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Argomento
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Contenuti
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Interventi
da attuare
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Tessera
di riconoscimento
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Nell’ambito
dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,
a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o sub appaltatrice deve esporre
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporla. Tale
obbligo grava in capo anche ai lavoratori
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Società
appaltatrice:
obbligo di esporre il tesserino (la violazione comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di' riconoscimento che non
provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300)
Altre
società: richiedere
alle società che operano in appalto l’esposizione della
tessera.
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Gestione
appalti
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Viene
modificato l’art. 7 del D.lgs. 626/94.
Il
committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con
le società che svolgono lavori in appalto, attraverso
l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure da
adottare per eliminare le interferenze.
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Predisporre
per ogni impresa che opera in regime di appalto il documento di
valutazione coordinato con l’indicazione dei rischi definiti
dalle possibili interferenze.
Informare
i dipendenti della società appaltatrice e i propri sui possibili
rischi da interferenze.
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Indicazione
del costo della sicurezza
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Nei
contratti di somministrazione, nei contratti di appalto e di
subappalto devono essere specificatamente indicati i costi
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Richiedere
all’appaltatore di indicare nel preventivo il costo della
sicurezza. In fase di stesura del contratto riportare la voce del
costo.
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Nomina
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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L’elezione
dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il
territorio nazionale
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Poteri
del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori
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Il
rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ha diritto di
ricevere una copia del documento di valutazione dei rischi e una
copia del registro infortuni dal datore di lavoro.
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Se
il Rappresentante dei Lavoratori ne fa richiesta consegnare copia
del documento di valutazione dei rischi
e i l registro infortuni. In ogni caso ricordarsi di
coinvolgere il RLS nella stesura del documento di valutazione dei
rischi.
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Rappresentante
territoriale o di comparto dei lavoratori
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I
rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori
esercitano le attribuzioni proprie del RLS con riferimento a tutte
le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza.
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Se
nelle aziende con meno di 15 dipendenti non è nominato il
rappresentante per la sicurezza ei lavoratori, le funzione della
figura sono assolte dal rappresentante territoriale o di comporta
dei lavoratori.
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Controllo
e sorveglianza
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Gli
organismi paritetici acquisiscono maggiori poteri possono,
infatti, effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori
e nei comparti produttivi di competenza, sopraluoghi finalizzati a
valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di
sicurezza. A seguito dei sopraluoghi viene informata la competente
autorità di vigilanza. Gli organismi paritetici possono, inoltre,
richiedere l’intervento specifico dell’autorità di vigilanza
e controllo.
Il
Ministero del lavoro immetterà in servizio dal mese di gennaio
300 unità di personale idoneo allo svolgimento delle mansioni di
controllo
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Nota:
probabilmente i controlli saranno più frequenti
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Sospensione
dell’attività imprenditoriale
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Il
personale ispettivo del Ministero del lavoro può adottare
provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale
qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati,
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro
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Fare
attenzione al rispetto degli orari di lavoro evitando di superare
il numero di ore settimanale previsto dalla normativa vigente.
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Credito
di imposta
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A
partire da gennaio 2008, è concesso per il biennio 2008, in via
sperimentale, un credito di imposta nella misura massima del 50
per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei
lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo in
materia di tutela e sicurezza sul lavoro
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