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| Infortuni sul lavoro: dal 1° aprile 2006 inasprite le pene per omicidio colposo - 16 giugno 2006 | Ultimi articoli | |
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processuale Si accorciano, poi, i tempi delle indagini preliminari; per cui, il comma 2-ter dell’art. 406 c.p.p. introdotto con la l. 102/2006, asserisce che in caso di procedimenti relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche, la proroga per il termine delle indagini preliminari non può essere concessa più di una volta; quindi, al massimo, 6 mesi, più 6 mesi, per un massimo di 12 mesi. Sono ridotti anche i termini per l’esercizio dell’azione penale; con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 416 c.p.p. in caso di omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, il PM deve depositare la richiesta di rinvio a giudizio entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Il comma 1-bis, art. 522 c.p.p., stabilisce anche che il decreto di citazione del PM debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Vengono inoltre assegnati termini massimi per la comparizione in giudizio, che prima erano assenti. Ai tempi minimi già fissati nel codice vigente, si aggiungono, dunque, tempi massimi che prevedono: per l’omicidio colposo un termine per la comparizione non superiore a sessanta giorni; per le lesioni, il termine massimo previsto è di non oltre novanta giorni dall’emissione del decreto. Considerazioni
finali Nel caso l’indagato si avvarrà del termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al PM il compimento di atti d’indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio, è verosimile che il decreto , in caso il PM decida di accogliere le richieste dell’indagato sopra elencate, difficilmente potrà rispettare il termine richiesto di 30 giorni per l’emissione del decreto di citazione a giudizio. Altra possibile causa di non rispetto per il termine di 30 giorni appena descritto sarà riconducibile al fatto che il decreto di citazione a giudizio può avvenire solo dopo la data di fissazione dell’udienza fatta dal Presidente del Tribunale; in mancanza di questa, non si potrà comunque rispettare il termine. Bisogna specificare che il carattere dei termini introdotti dalla l. 102/2006 è di tipo ordinatorio, quindi, il loro mancato rispetto non comporta alcuna sanzione. Per concludere, con questa legge, viene a profilarsi da parte del legislatore, la tendenza a perseguire prima alcuni delitti rispetto ad altri, derogando al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale per cui tutti i reati sono parimenti perseguibili.
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