|
Il Ministero del Lavoro ha esteso l'applicazione del divieto di adibire
le donne al lavoro per i periodi della maternità ai committenti di
lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione
separata.
Il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, ha esteso
l'applicazione del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi
di cui all'art. 16 e nei casi previsti dall'art. 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai committenti di lavoratrici a
progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
All’Art. 3 è specificato che l'estensione del divieto di
adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
si applica:
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art.
1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto
art. 17, nei confronti delle
lavoratrici esercenti attività libero
professionale di cui all'art. 2.
Ricordiamo
che il Decreto Legislativo n. 151/2001 all’Art. 16 prevede il divieto
di adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il
parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni
sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
All’Art.
17, il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
|