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Il
Ministero del lavoro sostiene, in risposta a una istanza di interpello
formulata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino, che il medico
generico convenzionato può svolgere le visite mediche per i minori,
necessarie per l’assunzione.
Per le aziende con l’obbligo della visita sanitaria, se il
lavoratore è minorenne, la visita sanitaria svolta dal medico
competente nominato in azienda esaurisce ogni adempimento a carico del
datore di lavoro.
Nel caso di apprendista maggiorenne, il datore di lavoro è tenuto a
sottoporre il lavoratore al doppio controllo medico: il primo a spese
del servizio sanitario, il secondo avvalendosi della struttura privata
del medico competente.
Le aziende non sottoposte all’obbligo sanitario sono tenute a
sottoporre i lavoratori minorenni anche se apprendisti, a proprie spese,
a visite mediche presso la ASL territorialmente competente, ovvero
rivolgendosi al medico generico convenzionato, in quelle regioni che
hanno eliminato tale funzione per le ASL. Sul punto il medico della
struttura privata nominato in azienda non ha alcuna competenza
sanitaria.
In caso di lavoratore maggiorenne, l’azienda è sottoposta
all’obbligo (gratuito) di far svolgere al lavoratore la visita medica
preventiva presso le ASL territorialmente competente.
Il
Ministero del lavoro sostiene, in risposta a una istanza di interpello
formulata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino, che il medico
generico convenzionato può svolgere le visite mediche per i minori,
necessarie per l’assunzione (nota n.1866 del 20 luglio 2006).
La norma vigente dispone la visita medica per accertare che le
condizioni fisiche del lavoratore consentono l’occupazione nel lavoro
per il quale è stato
designato.
Successivamente a questa
disposizione è stata
emanata una norma a tutela dei minori: l’art.8 della 977/67 e s.m..
Quindi, la Corte costituzionale, con la sentenza 162/2004, ha stabilito
la competenza legislativa regionale in materia di procedure
autorizzatorie per accedere al mondo del lavoro.
In questo scenario si colloca la risposta ministeriale che individua nel
medico generico il soggetto competente allo svolgimento della visita
sanitaria prima dell’assunzione.
Riepilogando, per le aziende con obbligo della visita sanitaria, se il
lavoratore è minorenne la visita sanitaria svolta dal medico competente
nominato in azienda esaurisce ogni adempimento a carico del datore di
lavoro. Nel caso di apprendista maggiorenne, il datore di lavoro è
tenuto a sottoporre il lavoratore al doppio controllo medico: il primo a
spese del servizio sanitario, il secondo avvalendosi della struttura
privata del medico competente.
Le aziende non sottoposte all’obbligo sanitario sono tenute a
sottoporre i lavoratori minorenni anche se apprendisti, a proprie spese,
a visite mediche presso la asl territorialmente competente, ovvero
rivolgendosi al medico generico convenzionato, in quelle regioni che
hanno eliminato tale funzione per le asl. Sul punto il medico della
struttura privata nominato in azienda non ha alcuna competenza
sanitaria.
In
caso di maggiorenne, l’azienda è sottoposta all’obbligo(gratuito)
di far svolgere al lavoratore la visita medica preventiva presso le asl
territorialmente competente.
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Il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RlS): ruolo e compiti
(26.09.05)
Accesso
ai luoghi di lavoro e ruolo del rappresentante per la sicurezza
(17.10.05)
Permessi
retribuiti del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori
(18.11.05)
Il
rappresentante per la sicurezza e le informazioni e la documentazione
aziendale (04.01.06)
Ruolo
del RlS in caso di infortunio sul lavoro (03.02.06)
Proposte
da discutere in occasione della consultazione e della riunione periodica
(28.02.06)
Il
divieto di fumo nei locali aperti al pubblico (05.04.06)
Sull’assunzione
di alcolici in cantiere si pronuncia la Conferenza Stato-Regioni
(23.05.06)
Infortuni
sul lavoro: dal 1° aprile 2006 inasprite le pene per omicidio colposo
(16.06.06)
Estesa
la protezione infortuni (20.07.06)
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