorgimenti da prescrivere Tali cautele si pongono, ovviamente, senza pregiudizio di ogni altra misura di sicurezza che ciascun fornitore deve adottare ai sensi degli artt. 31 e ss. del Codice, e saranno oggetto di periodico aggiornamento in relazione allo sviluppo tecnologico. Le misure e gli accorgimenti allo stato individuati dal Garante sono riportati nell' allegato 2 . Il Garante si riserva di stabilire il termine entro il quale le prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità dovranno essere attuate dai fornitori, termine che allo stato risulta comunque congruo prevedere in un quadrimestre (semestre). Il Garante si riserva altresì di individuare alcuni trattamenti da notificare all'Autorità ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice.
ALLEGATO
1
Dati generati o
trattati nell'ambito dei servizi telefonici
Dati generati o
trattati nell'ambito dei servizi telematici Accesso alla rete
Internet
Posta elettronica
Telefonia, invio
di fax, sms e mms via Internet
ALLEGATO
2
Si può eventualmente prescindere da tali sistemi solo per i trattamenti effettuati nello svolgimento di mansioni tecniche di gestione dei sistemi e delle apparecchiature informatiche, per i quali resta fermo l'obbligo di assicurare le misure in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Sistemi di
autorizzazione I profili di autorizzazione da definire e da attribuire agli incaricati devono differenziare le funzioni di trattamento dei dati per finalità di accertamento e repressione dei reati distinguendo, al loro interno, incaricati abilitati al trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice), dagli incaricati abilitati al trattamento dei dati di cui al secondo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice) e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice). Conseguentemente, un incaricato cui è attribuito un profilo di autorizzazione abilitante ad esempio al trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice) non può accedere, per ciò stesso e direttamente, a dati il cui trattamento richieda il possesso del profilo di autorizzazione relativo al secondo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice).
Conservazione
separata Più specificamente, i dati di traffico, i sistemi informatici e gli apparati di rete utilizzati per i trattamenti devono essere separati da quelli utilizzati per le altre funzioni aziendali ed essere altresì protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei strumenti di protezione perimetrale. Le attrezzature informatiche
utilizzate per le finalità di giustizia di cui sopra devono essere
collocate all'interno di aree ad accesso selezionato e controllato.
L'accesso a tali aree deve avvenire previa identificazione e registrazione
delle persone ammesse, con indicazione dei motivi dell'accesso e dei
relativi riferimenti temporali, anche mediante l'utilizzo di sistemi
elettronici. La differenziazione può essere ottenuta:
Devono essere adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
Incaricati del
trattamento Il processo di designazione deve prevedere la frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle misure di sicurezza e le relative responsabilità. La partecipazione al corso deve essere documentata. Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico, nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) del Codice, il titolare del trattamento deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo.
Cancellazione
dei dati
Altre misure Audit log Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi devono essere adottati, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di scrittura non alterabili su dispositivi di tipo WORM (write once/read many). Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche e di firma digitale. Audit
interno–Report periodici L'attività di controllo deve essere demandata ad un'unità organizzativa diversa rispetto a quella cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati. I controlli devono comprendere anche verifiche sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati del trattamento utilizzando, a tale scopo, strumenti di analisi dei log registrati, anche tramite l'introduzione di sistemi di segnalazione automatica di comportamenti "anomali" rispetto al normale profilo di utilizzo del sistema da parte degli operatori (es.: interrogazioni massive non giustificate, reiterate interrogazioni nei confronti di una medesima anagrafica in un limitato lasso di tempo, interrogazioni effettuate al di fuori del normale orario di servizio). Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorso i periodi di conservazione. L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate. L'esito dell'attività di controllo deve essere:
Documentazione
dei sistemi informativi La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'elenco di tutti i soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata costantemente e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta.
Cifratura e
protezione dei dati Tale misura deve essere efficace per evitare che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, data base administrator e manutentori hardware e software ) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere. I flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche.
(1) Corte
cost. 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 81.
|
|
|
| Links utili | ||
| http://www.garanteprivacy.it http://www.ipsoa.it/ specialeprivacy/home.asp www.edps.eu.int www.europa.eu.int/comm/ justice_home/fsj/privacy/ www.coe.int/T/E/Legal_affairs/ Legal_co-operation/Data_protection/ www.ceecprivacy.org www.cnil.fr www.bfd.bund.de www.dataprotection.gov.uk www.privacy.org |
||

Copyright © 1999-2007
Tutti i diritti riservati.