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Il medico di base può visitare i minori - 11 settembre 2006 Ultimi articoli


Il Ministero del lavoro sostiene, in risposta a una istanza di interpello formulata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino, che il medico generico convenzionato può svolgere le visite mediche per i minori, necessarie per l’assunzione.
Per le aziende con l’obbligo della visita sanitaria, se il lavoratore è minorenne, la visita sanitaria svolta dal medico competente nominato in azienda esaurisce ogni adempimento a carico del datore di lavoro.
Nel caso di apprendista maggiorenne, il datore di lavoro è tenuto a sottoporre il lavoratore al doppio controllo medico: il primo a spese del servizio sanitario, il secondo avvalendosi della struttura privata del medico competente.
Le aziende non sottoposte all’obbligo sanitario sono tenute a sottoporre i lavoratori minorenni anche se apprendisti, a proprie spese, a visite mediche presso la ASL territorialmente competente, ovvero rivolgendosi al medico generico convenzionato, in quelle regioni che hanno eliminato tale funzione per le ASL. Sul punto il medico della struttura privata nominato in azienda non ha alcuna competenza sanitaria.
In caso di lavoratore maggiorenne, l’azienda è sottoposta all’obbligo (gratuito) di far svolgere al lavoratore la visita medica preventiva presso le ASL territorialmente competente.
Il Ministero del lavoro sostiene, in risposta a una istanza di interpello formulata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino, che il medico generico convenzionato può svolgere le visite mediche per i minori, necessarie per l’assunzione (nota n.1866 del 20 luglio 2006).
La norma vigente dispone la visita medica per accertare che le condizioni fisiche del lavoratore consentono l’occupazione nel lavoro per il  quale è stato designato.
Successivamente a questa disposizione è  stata emanata una norma a tutela dei minori: l’art.8 della 977/67 e s.m..
Quindi, la Corte costituzionale, con la sentenza 162/2004, ha stabilito la competenza legislativa regionale in materia di procedure autorizzatorie per accedere al mondo del lavoro.
In questo scenario si colloca la risposta ministeriale che individua nel medico generico il soggetto competente allo svolgimento della visita sanitaria prima dell’assunzione.
Riepilogando, per le aziende con obbligo della visita sanitaria, se il lavoratore è minorenne la visita sanitaria svolta dal medico competente nominato in azienda esaurisce ogni adempimento a carico del datore di lavoro. Nel caso di apprendista maggiorenne, il datore di lavoro è tenuto a sottoporre il lavoratore al doppio controllo medico: il primo a spese del servizio sanitario, il secondo avvalendosi della struttura privata del medico competente.
Le aziende non sottoposte all’obbligo sanitario sono tenute a sottoporre i lavoratori minorenni anche se apprendisti, a proprie spese, a visite mediche presso la asl territorialmente competente, ovvero rivolgendosi al medico generico convenzionato, in quelle regioni che hanno eliminato tale funzione per le asl. Sul punto il medico della struttura privata nominato in azienda non ha alcuna competenza sanitaria.
In caso di maggiorenne, l’azienda è sottoposta all’obbligo(gratuito) di far svolgere al lavoratore la visita medica preventiva presso le asl territorialmente competente.

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