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Sentenza
del TAR del Lazio n. 6068 del 1 agosto 2006
Ai gestori dei locali
privati aperti al pubblico e ai titolari delle aziende non può essere
imposto l’obbligo di vigilare sul rispetto del divieto di fumo, di
ammonire il trasgressore e di segnalare la violazione al pubblico
ufficiale.
Il TAR del Lazio, in occasione dell’esame di un ricorso presentato dal
gestore di un bar contro una sanzione per violazione della normativa
antifumo, ha disposto di fatto un annullamento di una parte della
circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004.
La legislazione antifumo è articolata su più livelli imponendo
obblighi giuridici differenti e distinguendo due categorie di
destinatari. Nelle pubbliche amministrazioni, al dirigente, in qualità
di pubblico ufficiale, è
attribuito il dovere di vigilare e irrogare eventuali sanzioni. I
titolari dei locali aperti al pubblico invece devono segnalare la
trasgressione agli organi competenti.
La normativa posta a tutela della salute dei non fumatori equipara i
datori di lavoro ai titolari di locali aperti al pubblico (sancendone
gli stessi obblighi) e quindi la sentenza del TAR è valida anche per
tali figure.
Il TAR del Lazio non ha modificato la parte concernente il divieto di
fumo, ma ha annullato le disposizioni concernenti gli “obblighi
positivi” (il dovere di vigilanza, ammonimento e segnalazione a
pubblico ufficiale; il dovere di richiamare i trasgressori
all’osservanza del divieto; l’obbligo di curare che le infrazioni
siano segnalate al pubblico ufficiale).
Il TAR ha annullato questi obblighi perché essendo imposti per la
soddisfazione di interessi pubblici, in base all’art. 32 della
Costituzione, devono essere contenuti in una legge e non in una
circolare (i predetti obblighi risultano illegittimi per violazione del
principio di legalità).
Inoltre i suddetti “obblighi positivi” violano l’articolo n. 41
della Costituzione perché limiti
all’iniziativa economica privata possono essere posti solo da una
legge.
In base alla legge n. 584/1975 i responsabili dei locali aperti al
pubblico hanno l’obbligo di esporre i cartelli che sanciscono il
divieto antifumo e non potranno essere sanzionati nel caso in cui non
provvedano ad ammonire un trasgressore presente nel proprio locale.
Il TAR del Lazio è stato chiamato a decidere anche sull’eccessiva
onerosità dei lavori per la messa a norma dei locali (creazione di aree
fumatori), respingendo tale richiesta poiché non esiste l’obbligo di
creare apposite sale per fumatori (se non per strutture dove le persone
sono costrette a soggiornare come carceri o ospedali psichiatrici).
Un terzo caso in cui il TAR ha dovuto decidere in materia riguarda la
richiesta dell’annullamento della Circolare del Ministero della Salute
relativamente al divieto di utilizzo di sale miste per fumatori e non
fumatori. Anche in questo caso il TAR (appellandosi alla legge n.
3/2003, che definisce l’applicabilità generale del divieto di fumo)
ha respinto tale richiesta ribadendo la necessità di adeguare i locali
alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 23 /12/2003 (aree ben
ventilate e delimitate da barriere fisiche, separate dalle altre parti e
segnalate con cartelli luminosi).
Orientamenti
igienico-impiantistici
La legge n. 3/2003 consente di fumare nei locali riservati ai fumatori e
,come tali, contrassegnati e adeguati con appositi impianti di
ventilazione forzata. È obbligatoria l’installazione di impianti che
garantiscano una portata d’aria di 30 l/sec. per persona e il
mantenimento di una depressione non inferiore a 5 pascal. Negli esercizi
di ristorazione dovrà essere destinata ai fumatori metà della
superficie complessiva dei locali.
Nelle aree per fumatori il livello di affollamento non deve superare 0,7
persone per m2, l’aria immessa deve essere prelevata
dell’esterno e (secondo la norma UNI EN ISO 7730) non deve superare la
velocità di 0,15 m/sec, ottenibile grazie ad un idoneo dimensionamento
delle bocchette. Il fumo tende naturalmente verso l’alto, quindi aria
fresca dovrà essere immessa dal basso e il fumo stesso estratto dalla
parte superiore dell’ambiente. Le bocche di captazione dell’aria
esterna devono essere poste in alto e il più lontano possibile da fonti
inquinanti (se necessari devono essere montati sistemi di filtrazione).
A separazione dei locali fumatori dal resto del locale deve esserci una
porta a molla o una doppia porta. Se previsto un impianto di
climatizzazione deve essere collocato un recuperatore di calore che
eviti il disperdersi di grandi quantità di energia in atmosfera.
L’obbiettivo di questi accorgimenti è di assicurare il più possibile
un’aria salubre confinando ed espellendo il fumo, impedendone la
migrazione al di fuori dell’area riservata. Non devono essere
introdotti inquinanti dall’esterno.
Da un monitoraggio condotto presso le aree fumatori di 8 alberghi e di 6
uffici è stato rilevato che quando l’indice di affollamento si
avvicina al limite, le condizioni di comfort risultavano carenti (con
viraggio al giallo delle pareti e odore di fumo impregnato agli abiti
dei lavoratori). È stata così predisposta una revisione
dell’impianto riguardante il numero e la collocazione delle bocche di
ripresa e lo svuotamento più frequente dei posacenere migliorando il
benessere collettivo.
In
conclusione i responsabili dei locali privati aperti al pubblico e i
datori di lavoro possono, a proprio discrezionale giudizio vigilare sul
divieto di fumo, ma non sono obbligati a farlo. Numerosi sono i vantaggi
generati dal rispetto del divieto di fumo, soprattutto in aziende dove
deve essere garantito un ambiente di lavoro salubre. Contrasti
potrebbero insorgere a seguito della violazione del divieto di fumo da
parte di clienti o lavoratori in quanto ognuno dispone della facoltà di
effettuare richiami per ottenere il rispetto del divieto generando
discussioni e scontri. Inoltre un altro risvolto negativo del mancato
rispetto della normativa è dato dall’eventuale aumento delle
richieste di riconoscimento di malattie professionali derivanti dal fumo
passivo. Appare chiaro che l’esercente datore di lavoro debba
continuare a vigilare sul rispetto del divieto di fumo per evitare di
incorrere nel rischio che si verifichino situazioni in grado di mettere
in cattiva luce l’azienda.
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Il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RlS): ruolo e compiti
(26.09.05)
Accesso
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(17.10.05)
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del RlS in caso di infortunio sul lavoro (03.02.06)
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(28.02.06)
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