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Gli
interventi effettuati negli uffici, la coesistenza di uffici e di altre
attività, le armadiature e le pareti divisorie degli uffici sono gli
argomenti affrontati nella lettera-circolare emessa dal Ministero
dell’interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco a chiarimento del D.M.
22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
Già nel giugno 2006, con una precedente lettera-circolare, erano stati
forniti i primi indirizzi applicativi del D.M.
22 febbraio 2006; la nuova lettera-circolare scaturisce dai
quesiti pervenuti ai Vigili del Fuoco.
1. Interventi effettuati su
edifici e/o locali esistenti che comportino la sostituzione o la
modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio,
la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema
di vie di uscita, e/o ampliamenti.
L’articolo 1 del D.M. 22 febbraio 2006
stabilisce che le norme per uffici di nuova costruzione previste
ai Titoli II e III dell’allegato in funzione del numero di presenze
complessive, si applicano anche agli edifici e/o locali esistenti, già
adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, in caso
siano oggetto di interventi comportanti modifiche
sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di
ristrutturazione edilizia. In ogni caso gli interventi di modifica
effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di
destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza
preesistenti.
Il provvedimento, tuttavia, non si pronuncia in merito ad interventi
parziali, non qualificabili come ristrutturazione edilizia, effettuati
su edifici e/o locali esistenti che comportino la sostituzione o la
modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio,
la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema
di vie di uscita, e/o ampliamenti.
“In tale eventualità – precisa la lettera-circolare dell’8 maggio
2007 - , in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per
l’edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo,
attività ricettive, ecc.) ed al fine di privilegiare un’attuazione
graduale della normativa commisurata al tipo di intervento, si ritiene
che le disposizioni tecniche di cui ai citati Titoli II e III debbano
essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della
costruzione oggetto degli interventi di modifica.”
2. Coesistenza in un unico volume
edilizio di uffici ad elevato affollamento di persone con altre attività.
Il punto 3.1, comma 3 dell’allegato del D.M. 22 febbraio 2006,
prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza
antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000
presenze), devono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ossia
destinati unicamente ad uffici ed alle eventuali attività ad essi
pertinenti.
La lettera-circolare
dell’8 maggio 2007 prevede tuttavia che per alcune specifiche
attività, pur non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in
ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d’uso ad
ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio sempreché
tipologia e dimensioni non determinino un’alterazione delle condizioni
di sicurezza antincendio globali. "Pertanto potrà essere valutata
caso per caso, facendo ricorso all’istituto della deroga e applicando
i criteri di cui all’allegato I al DM 4 maggio 1998, la compresenza
nel medesimo edificio di attività a destinazione diversa, comunque
comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici, quali, ad
esempio, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande, agenzie di servizi, piccole attività commerciali prive di
materiali infiammabili o di quantitativi significativi di materiali
combustibili, ecc..”
3. Armadiature, pareti mobili,
pareti divisorie.
La circolare dell’8 maggio 2007 fornisce inoltre chiarimenti sulle
usuali armadiature e le pareti mobili con capacità di contenimento e
sulle pareti divisorie non a tutta altezza.
Ministero
dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi LETTERA -
CIRCOLARE 8 maggio 2007 Prot. n. P 571 / 4122 sott. 66/A OGGETTO: D.M.
22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Chiarimenti.
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(26.09.05)
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(17.10.05)
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aziendale (04.01.06)
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(28.02.06)
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