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Per svolgere il ruolo di RLS sono
previste, nell’ambito degli accordi interconfederali, specifiche
disposizioni relative alla possibilità di usufruire di «permessi
retribuiti». Il DLGS 626/94 per questo aspetto infatti, rinvia alla
contrattazione collettiva.
In base all’accordo Confapi, che per le realtà produttive di minori
dimensioni prevede espressamente anche le modalità di utilizzo dei
permessi, vengono stabiliti «permessi retribuiti» pari a 12 ore
all’anno nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5
dipendenti, e a 30 ore all’anno per quelle aziende o unità produttive
che occupano da 6 a 15 dipendenti. Vengono peraltro escluse dal monte
ore predetto le ore utilizzate per l’espletamento delle funzioni
proprie del RLS, richiamate dall’art. 19 del decreto, alle lettere b),
c), d), g), i), l).
Esse
sono:
b) la consultazione in merito alla valutazione dei rischi;
c) la consultazione relativa alla designazione degli addetti al
Servizio di prevenzione e protezione e alle attività di gestione delle
emergenze;
d) la consultazione in merito all’organizzazione della
formazione dei lavoratori;
g) il diritto a ricevere una formazione adeguata;
i) la possibilità di formulare osservazioni in occasione di
visite e verifiche delle autorità competenti;
l) il diritto a partecipare alla riunione periodica di cui
all’art. 11 (del decreto).
L’utilizzo
dei permessi, in base all’accordo Confapi, deve essere comunicato alla
direzione aziendale con «almeno 48 ore di anticipo», tenendo conto
anche delle obiettive esigenze tecniche, produttive ed organizzative
dell’azienda, con esclusione dei casi di forza maggiore.
Una soluzione analoga alla
precedente è prevista nell’accordo Confindustria.
In esso ritroviamo lo stesso monte ore fissato dall’accordo Confapi
in base al numero dei dipendenti e diviso con la stessa scansione (12
ore all’anno nelle aziende fino a 5 dipendenti; 30 ore all’anno
nelle aziende da 6 a 15 dipendenti).
Diverse sono le indicazioni che l’accordo Commercio pone in
riferimento ai permessi retribuiti. «In relazione alle peculiarità dei
rischi presenti» è infatti disposta una scansione numerica
differenziata rispetto agli accordi analizzati in precedenza. Così: 12
ore annue in aziende fino a 5 dipendenti; 16 ore annue in aziende da 6 a
10 dipendenti; 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti. «Per
le aziende stagionali», invece, il computo delle ore di permesso
retribuito
a disposizione del RLS è posto in
proporzione alla durata del «periodo di apertura» e comunque con un
minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue
nelle aziende da 6 a 10 dipendenti, di 7 ore annue nelle aziende da 11 a
15 dipendenti. Per gli adempimenti previsti all’art. 19 del decreto, i
punti sono gli stessi richiamati in precedenza [ lettere b), c), d), g),
i), l) ].
In parte diverse sono le disposizioni per il pubblico impiego. Al
RLS spettano infatti permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle
Amministrazioni o unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti,
nonché pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unità lavorative da
7 a 15 dipendenti.
Vale la sopra citata esclusione delle ore utilizzate ai sensi delle
lettere b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19.
Di interesse è la soluzione proposta dall’accordo per il settore
artigiano.In esso si viene ad eliminare la previsione di uno
specifico monte ore stabilendo, al suo posto, per l’espletamento delle
funzioni relative al mandato di rappresentante territoriale (soluzione
preferita per le aziende artigiane al di sotto dei 15 dipendenti),
l’utilizzo di quanto accantonato in un Fondo regionale, alimentato
dalle imprese con una quota annua di Euro 5,16 per dipendente (di cui
propriamente Euro 4,13 per l’attività del rappresentante).
Precisazione
comune in taluni accordi è che il monte ore previsto per lo svolgimento
delle mansioni di RLS vada ad assorbire, fino a concorrenza, quanto
concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro,
in ogni sede stipulati.
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Il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RlS): ruolo e compiti
(26.09.05)
Accesso
ai luoghi di lavoro e ruolo del rappresentante per la sicurezza
(17.10.05)
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