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Il Rappresentante per la sicurezza
esplica, in ambito aziendale, la funzione di “garante” dei diritti
dei lavoratori alla sicurezza, ed è eletto o designato dai lavoratori
con modalità diverse a seconda del numero dei dipendenti
dell’azienda.
Fino
a 15 dipendenti può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno ovvero scelto fra le rappresentanze sindacali in azienda, se
presenti, o individuato per più aziende nell’ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo;
con
più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e solo in
assenza delle suddette rappresentanze è eletto dai lavoratori
dell’azienda al loro interno.
In sede di contrattazione collettiva40 (art. 18, commi 4 e 6) sono
stabiliti:
il numero dei rappresentanti,
le
modalità di designazione o di elezione,
il
tempo di lavoro retribuito (permessi),
gli
strumenti per l’espletamento delle funzioni.
In ogni caso il numero minimo dei Rappresentanti per la sicurezza è:
n.
1 aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
n.
3 aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
n.
6 in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
Il Rappresentante per la Sicurezza ha accesso ai posti ed ai luoghi di
lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza
dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei
rischi, ecc.); è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi
programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza
diretta con la sicurezza; riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza; avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati
nel corso della sua attività, fa proposte in tema di
prevenzione,formula le proprie osservazioni durante le ispezioni
effettuate dagli Organi di Vigilanza e partecipa alle riunioni
periodiche aziendali sulla sicurezza.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione in occasione di significative variazioni del ciclo
produttivo e delle condizioni di esposizione al rischio.
Il Rappresentante può far ricorso alle Autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e
non può subire pregiudizio per lo svolgimento della propria attività
disponendo altresì di tempo (permessi) e strumenti secondo le
indicazioni contrattuali.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a
ricevere, durante l’orario di lavoro, una specifica formazione per i
compiti a lui affidati, così come definito dal citato Decreto
Ministeriale 16 gennaio 1997 che prevede un minimo di 32 ore, fatte
salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva, modulate
sui seguenti contenuti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del
lavoro;
c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di
prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h)
nozioni di tecnica della comunicazione.
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