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| Accesso ai luoghi di lavoro e ruolo del rappresentante per la sicurezza - 17 ottobre 2005 | Ultimi articoli | |
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L’accesso
ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante per la sicurezza indica
la volontà del legislatore di realizzare la sicurezza sul lavoro
attraverso la partecipazione attiva di tutti i lavoratori. Anche
dalla disposizione in esame si evince che la prevenzione dei rischi sul
lavoro non scaturisce soltanto dall’osservanza di mere disposizioni,
ma soprattutto da relazioni sociali finalizzate, fondamentali per
l’acquisizione di atteggiamenti e comportamenti orientati alla
sicurezza ed alla tutela della salute. Pertanto, la consultazione del
rappresentante per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle
misure di prevenzione in azienda, si configura come uno strumento utile
per creare il necessario rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti
nel processo di prevenzione e per ricercare con questi ultimi le
soluzioni migliori ai diversi problemi. Ovviamente
tutto ciò potrà realizzarsi a condizione che il rappresentante per la
sicurezza consideri attentamente, previa formazione adeguata: Il
Decreto stabilisce che il rappresentante per la sicurezza non deve
subire detrimento di retribuzione per l’espletamento della sua
funzione prevedendo espressamente che: Nei
confronti del rappresentante si applica la tutela prevista dallo Statuto
dei lavoratori per le rappresentanze sindacali Tale
tutela si concretizza: |
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