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Maternità: ritocco alle regole - 10 settembre 2007
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Cambiano le regole per la determinazione del periodo di congedo di maternità ante partum delle lavoratrici. L’Inps, adeguandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale con il messaggio n° 18311 del 12 luglio 2007 rivede il metodo di calcolo dell’astensione dal lavoro, che spetta alle lavoratrice prima della nascita del bambino, basato sulla data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza.
L’introduzione dell’innovativo criterio produce i suoi effetti, in particolare, nel caso in cui la data presunta e la data effettiva del parto coincidono. Seguendo le nuove regole il datore di lavoro, per individuare la data di inizio del periodo di maternità, deve conteggiare (andando indietro nel tempo) due mesi senza includere nel computo il giorno indicato nella certificazione medica, quale data presunta parto. L’Inps ipotizza il caso di una lavoratrice per la quale è stata individuata una data presunta parto fissata al 15 di agosto. In tale circostanza,il periodo di congedo ante partum decorre dal 15 giugno e si protrae tutto il 14 agosto. E' opportuno rilevare come, nell’esempio riportato nel caso in cui la data presunta e quella effettiva del parto coincidano, l’astensione totale dal lavoro per congedo di maternità è pari a cinque mesi e un giorno. Infatti, dopo la nascita del bambino, disponendo della data effettiva del parto (che nell’esempio citato corrisponde con quella presunta) si può individuare anche il periodo di congedo post partum che, partendo dal giorno successivo alla nascita del bimbo, si estende per tre mesi successivi, sino al 15 novembre. Applicando, invece le precedenti istruzioni, i due mesi precedenti la data presunta del parto dovevano essere conteggiati a ritroso, secondo il calendario comune, partendo dalla data presunta del parto ed includendo nel computo anche tal giorno. Riprendendo l’esempio precedente, il periodo di congedo ante partum, calcolato con le vecchie regole, andava dal 16 giugno al 15 agosto;se la data presunta e la data effettiva del parto coincidevano, l’astensione complessiva era pari a 5 mesi (16 giugno-15 novembre).



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