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Un primo criterio normativo ai fini della formazione delle classi è
senz’altro il rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni e
superficie, che non è una novità introdotta dal D.lgs. 626/94 ma risale
al previgente Decreto Ministeriale del 18/12/1975 (recante norme
tecniche relative all’edilizia scolastica) ancora in vigore in quanto
richiamate dall'art. 5 c. 3 della L. n°23/96.
In particolare il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non
minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/
alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/ alunno nelle
scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi).
Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con
numero di 25 alunni, essendo l'indice minimo per alunno di 1,80 mq, la
superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra e
armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie)
dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25) per un'altezza minima di tre
metri.
Altro criterio vigente è quello previsto nel Decreto del Ministero
dell’Interno del 26/08/92 (norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica) che, oltre ad indicare le caratteristiche
dell'edificio, ha previsto “un massimo affollamento” in un numero
massimo di 26 persone ad aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc)
ma senza indicare alcunché in merito alla superficie minima.
Altra fonte normativa in merito è poi il D.M. n° 331 del 24 luglio
1998 (disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici
del personale della scuola) integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno
1999 (Formazione classi con alunni in situazione di handicap relativo
alla formazione e determinazione degli organici) che stabilisce, con una deroga
in misura non superiore al 10% al numero massimo e minimo di
alunni per classe, il numero di alunni necessari per formare una classe:
per la scuola dell’infanzia, il numero minimo di 15 alunni e massimo 25;
per la scuola elementare, numero minimo di 10 alunni e massimo 25; per le
scuole medie, un numero minimo di 15 alunni e massimo 25.
Il
D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 non detta norme tecniche ma all’art.
18.5 demanda al Dirigente Scolastico la verifica della presenza di
elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero
inferiori di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate
dimensioni.
Le
stesse disposizioni della legge finanziaria per il 2007 inoltre
stabiliscono che il numero degli alunni per classe dovrà aumentare
mediamente dello 0,4% ma "nel rispetto della normativa vigente".
Inoltre con l’entrata in vigore del D.M. 21/06/1996 n° 292 , è
stato ritenuto datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 626/94 con
conseguente responsabilità dell'attività scolastica, essendo allo stato
attuale destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di
ottemperare ai principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D.lgs.
626/94 applicabili anche agli utenti ed alunni giusta previsione dell'art.
1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n°382 recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza
Riferimenti
normativi:
1)
D.M. del 26 agosto 1992
(in GU 16 settembre 1992,
n. 218)
”Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”
art.
5
“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano
numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base
della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve
risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità
del titolare dell'attività.”
2)
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331
“Disposizioni
concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle
classi e la determinazione degli organici del personale della scuola”
art.
9:
“Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le
classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e
quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è
consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e
minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di
scuola, dai successivi articoli.”
3)
D.M. 18/12/1975
“Indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità
didattica.”
Questa
norma, i cui indici sono ancora in vigore in maniera transitoria ad opera
dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96 in quanto le nuove norme
tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr: 23/96 non
sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di 25 alunni
per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, ivi
compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le elementari
e le medie.
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